Prassi - INPS - Messaggio 05 maggio 2016, n. 1985

Fondo di solidarietà residuale. Pagamento diretto assegno ordinario istanze presentate fino al 12 gennaio 2016. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

Il D.I. n. 79141 del 7 febbraio 2014 ha istituito presso l'INPS il Fondo di solidarietà Residuale allo scopo di assicurare una tutela, in costanza di rapporto di lavoro, ai dipendenti dei datori di lavoro appartenenti a settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale, purché con più di quindici dipendenti e per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma, rispettivamente, degli articoli 26 e 27 del D.lgs. 148/2015.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 46, c. 2, lett c) del D.Lgs. 148/2015, il D.I. n. 79141/2014 è stato abrogato a far data dal 1° gennaio 2016 e che, dalla medesima data, il Fondo ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale.

Il Fondo riconosce, in virtù dell’art. 4, c. 1, del D.I. 79141/2014 in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione anche parziale di attività, la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, ridotto di un importo equivalente ai contributi previsti dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti.

Con DM 30 novembre 2015, è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo, il cui insediamento è avvenuto in data 18 dicembre 2015.

Con messaggio n. 7637 del 28 dicembre 2015, sono state fornite le prime istruzioni relative all’operatività del Fondo medesimo.

Con successiva nota prot. n. 29/530 del 28 gennaio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha specificato che, per la presentazione delle domande di accesso alla prestazione garantita dal Fondo, deve aversi riguardo alla data di costituzione del Comitato, coincidente con la data del decreto ministeriale di nomina del 30 novembre 2015.

Pertanto, considerato il termine stabilito dall’art. 30, c. 2, del D.Lgs. 148/2015, a parziale rettifica di quanto indicato nel richiamato messaggio 7637/2015, il Fondo assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dalla data del 15 novembre 2015.

Così come specificato nel citato messaggio 7637/2015, le domande di accesso all’assegno ordinario potevano essere inoltrate al Fondo fino alla data del 12 gennaio 2016.

E’ stato infine specificato che, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario il pagamento dell’assegno ordinario avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

Con il presente messaggio, a scioglimento della riserva di cui al messaggio 7637/2015, si forniscono le istruzioni operative per la gestione del pagamento diretto.

 

Istruzioni procedurali

Le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo, interessate da processi di sospensione ovvero riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, una volta inoltrata domanda alla sede territorialmente competente, sulla base delle istruzioni di cui alla citata circolare 122/2015, devono operare come segue.

Al fine di consentire l’istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore, le Aziende devono trasmettere per ciascun lavoratore interessato il Mod. SR41; i modelli, raggruppati in files aziendali con periodicità mensile, dovranno essere inoltrati collegandosi al sito www.inps.it>Servizi online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>CIG> Invio richieste pag. dir SR41.

L’invio del modello SR41 potrà essere effettuato anche prima dell’adozione della delibera da parte del Comitato amministratore, anche se il pagamento ai lavoratori è subordinato all’adozione della delibera e nei limiti della stessa.

La delibera di concessione del Comitato amministratore del Fondo, nella quale sono indicati il periodo, le ore, il numero dei lavoratori e l’importo autorizzato, verrà comunicata tramite PEC alla struttura territoriale INPS competente per il rilascio della relativa autorizzazione di pagamento.

Tale autorizzazione è presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati da parte della struttura territoriale, che provvede altresì alla notifica della delibera all’azienda istante.

Per tale motivo, nell’ambito della procedura informatica di autorizzazione CIGS è istituito il codice intervento 400 e, come ulteriore classificazione, evento 401, che individuerà le prestazioni in oggetto ai fini della corretta imputazione contabile e del connesso monitoraggio.

L’erogazione della prestazione è gestita per il tramite della procedura Sistema Unico per le prestazioni a sostegno del reddito.

Per quanto riguarda la contribuzione, si rammenta che il Fondo provvede, ai sensi dell’art. 4, c. 3, del D.I. 79141/2014 al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario.

