Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 maggio 2016, n. 10946

Previdenza - Pensionamento anticipato - Maggiorazione - Domanda - Differenze pensionistiche

 

Svolgimento del processo

 

1. - G.G., dipendente della C. fino al 31 luglio 1995 e collocato in pensione usufruendo del pensionamento anticipato previsto dall'art. 4 del D.L. 25 novembre 1995, n. 501/1995, convertito nella L. 5 gennaio 1996, n. 11, sull'assunto che l'Inps aveva calcolato la maggiorazione prevista dalla detta norma al soli fini del conseguimento del diritto e non anche della sua misura, chiese al Tribunale di Roma la condanna dell'Istituto previdenziale a riliquidargli la pensione sulla base del diverso parametro di anzianità. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13.461/2005, accolse la domanda.

Il C., tuttavia, ritenne che l'Inps non avesse provveduto esattamente alla relativa liquidazione: pertanto, adì nuovamente il Tribunale e chiese la condanna dell'Istituto al pagamento delle differenze pensionistiche maturate dal 1/8/1995 al 31/8/2005, per un importo complessivo di € 6.185,65. La domanda fu interamente accolta con sentenza n. 11181/2011.

2. - Contro la sentenza, l'Inps propose appello lamentando l'erronea interpretazione dell'art. 4 I. cit., e sostenendo che, diversamente da quanto disposto nella sentenza impugnata, l'incremento contributivo previsto dalla norma dovesse essere imputato alla quota di pensione maturata dopo il 31/12/1994, e non anche a quella già accreditata alla stessa data.

3. - Con sentenza depositata il 31 marzo 2014 la Corte d'appello di Roma accolse l'impugnazione e rigettò la domanda proposta dal C. La Corte ritenne, per quel che interessa in questa sede, che la maggiorazione prevista dall'art. 4 l. cit. ha natura di vera e propria contribuzione figurativa e che la quota di pensione relativa al periodo successivo al 31/12/1994 doveva soggiacere al tasso di rendimento del 2%, siccome previsto a quella data, e non invece a maggior tasso del 2,5% previsto per il periodo precedente.

4. - Il C. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un unico articolato motivo, cui resiste l'Inps con controricorso. Le parti depositano memorie ex art. 378 cod.proc.civ.

 

Motivi della decisione

 

1. - Con il motivo di ricorso, il C. censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.L. 25 novembre 1995, convertito con modificazioni nella L. 5 gennaio 1996, n. 11, nonché dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale. Precisa che l'ammontare della pensione dovuta agli iscritti al soppresso Fondo speciale autoferrotranvieri è costituito dalla somma di tre quote distinte, ognuna con un proprio coefficiente di rendimento; che l'anzianità assicurativa maturata sino al 31/12/1992 confluisce nella quota A), con aliquota fissa di rendimento pari al 2,50%; l'anzianità relativa al periodo 1/1/1993-31/12/1994 confluisce nella quota B), con lo stesso coefficiente di rendimento; l'anzianità relativa al periodo 1/1/1995 costituisce la quota C) o B2) ed è soggetta all'aliquota di rendimento del 2%.

Assume che dal tenore letterale dell'art. 4 del D.L. n. 501/1995, che consentiva il programma di pensionamento anticipato di anzianità e vecchiaia, su domanda, al personale dipendente alla data del 31/12/1994, doveva desumersi che anche l'aliquota di rendimento della maggiorazione riconosciuta dal citato art. 4 dovesse essere quella in vigore alla data del 31 dicembre 1994, ovvero il 2,50%, e non invece il diverso coefficiente del 2% valido solo per il periodo successivo. Ciò rispondeva anche alla ratio legis, che era quella di favorire il pensionamento anticipato, nell'ottica di un processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto. Infine deponevano nel senso da esso ricorrente propugnato anche i lavori preparatori e in particolare il mancato accoglimento dell'emendamento con il quale si intendeva sostituire l'espressione "a) 31 dicembre 1994" con la diversa locuzione "alla data della presentazione delle domande".

2. - Il motivo è infondato. Deve innanzi tutto rilevarsi che è giurisprudenza costante dei giudici di legittimità che in tema di pensionamento anticipato degli autoferrotranvieri, il D.L. n. 501/1995, art. 4, convertito nella L. n. 11/1996, deve essere interpretato nel senso che il beneficio con tale disposizione riconosciuto non comporta solo l'anticipo della decorrenza della pensione rispetto alla data ordinaria di conseguimento del diritto, ma incide altresì sulla misura della prestazione, giacché - nell'arco temporale intercorrente tra la data della anticipazione della decorrenza stessa e quella ordinaria del conseguimento del diritto - viene accreditata la contribuzione figurativa (cfr. ex plurimis: Cass., Sez. Un., 29 maggio 2009, n. 12720; Cass., 20 dicembre 2012, n. 23648; Cass., 16 marzo 2011, n. 6241; Cass. 12 gennaio 2007, n. 515; Cass. 10 agosto 2005, n. 16835; Cass. 12 marzo 2004, n. 5146; Cass. 18 dicembre 2003, n. 19410; Cass. 24 novembre 2003, n. 17822). Non è dubbio che questo principio è stato rispettato nel caso di specie, giacché non si discute dell'incidenza della maggiorazione prevista dall'art. 4 l.cit. sulla misura della prestazione, bensì sull'entità di tale misura, e In particolare sul coefficiente di rendimento da applicare al segmento di anzianità contributiva effetto della maggiorazione.

