Giurisprudenza - TRIBUNALE DI BIELLA - Sentenza 04 aprile 2016, n. 251

Esercizio abusivo della professione - Soggetto privo del titolo di consulente del lavoro - Socio di società partecipata da associazione di categoria - Responsabilità

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

 

Con decreto di citazione a giudizio adottato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Biella in data 15.11.2011, i prevenuti, meglio in epigrafe generalizzati, venivano tratti a giudizio innanzi a questo Ufficio per rispondere del reato a loro ascritto.

Dall’istruttoria dibattimentale, compiuta con l’acquisizione della documentazione al fascicolo per il dibattimento acclusa ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 431, 553 c.p.p., dei documenti ex artt. 234 e ss. c.p.p. prodotti dalle parti e della documentazione dell’attività di indagine altresì acquisita, dalle dichiarazioni testimoniali acquisite emergevano le seguenti circostanze alla cui luce è d’obbligo emettere sentenza di condanna nei confronti di entrambi gli imputati in quanto non sussistono ragioni per addivenire ad una sentenza di assoluzione in ordine al reato contestato.

Dopo molteplici udienze, verificata la regolarità delle notifiche del decreto di citazione a giudizio i prevenuti dichiarati assenti.

All’esito dell’apertura del dibattimento in data 17.06.2015 si costituiva una delle parti civili (Ordine dei consulenti di Biella), terminata l’istruttoria dibattimentale, raccolte le testimonianze ed acquisiti i documenti, il Giudice dichiarava l’utilizzabilità degli atti ed invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni in epigrafe trascritte.

Uditi il Pubblico Ministero, la parte civile e la difesa, all’esito della camera di consiglio, veniva data pubblica lettura del dispositivo di sentenza.

Le risultanze processuali desumibili dalle dichiarazioni rese dai testimoni depongono al di là di ogni ragionevole dubbio per l’affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati ascritti nel capo d’imputazione.

Nulla quaestio sulla sussistenza dei fatti ed alla loro soggettiva riconducibilità ai prevenuti, difatti appare indubitabile sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla parte civile, dai testimoni, dai riscontri documentali e dall’attività d’indagine che i prevenuti si siano resi responsabili di tutta l’azione delittuosa che è stata loro contestata.

Sono stati escussi i testi ritenuti utili ai fini della ricostruzione degli eventi in una complessa istruttoria dibattimentale ed i fatti possono così brevemente essere ricostruiti nei seguenti termini: i prevenuti hanno costituito l’associazione denominata (...) di cui era presidente (...) e Vicepresidente (...) nel febbraio dal 2009, lo statuto dell’associazione prevedeva quale attività lo sviluppo delle energie rinnovabili e delle tecnologie legate alla telecomunicazione, il predetto statuto è stato sottoscritto da entrambi gli imputati; la predetta associazione è stata aperta con sede (...).

Il teste (...) ha riferito che mentre transita in (...) ha notato l’apertura di questa attività che pubblicizzava l’assistenza in riferimento all’assunzione di badanti e collaboratori domestici, dovendo egli procedere a regolarizzare l’assunzione di una badante per la madre chiedeva informazioni in merito.

La (...) ha spiegato al (...) tutti i servizi offerti: lettera assunzione, comunicazione all’INPS, stesura dei cedolini paga e prospetti paga da consegnare alla lavoratrice, per usufruire dei predetti servizi doveva versare un contributo di € 100,00.

Versata la quota nei giorni successivi il (...) è ritornato con la lavoratrice per effettuare la regolarizzazione.

Il rapporto di lavoro domestico è stato instaurato.

Nel momento in cui bisognava emettere i prospetti paga per la lavoratrice si sono avuti problemi in quanto il (...) si è accorto che i prospetti era sempre uguali, mai modificati e per ogni prospetto paga versava l’importo di € 10,00 (documentazione acquisita all’esito dell’escussione del teste).

La teste (...) (parte civile) che svolge attività di consulente del lavoro ha riferito che l’attività svolta dai prevenuti: formazione cedolini paga, e regolarizzazione del personale è attività riservata ai consulenti del lavoro dalla legge alla predetta figura professionale specifica, altri professionisti possono svolgere la predetta attività (commercialisti o avvocati ma previa autorizzazione rilasciata dalla direzione territoriale del lavoro, o tramite caf e che comunque questi devono avere un professionista abilitato quale consulente del lavoro a svolgere la predetta attività).

Il teste (...) ha riferito di essersi imbattuto nella predetta associazione durante la ricerca di lavoro tramite internet, recatosi presso l’associazione gli veniva offerto di elaborare i dati fiscali per l’associazione previo un periodo di tirocinio; il lavoro consisteva nella redazione dei modelli 730, l’isee, modello unico, dichiarazione dei redditi, il lavoro veniva svolto tramite un codice di accesso a portali della (...).

