Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 maggio 2016, n. 8770

Tributi - Contributi di bonifica - Controversie - Competenza delle Commissioni tributarie

 

Svolgimento del processo

 

Con atto notificato l’11 luglio 2008 S.P., convenendo in giudizio il Consorzio di bonifica del N.S. e la spa Equitalia Sardegna, proponeva davanti al Giudice di pace di Sorso opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., avverso la cartella esattoriale recante contributi consortili per l'anno 2001, iscritta a ruolo e notificagli dal Consorzio il precedente 9 aprile, chiedendo fosse accertata la prescrizione del credito portato, e che la cartella stessa fosse dichiarata nulla per carenza di motivazione e per la mancata allegazione dell'avviso di accertamento.

Il giudice adito, con sentenza depositata il 6 febbraio 2009, affermata in linea generale la competenza del giudice di pace a decidere sulle opposizioni proposte ai sensi dell'art. 615, primo camma, cod. proc. civ., qualificava la demanda "come opposizione alla procedura di esecuzione forzata tributaria intrapresa dall'Equitalia Sardegna spa con la notifica della cartella esattoriale, e pertanto sottratta alla giurisdizione tributaria", e quindi compresa in quella del giudice ordinario. E ciò "in base all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui "restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento".

Disposta quindi la sospensione della cartella, nel merito, accogliendo l'eccezione dell'opponente, dichiarava prescritto il credito, relativo al contributo "consorzio di irrigazione" per l'anno 2001 - e quindi ad un credito che deve pagarsi annualmente -, per il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., essendo stata notificata la cartella a distanza di oltre otto anni.

Nei confronti della decisione la spa Equitalia Sardegna propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, il primo dei quali attinente alla giurisdizione.

Resistono con controricorso il Consorzio di bonifica del Nord Sardegna e S.P., il quale in prossimità dell'udienza di discussione ha depositato memoria.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo la ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del giudice di pace adito alla luce dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha attribuito, a partire dal 1° gennaio 2001, alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie in tema di tributi di ogni genere e specie, e quindi anche le liti, come la presente, aventi ad oggetto i contributi dovuti ai consorzi di bonifica, come affermato anche in sede di legittimità. Né sulla giurisdizione avrebbe effetti l'eccepita prescrizione del tributo, facendosi con essa valere un fatto estintivo dell'obbligazione, per cui, se questa ha natura tributaria, conoscere della causa spetta al giudice che ha giurisdizione sulla stessa, e dunque alla commissione tributaria.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia contraddittoria motivazione in ordine alla inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione diretta ad eccepire la prescrizione maturata prima della notifica della cartella di pagamento, dovendosi far valere la prescrizione della pretesa inderogabilmente mercè l'impugnazione delle cartelle esattoriali nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Con il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 2948, n. 4, cod. civ., assumendo che ai contributi spettanti ai consorzi di bonifica, aventi natura di tributo, in considerazione dell'autonomia di ogni periodo d'imposta, troverebbe applicazione il termine di prescrizione decennale fissato dall'art. 2946 cod. civ.

Con il quarto motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione dì norme di diritto in relazione agli artt. 12, 24, 25, 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostiene che in caso di impugnazione di cartella esattoriale, la legittimazione passiva del concessionario del servizio di riscossione dei tributi sussisterebbe se l'impugnazione riguardi vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre sarebbe esclusa qualora i motivi di ricorso attengano, come nella specie, alla debenza del tributo.

Il primo motivo del ricorso è fondato.

I contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti rientrano nella categoria generale dei tributi e le relative controversie, insorte dopo il primo gennaio 2002, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 443 (ndr art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie (Cass. sez. un., 5 febbraio 2013, n. 2598).

Queste Sezioni unite hanno in particolare chiarito come, a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001, "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata; ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento "ex" art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs." (Cass. sez. un. 31 marzo 2008, n. 8279).

Si è, in particolare puntualizzato che l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, "si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria; ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione" (Cass. sez. un., 19 novembre 2007, n. 23832).

Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto, assorbito l'esame degli ulteriori motivi, va dichiarata la giurisdizione della Commissione tributaria e cassata la sentenza impugnata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione della Commissione tributaria e cassa la sentenza impugnata.

Condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Equitalia Sardegna spa e del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, liquidate in euro 500 per ciascuna di esse, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%.