Mentre, ai sensi dell’art.5, c. 1, lett. b) del D.I. 79141/2014, è a carico del datore di lavoro un contributo addizionale pari al 3 per cento, per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti, e al 4,50 per cento, per le imprese che occupano più di 50 dipendenti. Il contributo, così individuato, è calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati alle prestazioni.

Le modalità applicative concernenti le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto saranno comunicate con separato messaggio.

 

Istruzioni contabili

Al fine di rilevare contabilmente l’onere per l’erogazione degli assegni ordinari ai beneficiari, con la modalità di pagamento diretto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.I. n. 79141/2014, si istituisce nell’ambito della relativa gestione contabile FRR il seguente conto:

FRR30100 - Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 4, comma 1, del D.I. n. 79141/2014, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa.

Per rilevare il debito verso i beneficiari della suddetta prestazione, si istituisce il nuovo conto:

FRR10130 - Debiti per assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 4, comma 1, del D.I. n. 79141/2014, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa.

Per la contabilizzazione della trattenuta di importo pari ai contributi previsti ai sensi dell’art. 26, della legge n. 41/1986, effettuata ai sensi del citato art. 4, comma 1, del D.I. in parola, è istituito il nuovo conto FRR22100.

La procedura informatica che consente la liquidazione dell’assegno ordinario ai soggetti beneficiari, con l’utilizzo della struttura in uso prevista per i pagamenti diretti della CIG, sarà, a tal fine, opportunamente aggiornata.

Eventuali riaccrediti di assegni, registrati contabilmente con le regole in uso, andranno valorizzati, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con l’indicazione del seguente nuovo codice bilancio:

"3137 - Somme non riscosse dai beneficiari - Assegni ordinari a sostegno del reddito, art. 4, comma 1, del D.I. n. 79141/2014 - FRR".

Gli importi relativi alle partite in argomento che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire, andranno imputati al nuovo conto FRR10131.

Per eventuali recuperi di tali prestazioni, viene istituito il conto FRR24130, al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura "Recupero crediti per prestazioni", il codice bilancio di nuova istituzione:

"1129 - Recupero di assegni ordinari a sostegno del reddito, art. 4, comma 1, del D.I. n. 79141/2014 - FRR".

Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate al nuovo conto FRR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente aggiornata.

Il citato codice bilancio "01129" dovrà essere utilizzato, altresì, per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

I saldi dei conti FRR00130 e FRR10131, risultanti alla fine dell’esercizio, saranno ripresi in carico nel nuovo esercizio, in via automatizzata, in contropartita, rispettivamente, dei conti di nuova istituzione FRR55150 e FRR55151.

Per l’imputazione contabile della contribuzione correlata agli assegni ordinari di cui all’art. 4, comma 3, del D.I. n. 79141/2014, il cui onere è posto interamente a carico del Fondo in oggetto, si istituisce il nuovo conto:

FRR32141 - Onere per contribuzione figurativa correlata all’erogazione degli assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 4, comma 1, del D.I. n. 79141/2014 - art. 4, comma 3, del D.I. n. 79141/2014

Al fine di rilevare l’accreditamento della contribuzione correlata, a copertura dei periodi di erogazione degli assegni ordinari, dal Fondo di solidarietà in oggetto alla gestione pensionistica interessata, il suddetto conto dovrà essere imputato in "DARE", in contropartita dei nuovi conti della serie xxx22141 (dove per xxx, s’intende il Fondo o la Cassa pensionistica d’iscrizione del lavoratore), elencati nella variazione al piano dei conti, da movimentare in "AVERE", a cura della procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee. Con l’occasione, si ricorda che il conto FPR22141, che rileva la medesima fattispecie nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è stato già istituito con il messaggio n. 7636 del 28/12/2015.

Le istruzioni contabili per la rilevazione della riscossione del contributo addizionale di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), del D.I. n. 79141/2014, con le modalità operative già in uso per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della CIG, verranno fornite separatamente, in occasione della definizione delle relative istruzioni procedurali.

