Prassi - INPS - Circolare 24 maggio 2016, n. 86

Convenzione tra l’INPS e il sindacato Associazione Fai - Lavoratori Produttori Agroalimentari (ASSO.LA.P.A.) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 - Istruzioni operative e contabili - Variazioni al piano dei conti

 

SOMMARIO: Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Associazione Fai - Lavoratori Produttori Agroalimentari (ASSO.LA.P.A.) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.

 

In data 21 aprile 2016 tra l’INPS e il sindacato Associazione Fai - Lavoratori Produttori Agroalimentari (ASSO.LA.P.A.) è stata stipulata una convenzione (all. n. 1), ai sensi di quanto stabilito dall’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, approvata con determinazione presidenziale n. 182/2015, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f..

Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione.

 

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l’Istituto indicherà l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria della stessa.

La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

 

Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

L’Associazione sotto la propria responsabilità, invierà all’INPS Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici via Internet, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura - gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa.

L’Associazione, contemporaneamente all'inserimento dei dati dei propri associati nel portale a loro disposizione, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, le corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative con allegata copia del documento d’identità, sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l'INPS.

Qualora pervengano all'INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto, in favore di Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta all’ufficio dell'INPS territorialmente competente, a meno che la delega successivamente pervenuta non contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita.

Le Strutture INPS competenti per territorio, provvederanno alla validazione delle deleghe acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con le deleghe cartacee ricevute.

 

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le Parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’INPS, procederà all’acquisizione della revoca stessa.

 

Costi

I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) sono stati attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014.

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

- Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale) € 2,20

- Gestione revoca deleghe sindacali € 1,99

- Gestione singolo modello F24 € 0,17

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

 

Clausola di salvaguardia

L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione.

Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale;

sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione.

L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione.

 

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

 

Durata e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’ Associazione dovrà far pervenire all’Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.

Si comunica che la sede del sindacato Associazione Fai - Lavoratori Produttori Agroalimentari (ASSO.LA.P.A.) è in via Tevere n. 20 Roma (RM).

 

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di che trattasi, effettuate per conto del sindacato Associazione Fai - Lavoratori Produttori Agroalimentari (ASSO.LA.P.A.), si istituisce il seguente conto:

GPN25154 - contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto del sindacato Associazione Fai - Lavoratori Produttori Agroalimentari (ASSO.LA.P.A.).

In questa occasione si istituiscono anche i conti che verranno utilizzati dalla Direzione Generale per completare le operazioni contabili, come di seguito indicati:

GPN35154 - Accreditamento di contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto del sindacato Associazione Fai - Lavoratori Produttori Agroalimentari (ASSO.LA.P.A.)

GPN11154 - Debito v/Associazione Fai-Lavoratori Produttori Agroalimentari (ASSO.LA.P.A.) per contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto.

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con il sindacato Associazione Fai - Lavoratori Produttori Agroalimentari (ASSO.LA.P.A.), saranno curati direttamente dalla Sede centrale - Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

 

Allegato 1

Convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Associazione FAI - Lavoratori produttori agroalimentari (ASSO.LA.P.A.) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

 

ARTICOLO 1

Oggetto

 

Ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, l'Associazione affida all’INPS la riscossione dei contributi associativi che le aziende assuntrici di manodopera e i piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), iscritti all'Associazione medesima sono tenuti a versare. Detta esazione si riferisce agli associati per i quali sussiste l'obbligo delle assicurazioni I.V.S.

 

ARTICOLO 2

Modalità di riscossione

 

La riscossione del contributo associativo di cui al precedente ARTICOLO 1, sarà effettuata dall'INPS, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con le procedure previste per questi ultimi.

A tal fine, sull'avviso di pagamento dei contributi che l'Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà opportunamente evidenziato l'importo della quota associativa e l'Associazione destinataria della stessa.

Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Aziende agricole.

E’ escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

 

ARTICOLO 3

Determinazione della quota dei contributo associativo

 

La quota del contributo associativo di cui all'ARTICOLO 1 della presente convenzione è stabilito dall'Associazione in misura fissa o percentuale e differenziata a livello territoriale e/o aziendale, previa notifica all'Istituto.

Le successive variazioni della quota di cui al precedente comma avranno efficacia, previa notifica all'Istituto, dalla prima tariffazione utile alla data di ricezione della stessa.

 

ARTICOLO 4

Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

 

L'identificazione degli associati, di cui all'ARTICOLO 1 della presente convenzione, avverrà con le seguenti modalità.

L'Associazione sotto la propria responsabilità, invierà all'INPS via Internet, tramite il portale "Servizi per l'Agricoltura - gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle quote.

Questi dovranno contenere l'identificazione della Struttura INPS competente per territorio, del Comune sede dell'impresa, nonché:

- indirizzo e CAP della sede dell'impresa;

- codice fiscale e partita I.V.A;

- denominazione completa dell'impresa e del suo titolare;

- codice INPS d'impresa, salvo che per le nuove iscrizioni;

- ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.

