Prassi - MINISTERO FINANZE - Nota 23 maggio 2016, n. 20535

Imposta municipale propria (IMU) - Terreni agricoli - Esenzione ex art. 1, comma 13 della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) - Familiare coadiuvante del coltivatore diretto - Conferma delle agevolazioni per IAP e CD che abbiano costituito una società di persone

 

Con la nota in riferimento è stato chiesto se le disposizioni di agevolazione contenute nella legge di stabilità 2016 possano trovare applicazione anche nei confronti di familiari coadiuvanti del coltivatore diretto i quali risultano proprietari o comproprietari dei terreni agricoli coltivati dall'impresa agricola diretto coltivatrice, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare.

In particolare, nel quesito viene ribadito che il coadiuvante del titolare dell'impresa agricola esercita direttamente l'attività agricola ed è iscritto come coltivatore diretto (CD) nel nucleo familiare del capo-azienda, negli appositi elenchi previdenziali, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Pertanto, si chiede se nella fattispecie delineata possano ritenersi soddisfatti i requisiti soggettivi (qualifica di CD) e oggettivi (possesso e conduzione diretta dei terreni), al fine dell'applicazione dell'esenzione dall'IMU.

Nello stesso quesito viene chiesta, inoltre, la conferma dell'operatività della norma agevolativa a favore delle società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ex art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 99 del 2004 e del CD e dell'IAP, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, che abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che, in qualità di soci continuano a coltivare direttamente, ex art. 9 del D. Lgs. n. 228 del 2001, come chiarito nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012.

Al riguardo, esaminate le fattispecie, si fa presente che in merito al primo quesito sopra riportato, ai fini della soluzione dello stesso, occorre preliminarmente richiamare la disposizione di cui all'art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) il quale, nel delineare il nuovo regime di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli, stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2016 "... Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione".

Per cui, per poter beneficiare della suddetta agevolazione, è necessario che ricorrano contemporaneamente:

- il requisito di carattere oggettivo, vale a dire il possesso e la conduzione del terreno agricolo;

- il requisito di carattere soggettivo, ossia la qualifica di coltivatore diretto (CD) e di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

Considerando, quindi, il caso in esame, si ritengono rinvenibili entrambi i requisiti prescritti dalla norma al fine del riconoscimento dell'esenzione dall'IMU.

In capo al familiare coadiuvante del coltivatore diretto, infatti, non solo si riscontra il requisito oggettivo, dal momento che il coadiuvante stesso risulta proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall'impresa agricola diretto coltivatrice, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare, ma anche il requisito soggettivo, in quanto il coadiuvante del titolare dell'impresa agricola, che esercita direttamente l'attività agricola, risulta iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda, negli appositi elenchi previdenziali, come previsto dall'art. 11 della legge n. 9 del 1963.

A tale proposito giova da ultimo precisare che nel caso in cui il coadiuvante in questione possieda non solo il terreno coltivato nell'impresa agricola familiare ma anche altri terreni concessi in affitto o in comodato ad altri soggetti, per detti terreni non si applica l'esenzione in oggetto.

Passando, invece, al secondo quesito, si conferma che per le ipotesi ivi descritte, concordemente con quanto rilevato nel quesito stesso, trova applicazione l'esenzione contenuta nella legge di stabilità 2016.

Di conseguenza, possono estendersi a tali fattispecie gli stessi chiarimenti già forniti, rispettivamente, ai punti 7.1 e 7.2 della circolare n. 3/DF del 2012.

In particolare, in merito alla definizione di IAP, di cui al punto 7.1 della predetta circolare, il rinvio delle norme sull'IMU alle disposizioni di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, comporta che la qualifica di IAP possa essere riconosciuta, alle condizioni e nei limiti previsti dalla predetta norma, alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile.

Per quanto concerne, infine, il successivo punto 7.2, dedicato alle agevolazioni applicabili ai terreni agricoli, chiarisce che le agevolazioni in questione si applicano anche nel caso in cui coltivatori diretti e IAP, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Detta conclusione, si ribadisce, discende dall'applicazione dell'art. 9 del D. Lgs. n. 228 del 2001, il quale stabilisce che "ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche".