Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 maggio 2016, n. 8862

Tributi - ICI - Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola - Esenzione - Necessaria la classificazione catastale nelle categorie A/6 o D10

 

Svolgimento del processo

 

La C.S. di Jesolo srl presentò tre istanze di rimborso in relazione all'’imposta ICI, versata per gli anni 2002, 2003 e 2004 in riferimento a quattro fabbricati rurali e successivamente impugnò il silenzio rifiuto del Comune di Jesolo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, deducendo l'esenzione dall'imposta in quanto gli immobili costituivano fabbricati strumentali all'attività agricola a suo dire esenti dall'ICI.

La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia respinse il ricorso in quanto un immobile era accatastato con categoria D7 e gli altri tre erano destinati ad uso abitativo (cat. A4, A2 e C6).

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto riformò la sentenza in secondo grado, su appello del contribuente, in quanto trattavasi di fabbricati rurali strumentali all'attività agricola.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Jesolo con quattro motivi e la Cantina sociale di Jesolo srl ha resistito con controricorso e depositato memoria.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di ricorso il Comune di Jesolo lamenta nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in merito all'eccepito difetto di legittimazione passiva del Comune di Jesolo in riferimento all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. perché il giudice di appello ha completamente omesso di pronunciarsi sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune.

Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Jesolo lamenta nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in merito all'eccezione del Comune di Jesolo in riferimento all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. di inapplicabilità dell'esenzione dall'ICI per fabbricati rurali destinati ad edilizia abitativa.

Con il terzo motivo di ricorso il Comune di Jesolo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 comma 2 e 2 comma 1 lett. A) del d.lgs 504 del 30 dicembre 1992 in riferimento all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. perché il giudice di appello ha ritenuto erroneamente che il requisito della ruralità prescinde dall'iscrizione in catasto del fabbricato nella categoria A/6 o D/10.

Con il quarto motivo di ricorso il Comune di Jesolo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 9 comma 3, lett. i D.L. 557/1993 convertito in legge 133/94 ed artt. 1 comma 2 e 2 comma 1 lett. A) del d.lgs 504 del 30 dicembre 1992 ed in riferimento all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. perché il giudice di appello ha ritenuto che l'immobile fosse esente dall'ICI perché funzionale allo svolgimento di attività agricola sebbene, a seguito di operazione di affitto di azienda con cessione di godimento del fabbricato a terzi a titolo oneroso, la C.S. di Jesolo srl si fosse integralmente spogliata dell'attività di raccolta e trasformazione delle uve conferite dai soci.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in relazione al terzo motivo assorbiti gli altri.

Infatti le sezioni unite dì questa Corte hanno affermato in proposito Sez. Unite, Sentenza n. 18565 del 21/08/2009 "In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10}, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall’art. 23, comma 1-bis del d.l. n. 207 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009.

Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta."

La pronuncia di cui sopra è stata anche recentemente confermata da questa Corte Sez. 5, Sentenza n. 5167 del 05/03/2014 secondo cui "In tema di ICI, per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), per cui l’immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23, comma 1 bis, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, sicché qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi, altrimenti, quest'ultimo assoggettato; allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta.''

Nella fattispecie gli immobili risultano accatastati in categoria D7, A4,A2 e C6 e non in D10 categoria che riguarda specificamente le costruzioni strumentali all’esercizio di attività agricola e pertanto manca il presupposto necessario ed indefettibile per l'esclusione del fabbricato dall'assoggettamento all'imposta ICI.

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto in relazione al terzo motivo, assorbiti gli altri. La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l'evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei contro ricorrenti stante la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso proposto in relazione al terzo motivo assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la C.S. di Jesolo srl al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 3.550,00 complessivamente.