L'Associazione, contemporaneamente all'inserimento dei dati dei propri associati nel portale a loro disposizione, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, le corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative con allegata copia del documento d'identità, sottoscritte dagli associati secondo un fac-simile concordato con l'INPS.

Le Strutture INPS competenti per territorio, provvederanno alla validazione delle deleghe acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con le deleghe cartacee ricevute.

Nell'ipotesi in cui pervengano all'INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto, in favore di Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta all'ufficio dell'INPS territorialmente competente, a meno che la delega successivamente pervenuta non contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita.

L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui le "deleghe telematiche", di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

La delega produrrà effetti per I'INPS dalla prima tariffazione utile dalla data di ricezione della stessa.

 

ARTICOLO 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

 

Le Parti riconoscono che il rapporto di Associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Associazione competente.

L'Associazione, con le modalità disciplinate dal precedente articolo 4, dovrà notificare alle Strutture INPS anche le revoche delle deleghe alla riscossione della quota associativa.

Nel caso in cui I'INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, I'INPS, procederà all'acquisizione della revoca stessa e contestualmente ne darà comunicazione all'Associazione interessata a mezzo posta elettronica certificata. La revoca sarà efficace dalla prima tariffazione utile, in assenza di nuova delega.

 

ARTICOLO 6

Modalità di versamento delle quote associative

 

L'INPS - Direzione Generale corrisponderà all'associazione l'ammontare delle quote associative riscosse al netto del rimborso spese, degli oneri fiscali, ove dovute all'Istituto entro le seguenti date: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre.

I pagamenti sono effettuati, previa verifica del requisito di regolarità contributiva, sull’IBAN relativo al conto corrente intestato all'associazione. In caso di assenza di regolarità contributiva, saranno trattenuti dall'Istituto gli importi a debito.

Contestualmente, I'INPS fornirà all'associazione, su supporto telematico, l'elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi nel periodo.

In occasione della definizione dei rapporti finanzi all’INPS trasmetterà un apposito rendiconto riepilogativo dal quale risulteranno i seguenti dati:

- l'ammontare delle quote associative riscosse distinte per emissione contributiva di riferimento;

- l'ammontare del rimborso spese, secondo la tariffazione di cui al successivo articolo, e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente convenzione;

- l'ammontare delle somme nette corrisposte nell'esercizio precedente.

Contemporaneamente all'invio di detto rendiconto, l'INPS provvederà a trattenere le somme relative alle spese per nuove deleghe, revoche e cancellazioni.

 

ARTICOLO 7

Costi

 

L'Associazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione.

Per il servizio di riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2015 con Determinazione commissariale n. 48 in data 23 dicembre 2014, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2014.

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

- Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale) € 2,20

- Gestione revoca deleghe sindacali € 1,99

- Gestione singolo modello F24 € 0,17

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l'Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

L'Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

 

ARTICOLO 8

Clausola di salvaguardia

 

L'INPS è esonerato - e l'Associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare verso aziende assuntrici di manodopera e piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) aderenti all'Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici di cui all'ARTICOLO 4.

In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Associazione stipulante, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'Associazione stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio dall'Associazione in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'Associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno determinate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Associazione.

 

ARTICOLO 9

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

 

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

 

ARTICOLO 10

Entrata in vigore, durata e recesso

 

La presente convenzione entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi e procedurali necessari e comunque non oltre 90 giorni all'acquisizione del parere favorevole trasmesso dai Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La stessa ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile per un ulteriore triennio, e così, di tre anni in tre anni.

L'Associazione dovrà far pervenire all'Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui ai primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

É fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

Il recesso avrà efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata trasmessa la relativa comunicazione che dovrà essere inviata entro il termine del 31 ottobre. Qualora l'invio venga effettuato oltre tale termine, il recesso avrà efficacia dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'invio.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

 

ARTICOLO 11

Revisioni e integrazioni

 

La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

 

ARTICOLO 12

Foro competente

 

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

 

ARTICOLO 13

Rinvio alla normativa vigente

 

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

 

Allegato 2

Variazioni al piano dei conti

 

Tipo variazione

I

Codice conto GPN25154
Denominazione completa Contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto della Associazione Fai - Lavoratori Produttori Agroalimentari (ASSO.LA.P.A.)
Denominazione abbreviata CTR.ASSOC.AZ.ASS.MAN PCCF.RISC.C/ASSO.LA.P.A.

 

Tipo variazione

I

Codice conto GPN35154
Denominazione completa Accreditamento di contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto della Associazione Fai - Lavoratori Produttori Agroalimentari (ASSO.LA.P.A.)
Denominazione abbreviata ACCR.CTR.ASS.AZ.AS.MAN PCCF.RISC.C/ASSO.LA.P.A.

 

Tipo variazione

I

Codice conto GPN11154
Denominazione completa Debito verso l’Associazione Fai - Lavoratori Produttori Agroalimentari (ASSO.LA.P.A.) per contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto
Denominazione abbreviata DEB/ASSO.LA.P.A. CTR.ASSOC.AZ.ASS.MAN PCCF