Garanzia Giovani: istruzioni sul "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini" (1/2)

Con circolare del 24 maggio 2016, n. 89, l’Inps fornisce indicazioni operative in ordine alla fruizione dell’incentivo previsto per l’assunzione dei giovani che hanno svolto o che stanno svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani.

Come noto, al fine di promuovere la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro, con il Decreto del 3 febbraio 2016, n. 16 - rettificato dal Decreto 8 aprile 2016 n. 79, il Ministero del lavoro ha introdotto, nell’ambito del Programma "Garanzia Giovani", una integrazione alla misura "Bonus Occupazionale", istituendo un nuovo incentivo, denominato "Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini".
Tale incentivo, in particolare, può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, per l’assunzione di giovani che, all’inizio del percorso di tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, siano in possesso del requisito di NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training), ossia non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati.
Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.

L’incentivo in parola spetta per le assunzioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione -, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante; inoltre, l’incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L’agevolazione può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il primo marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016.
Il Super Bonus spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.
Il beneficio non spetta, invece, per:
- il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- il contratto di lavoro domestico, intermittente e accessorio.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro; inoltre, non è possibile riconoscere il Super Bonus per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario.
Quanto ai rapporti di apprendistato professionalizzante, come è noto, l’articolo 44 del Decreto Legislativo n. 81/2015 disciplina i rapporti di apprendistato professionalizzante, prevedendo che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che, per la sua componente formativa, non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Inoltre, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. Il Super Bonus riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi; nelle ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia, invece, inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto.

L’incentivo è riconoscibile nei limiti delle risorse specificatamente stanziate indicate nell’articolo 1, comma 3, del Decreto n. 16 in argomento, pari ad euro 50.000.000. L’importo del beneficio è determinato dalla classe di profilazione (con la quale si stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione) attribuita al giovane al momento dell’iscrizione al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani". L’incentivo medesimo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso; in caso di rapporto a tempo parziale l’importo è proporzionalmente ridotto.
L’incentivo è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. L’Inps ribadisce che, il beneficio spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della provincia di competenza del centro per l’impiego o dell’ambito territoriale di accreditamento del soggetto privato, responsabili dell’attuazione del Programma "Garanzia Giovani" nei confronti dello specifico giovane.
L’incentivo è, tuttavia, subordinato:
- alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006, inerente: l’adempimento degli obblighi contributivi; l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; fermi restando gli altri obblighi di legge, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015.

L’Inps ricorda, infine, che il Super Bonus può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" – o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, come definito all’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014. Più specificamente, esso può essere fruito oltre i limiti del Regime "de minimis" solo al verificarsi di determinate condizioni, che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma.
Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma "Garanzia giovani", abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto. Diversamente, per l’assunzione di giovani che, al momento della registrazione al Programma "Garanzia giovani", abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell’incentivo anche oltre i limiti del regime "de minimis", è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle seguenti  condizioni:
- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013;
- non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero essere occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat ed appartenere al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013.
Relativamente all’incremento occupazionale netto, l’Istituto di previdenza precisa che con lo stesso si intende "l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno". Sempre con riferimento all’incremento occupazionale, l’incentivo spetta a condizione che l’assunzione determini un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa; è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo. Ai fini della valutazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.); l’incremento è realizzato qualora, in riferimento al singolo mese, il numero medio di unità lavoro - annuo dell’anno precedente l’assunzione sia inferiore al numero medio di unità lavoro – annuo dell’anno successivo all’assunzione. Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento.