Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 maggio 2016, n. 10798

Accertamento fiscale - Donazione - Rettifica dei valori dichiarati - Maggiori imposte di registro, ipotecarie, catastali

 

Ritenuto in fatto

 

Con atto notarile del 24.3.2005 I.L. ed I.F. ricevevano in donazione dai genitori alcuni beni immobili (fabbricati e terreni) per il valore dichiarato di euro 427.600.

Con avvisi di rettifica e liquidazione notificati il 13.4.2006 l'Agenzia delle Entrate rettificava i valori dichiarati da euro 427.600 ad euro 812.542, liquidando conseguentemente le maggiori imposte di registro, ipotecarie, catastali, di donazione, oltre sanzioni.

Contro gli avvisi I.L. ed I.F. proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che con sentenza n. 608 del 2007 li accoglieva parzialmente, riducendo il valore accertato degli immobili ad euro 731.000.

I contribuenti proponevano appello alla Commissione tributaria regionale di Napoli, che con sentenza del 7.12.2009 lo accoglieva annullando l'atto impugnato sulla base dei seguenti rilievi: dall'atto di donazione risulta che i beni immobili donati ( fabbricati e terreni) erano dotati di rendita catastale e reddito dominicale e pertanto non soggetti a rettifica da parte dell'Ufficio; la stima del valore dei beni effettuata dalla Agenzia del Territorio " è alquanto generica e non rispondente a quanto stabilito dall'art. 51 comma 3 d.P.R. 26.4.1986 n. 131".

Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 1362 comma 1 cod. civ., delle norme sulla interpretazione dei contratti e dell'art. 52 d.P.R. 26.4.1986 n. 131, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.; motivazione insufficiente su fatto controverso e decisivo in relazione all'art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ.: l'atto di donazione, erroneamente interpretato dal giudice di appello, contiene l'indicazione di un valore unico per tutti i beni immobili donati, comprensivi di beni privi di rendita catastale, pertanto l'Ufficio aveva il potere di rettifica attraverso l'applicazione del valore di mercato; 2) violazione dell'art. 51 comma 1 d.P.R. 26.4.1986 n. 131 in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.; motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione ad un fatto controverso e decisivo ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ. nella parte in cui ha ritenuto carente la stima tecnica dei beni effettuata dall'U.T.E.

I contribuenti non hanno depositato controricorso.

 

Considerato in diritto

 

1. Il primo motivo è fondato.

A prescindere dal fatto che non tutti i beni immobili oggetto dell'atto di donazione sono dotati di rendita catastale (a titolo esemplificativo, "il fabbricato in corso di costruzione" non è ¡scrivibile al catasto e comunque non ha attribuzione di rendita), deve essere applicato il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di imposta sulle donazioni, il contribuente che presenti una dichiarazione cumulativa, avente ad oggetto una pluralità di cespiti e intenda avvalersi della disposizione di cui all’art. 52, comma quarto, del d.P.R. n. 131 del 1986, riguardante l'accertamento della stima dei beni con criterio automatico, ha l'onere di indicarne analiticamente il valore, in modo da consentire all’Amministrazione finanziaria di controllare la corrispondenza di ciascuno ai parametri di valutazione automatica; diversamente, in presenza dell’indicazione, da parte del contribuente, di un unico valore globale, l’Amministrazione ha il potere di rettifica, attraverso il ricorso al criterio del valore di mercato. (Sez. 5, Sentenza n. 14409 del 07/06/2013, Rv.627146). Nel caso in esame non è in contestazione che l'atto di donazione contenga l'indicazione di valori unitari per una pluralità di cespiti, con conseguente legittimazione dell'Ufficio a procedere alla valutazione del singolo bene secondo il valore venale ai sensi dell'art. 52 comma 1 d.P.R. 26.4.1986 n. 131.

2. Il secondo motivo è fondato sotto profilo del denunciato vizio di motivazione. Il giudice di appello ha disatteso il contenuto della stima tecnica dei valore dei singoli beni eseguita dalla Agenzia del Territorio sul rilievo che essa " è alquanto generica, carente e non rispondente a quanto stabilito dall'art. 51 comma 3 d.P.R. 26.4.1986 n. 131". La motivazione è apparente poiché si limita a definire la dettagliata stima U.T.E. come "generica e carente", ed è insufficiente laddove non spiega per quale ragione la stima tecnica che, in assenza di atti di trasferimento nella stessa zona di beni immobili analoghi, utilizzi il parametro del "valore di mercato di immobili assimilabili a quelli in esame", sia ritenuta in contrasto con il disposto dell'art. 51 comma 3 d.P.R. 26.4.1986 n. 131, che, con disposizione di chiusura, consente all'Ufficio di rettificare il valore degli immobili sulla base di "ogni altro elementi di valutazione".

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio. Le spese del presente giudizio saranno regolate all'esito del giudizio di rinvio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.