2.1. - L' art. 4 del D.L.citato, sotto la rubrica "Pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario", per la parte che qui interessatosi prevede:

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997, d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della anzianità contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell'età anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni. Tale maggiorazione non potrà, in ogni caso, essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito di età pensionabile previsto dalle norme del Fondo e in vigore al momento della presentazione della domanda".

La legge n. 724/1995, all'art. 17 ("Aliquote di rendimento per calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramene delle pensioni), così dispone:

1. Con effetto dal 1 gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.

2.2. - Giova premettere che, trattandosi di pensionamento avvenuto nel 1995, per la determinazione della pensione dell'assicurato trova applicazione sistema di calcolo cosiddetto retributivo, il quale prende a base due parametri, l'anzianità contributiva e la retribuzione pensionabile. Ai sensi dell'art. 3, comma 3°, del D.LGS. 29 giugno 1996, n. 414, per le pensioni di vecchiaia, invalidità specifica e anzianità del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto iscritto al Fondo di previdenza, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1° gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria;

b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 1995, calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

La quota determinata secondo le regole del Fondo è, a sua volta, ripartita in tre quote: a) fino al 31 dicembre 1992 con un coefficiente di rendimento del 2,50%; b) dal 1 gennaio 1993 fino al 31 dicembre 1994, con lo stesso coefficiente del 2.50%; c) dal 1 gennaio 1995 fino al 31 dicembre 1995, col coefficiente di rendimento del 2%.

3. - La Corte territoriale ha deciso nel senso che la contribuzione prevista dall'art. 4 al fine di consentire il prepensionamento debba essere collocata nella quota c), con coefficiente del 2%. E ciò sulla base dei seguenti argomenti: la formulazione letterale della norma, da cui si evince che la "maggiorazione" è una vera e propria aggiunta di contribuzione rispetto a quella maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro; il dato incontestato che la data di presentazione della domanda di accesso al prepensionamento è successiva al 31/12/1994; infine, la natura giuridica della maggiorazione, che ponendosi oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro costituisce una vera e propria contribuzione figurativa, con la conseguenza che, trattandosi di una contribuzione ulteriore riconosciuta dal legislatore negli anni 1995-1996, essa deve soggiacere alle norme vigenti in quel momento, In mancanza di un'espressa volontà normativa contraria.

3.1. - Tale interpretazione della normativa risponde alla lettera e alla ratio della norma.

a) Dal punto di vista letterale, la norma fissa al 31/12/1994 l'anzianità contributiva dei singolo dipendente che intende accedere alla procedura di pensionamento anticipato e che costituisce il presupposto per la predisposizione del piano di prepensionamento da valere per il triennio successivo: tale anzianità contributiva (o I' età anagrafica) diviene poi oggetto di maggiorazione, ai fini del conseguimento della pensione anticipata di anzianità o di vecchiaia, in misura non superiore a sette anni. La norma prevede altresì (comma 1°, ultima parte) che questa maggiorazione non potrà in nessun caso essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di conseguimento del requisito dell'età pensionabile previsto dalle norme del fondo e in vigore al tempo della presentazione della domanda.

Da ciò è agevole dedurre che è ben possibile che la cessazione dei rapporto di lavoro avvenga in un momento successivo al 31 dicembre 1994, - come peraltro è pacificamente avvenuto nel caso di specie, in cui il rapporto di lavoro è cessato il 31/7/1995, - con l'unico limite che la maggiorazione non potrà essere superiore al periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di conseguimento dell'età pensionabile prevista dalle norme del Fondo ed in vigore al momento della presentazione della domanda.

Questa Corte ha precisato che con quest'ultima disposizione il legislatore ha inteso limitare al massimo gli anni di accredito, introducendo per la maggiorazione un limite ulteriore oltre quello dei sette anni, e cioè quello del minor periodo tra i sette anni e gli anni necessari per il conseguimento del trattamento di vecchiaia (Cass., n. 515/2007, cit.).

Null'altro è dato di inferire dal dato letterale del primo comma dell'art. 4, e segnatamente il momento temporale a cui far riferimento per la determinazione dell'aliquota applicabile alla detta maggiorazione contributiva.