Si riportano nell’allegato n. 1 le variazioni intervenute al piano dei conti.

 

Allegato 1

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione I
Codice conto FRR00130
Denominazione completa Credito per assegni ordinari per il sostegno del reddito, da recuperare
Denominazione abbreviata CREDITO ASSEGNI ORDINARI DA RECUPERARE
Tipo variazione I
Codice conto FRR10130
Denominazione completa Debiti per assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 4, comma 1, del D.I. n. 79141/2014, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa
Denominazione abbreviata DEB. PER ASSEGNI ORDIN. ART4 C1 DI 79141/14
Tipo variazione I
Codice conto FRR10131
Denominazione completa Debiti per somme non riscosse dai beneficiari
Denominazione abbreviata DEBITI PER SOMME NON RISCOSSE DAI BENEFICIARI
Tipo variazione I
Codice conto FRR24130
Denominazione completa Entrate varie - recuperi e reintroiti di assegni ordinari per il sostegno del reddito
Denominazione abbreviata E.V.-RECUPERI E REINTROITI DI ASSEGNI ORDINARI

 

Tipo variazione I
Codice conto FRR30100
Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 4, comma 1, del D.I. n. 79141/2014, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa pagati direttamente ai lavoratori
Denominazione abbreviata ASSEGNI ORD.SOST.REDD.ART4 C1 DI 79141/14
Tipo variazione I
Codice conto FRR55150
Denominazione completa Contropartita per il riporto a nuovo dei saldi "DARE"
Denominazione abbreviata CONTROPARTITA RIPORTO A NUOVO DEI SALDI "DARE "
Tipo variazione I
Codice conto FRR55151
Denominazione completa Contropartita per il riporto a nuovo dei saldi "AVERE"
Denominazione abbreviata CONTROPARTITA RIPORTO A NUOVO DEI SALDI "AVERE "
Tipo variazione I
Codice conto FRR22100
Denominazione completa Trattenuta di importo pari ai contributi previsti dall’art. 26, della legge n. 41/1986, effettuata ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.I. n. 79141/2014
Denominazione abbreviata TRATT.CTR ART.26 L.41/86 ART.4 C.1 DI 79141/14
Tipo variazione I
Codice conto FRR32141
Denominazione completa Onere per contribuzione figurativa correlata all’erogazione degli assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 4, comma 1, del D.I. n. 79141/2014 - art. 4, comma 3, del D.I. n. 79141/2014
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.ASS.ORD. ART.4 C.3 DI 79141/14
Tipo variazione I
Codice conto FPU22141
Denominazione completa Contributi figurativi a carico dei Fondi di solidarietà, trasferiti per la copertura di periodi assicurativi
Denominazione abbreviata CTR.FIG.ON.FONDI SOLID. COP.PERIODI ASSIC.
Tipo variazione I
Codice conto FPV22141
Denominazione completa Contributi figurativi a carico dei Fondi di solidarietà, trasferiti per la copertura di periodi assicurativi
Denominazione abbreviata CTR.FIG.ON.FONDI SOLID. COP.PERIODI ASSIC.
Tipo variazione I
Codice conto FPX22141
Denominazione completa Contributi figurativi a carico dei Fondi di solidarietà, trasferiti per la copertura di periodi assicurativi
Denominazione abbreviata CTR.FIG.ON.FONDI SOLID. COP.PERIODI ASSIC.
Tipo variazione I
Codice conto FPY22141
Denominazione completa Contributi figurativi a carico dei Fondi di solidarietà, trasferiti per la copertura di periodi assicurativi
Denominazione abbreviata CTR.FIG.ON.FONDI SOLID. COP.PERIODI ASSIC.
Tipo variazione I
Codice conto FTR22141
Denominazione completa Contributi figurativi a carico dei Fondi di solidarietà, trasferiti per la copertura di periodi assicurativi
Denominazione abbreviata CTR.FIG.ON.FONDI SOLID. COP.PERIODI ASSIC.