Il predetto teste ha riferito che il (...) aveva trattato la pratica di regolarizzazione della badante direttamente con la (...).

Il teste (...) della guardia di Finanza ha riferito in merito alle attività d’indagine svolte, appurando che l’associazione culturale non era un caf, non vi era alcun soggetto con qualifica di consulente del lavoro, ha rinvenuto volantini pubblicitari, ricevute di pagamento per servizi resi per la compilazione di modelli 730, isee ed era pertanto emerso che non si trattava di associazione culturale e una associazione commerciale, nel volantino vi era il logo della comunità europea che era stato semplicemente copiato (documentazione acquisita all’udienza del 17.05.2015).

Il p.m. con il consenso della parte civile e dei difensori degli imputati ha depositato le sit di (...).

Dalle predette sit emerge come a quasi tutti i soggetti siano state fatte promesse di assunzione all’interno dell’associazione previo versamento di contributo e svolgimento di tirocinio, tutti avevano il compito di promuovere i servizi dell’associazione, alcuni facevano volantinaggio, altri avrebbero svolto attività di compilazione dei dati.

La stessa (...) con nota del 28.10.2009 (prodotta agli atti dal PM) ha rilevato che l’attività svolta dai prevenuti non era conforme all’oggetto dell’associazione nonché alla segnalazione di attività alla CCIA e soltanto le associazioni di categoria possono svolgere attività simili a quelle di consulenza del lavoro, i centri di elaborazione dati non possono svolgere direttamente attività di consulenza, per fare ciò ci vuole la presenza costante per tutte le attività di un consulente del lavoro.

La difesa del (...) ha prodotto una lista di documenti definiti come "convenzioni" senza che alcuno dei testi che hanno sottoscritto le predette convenzioni sia stato escusso.

Ebbene ai prevenuti è contestato l’esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro tramite la costituzione dell’associazione culturale (...) per la quale è richiesta, - ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge n. 12/1979, una specifica abilitazione.

La Cassazione più volte intervenuta in materia ha statuito che sussistono gli estremi del reato di esercizio abusivo di una professione laddove la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale venga curata, non da dipendenti di un’associazione di categoria, cui l’art. 1 comma 4 della legge n. 12 del 1979 (contenente le Norme per l’ordinamento della professione del lavoro) eccezionalmente riconosce la possibilità di quella gestione, ma da un soggetto privo del titolo di consulente del lavoro, ovvero non iscritto al relativo albo professionale, che sia socio di una società solo partecipata da una di quella associazioni di categoria (Cassazione 28 febbraio 2013, n. 9725).

Ebbene dalla ricostruzione dei fatti così come emersi in sede testimoniale e documentale emerge con ogni evidenza sotto il profilo soggettivo e oggettivo la responsabilità in capo ai prevenuti del reato contestato, in quanto tramite un’associazione culturale gli imputati cercavano di mascherare offerta di servizi riservata ai consulenti del lavoro ed anche altre attività (agenzia di viaggio, intermediazione per rilascio mutui ecc..).

Pertanto provata la responsabilità degli imputati la pena giusta i criteri di cui all’art. 133 c.p. la pena può essere così determinata per entrambi nella seguente misura: ritenute non concedibili le attenuanti generiche pena finale di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l’art. 163 c.p. dispone la sospensione condizionale della per (...).

Gli imputati vanno altresì condannati al risarcimento in favore della parte civile costituita dei danni patiti quantificandoli nella misura complessiva di € 5.000,00.

Altresì gli imputati vanno condannati alla refusione delle spese in favore del difensore della parte civile costituita che si liquidano per la fase studio in € 450,00, per la fase introduttiva in € 540,00, per la fase istruttoria in € 1.080,00, per la fase decisionale in € 4.350,00, oltre rimb. Forf. 15%, Iva e c.p.a come per legge.

 

P.Q.M.

 

Visti gli articoli 533, 535 c.p.p.

Riconosciuti

Gli imputati penalmente responsabili della condotta a loro ascritta;

Condanna

(...), ritenute non concedibili le attenuanti generiche alla pena finale di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l’art. 163 c.p.dispone la sospensione condizionale della per (...).

Visto l’articolo 538 c.p.p.;

Condanna

(...) al risarcimento dei danni tutti patiti in favore della costituita parte civile Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Biella quantificandoli in € 5.000,00.

Visto l’articolo 541 c.p.p.

Condanna

(...) alla refusione delle spese in favore del difensore della parte civile costituita che si liquidano per la fase studio in € 450,00, per la fase introduttiva in € 540,00, per la fase istruttoria in € 1.080,00, per la fase decisionale in € 1.350,00, oltre rimb. forf. 15%, Iva e c.p.a. come per legge.

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