Non possono trarsi elementi ermeneutici in senso contrario dai lavori preparatori e, in particolare, dal mancato accoglimento della proposta avanzata da alcuni deputati in sede di conversione del D.L. 501/1995 dell'espressione "al 31 dicembre 1994" con l'espressione "alla data della presentazione delle domande": la tesi del ricorrente, secondo cui il mancato accoglimento di tale emendamento costituisce espressione della volontà del legislatore di fissare al 31/12/1994 il coefficiente di rendimento annuo, in quanto più favorevole al lavoratore e dunque di maggior stimolo all'esodo, pecca di soggettivismo in assenza di ulteriori riscontri, apparendo per contro più coerente con la finalità perseguita dal legislatore la cristallizzazione ad una data certa della contribuzione effettiva del lavoratore, quale requisito contributivo minimo per accedere alla procedura di selezione per il pensionamento anticipato, piuttosto che la individuazione di un termine mobile qual è quello collegato alla data di presentazione della domanda.

b) Dal punto di vista della ratio legis, lo stesso incipit del primo comma dell'art. 4 rende evidente che il suo scopo è stato infatti quello di incentivare il pensionamento anticipato dei lavoratori addetti al pubblico trasporto, nel contesto di un processo di riorganizzazione e risanamento del settore: si è dunque previsto un incentivo al prepensionamento attraverso l'accredito di una contribuzione figurativa in relazione ad un'anzianità virtuale, al fine di accelerare la maturazione del diritto a pensione (in tal senso, Cass. 12 gennaio 2007, n. 515; Cass., 10 gennaio 2007, n. 252; Cass., 8 maggio 2004, n. 8787; Cass., 24 novembre 2003, n. 17823 e n. 17822).

In altri termini, i contributi sono figurativi perché coprono un periodo di lavoro "fittizio" che viene riconosciuto al lavoratore in aggiunta al periodo effettivamente lavorato, ed essi vengono accreditati sul conto assicurativo del dipendente per il periodo necessario al perfezionamento del diritto alla pensione, senza oneri per il lavoratore.

La natura figurativa della contribuzione de qua è stata ribadita da numerose altre decisioni dì questa Corte, le quali hanno altresì precisato che la maggiorazione, prevista dall'art. 4 della anzianità contributiva, ovvero dell'età anagrafica, non comporta solo l'anticipo della decorrenza della pensione rispetto alla data ordinaria di conseguimento del diritto, ma incide altresì sulla misura della prestazione, "giacché nell'arco temporale intercorrente tra fa data della anticipazione della decorrenza stessa e quella ordinaria del conseguimento del diritto viene accreditata la contribuzione figurativa" (in questi termini, Cass., 10 gennaio 2007, n. 252; e tra le altre, Cass. 10 agosto 2006 n. 18145; Cass. 10 agosto 2006 n. 18145; Cass. 10 agosto 2006 n. 18151; Cass. 10 agosto 2005 n. 16835; Cass. 8 maggio 2004 n. 8787).

c) Questa essendo la finalità e la struttura della contribuzione figurativa prevista dall'art. 4 l. cit., ne discende che essa va collocata temporalmente nel momento successivo all'effettiva cessazione dell'attività lavorativa, già coperta da contribuzione effettiva, e ciò anche nel rispetto del principio di carattere generale desumibile dall’art. 38 del R.D.L. n. 1827 del 1935, relativa all'inammissibilità di una doppia copertura assicurativa per lo stesso periodo lavorativo (Cass., 21 marzo 1998, n. 3010).

Allo stesso modo, la disciplina normativa applicabile a tale contribuzione non può che essere, in difetto di una disposizione contraria, quella in vigore al momento del suo accreditamento, ossia nel caso in esame, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che è pacificamente successivo al 31/12/1994.

Questa opzione, peraltro, non si pone in pregiudizio delle ragioni del lavoratore, il quale se avesse continuato a lavorare senza beneficiare del prepensionamento avrebbe visto applicato il coefficiente del 2% a tutta la contribuzione successiva al 31/12/1994.

4. - Da queste considerazioni discende l'enunciazione del principio di diritto secondo cui, in caso di pensionamento anticipato del personale dipendente da imprese pubbliche di trasporto previsto dal D.L. 25 novembre 1995, n. 501/1995, convertito nella L. 5 gennaio 1996, n. 11, la maggiorazione contributiva prevista dall’art. 4 L. cit. deve essere imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31/12/1994 e, pertanto, ad essa deve essere applicata l'aliquota annua di rendimento del 2% prevista dalle disposizioni in vigore a tale momento, e non invece l'aliquota del 2,5% applicabile sulla contribuzione maturata fino al 31/12/1994.

5. - L'obiettiva controvertibilità della questione, comprovata anche dai diversi esiti dei giudizi di merito e dalla mancanza di precedenti specifici di questa Corte, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio. Poiché il ricorso è stato notificato in data successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1, del d.p.r. 115/2002. In tema di impugnazioni, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma l quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass., ord.13 maggio 2014 n. 10306).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.