Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 maggio 2016, n. 8604

Previdenza - Inps - Estratto conto contributivo - Calcolo della data di pensionamento - Errori - Risarcimento del danno

 

Svolgimento del processo

 

1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza depositata in data 10/12/2009, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta da (...), avente ad oggetto la condanna dell'Inps al risarcimento del danno derivatogli dalla mancata percezione del trattamento pensionistico per il periodo dall'aprile 2006 all'ottobre 2007, in conseguenza dell'erronea comunicazione della sua situazione contributiva da parte dell'Istituto circa il numero dei contributi accreditatigli.

2. La Corte del merito, a fondamento della sua decisione, ha posto la considerazione che il prospetto contributivo, sul quale l'assicurato aveva fatto affidamento per ritenere perfezionati i requisiti contributivi necessari per la pensione, non aveva valore certificativo ai sensi dell'art. 54 della legge n. 88/1989, trattandosi di una semplice "videata di computer, senza alcuna sottoscrizione da parte dei funzionario responsabile, senza riferimento alla legge n.88/1989", priva di indicazioni circa la data alla quale, con quel numero di contributi settimanali, il ricorrente avrebbe maturato il diritto alla pensione di anzianità. Aggiunge inoltre che l'estratto conto risale al novembre 2001, laddove la domanda di pensione era stata presentata nel 2006, sicché, in considerazione del lungo arco temporale, il lavoratore "ben avrebbe fatto a richiedere un nuovo estratto contributivo con requisiti certificativi" prima di accettare la risoluzione del rapporto di lavoro.

3. Contro questa sentenza il (...) ricorre in cassazione sulla base di quattro motivi, cui resiste l'Inps con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo il (...) censura la sentenza per la contraddittoria motivazione su circostanze di fatto decisive ai fini del giudizio. Assume che la questione relativa alla natura certificativa dell'estratto conto era irrilevante ai fini del giudizio, posto che l'atto proveniva dall'Inps, unico organismo preposto ad effettuare conteggi e a rilasciare le certificazioni inerenti ai periodi di contribuzione dei propri assicurati. La contraddizione sta nel fatto che la Corte, da una parte, afferma che gli enti previdenziali, se richiesti dagli interessati, a norma dell'art. 54 I. cit., devono comunicare i dati (estratti contributivi) che automaticamente hanno valore certificativo, e, dall'altro, sostiene che l'estratto in questione, benché proveniente dall'Inps, non ha tale valore, senza considerare che il funzionario dell'Inps (...), sentito come teste, aveva dichiarato che per i fondi speciali (cui apparteneva esso ricorrente) la direzione aveva dato ordine di non emettere estratti contributivi con valore di certificazione. Ne consegue l'ulteriore contraddizione della sentenza, nella parte in cui afferma che il ricorrente avrebbe dovuto attivarsi per ottenere un certificato che, invece, non avrebbe potuto ottenere. Nello stesso mezzo, il ricorrente rileva che l'Inps non ha mai disconosciuto la provenienza del certificato.

2. Con il secondo motivo denuncia la violazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod.proc.civ., dell'art. 54 legge n. 88/1989, la quale attribuisce alle comunicazioni degli enti di previdenza valore certificativo della situazione descritta, ponendosi a tutela del cittadino che non ha altro modo per conoscere la propria situazione contributiva.

3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza per la contraddittorietà della sua motivazione, nella parte in cui pone a carico dell'assicurato un onere di attivazione, con la richiesta di un nuovo estratto contributivo, senza invece valutare la condotta dell'ente, che avrebbe invece dovuto agire nel rispetto dei doveri posti degli artt. 1173 e 1175 cod.civ., avvisando l'assistito del proprio errore e così impedendo che costui accettasse la messa in mobilità e, successivamente, il pensionamento. In proposito, asserisce che l'Inps si era accorto dell'errore già il 5/9/2002, mentre egli aveva accettato la mobilità il 1/4/2003, sicché l'eventuale sua richiesta di un più recente estratto non avrebbe potuto riparare l'errore.

4. Il quarto motivo ha ad oggetto l'omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla condotta dell'Inps non conforme agli artt. 1173 e 1175 cod.civ.: si lamenta in sostanza che la Corte non ha valutato il comportamento scorretto dell'Inps che, pur avendo avuto conoscenza del suo errore, non l'ha comunicato al lavoratore, omettendo di pronunciarsi sul punto.

5. Le censure, che si trattano in maniera unitaria in considerazione dell'evidente connessione che le avvince, sono fondate.

Questa Corte ha avuto modo di esaminare il caso di lavoratori che avevano rassegnato le dimissioni sul presupposto, poi rivelatosi errato, di avere maturato i requisiti di anzianità necessari per beneficiare della pensione, dopo avere esaminato gli estratti conto provenienti dall’INPS attestanti il raggiungimento di un numero di contributi utile a tal fine.

In tali casi, ha affermato che il lavoratore indotto alle dimissioni da colpevole comportamento dell’INPS ha diritto al risarcimento del danno in un importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell'effettivo conseguimento della detta pensione, in forza del completamento del periodo di contribuzione a tal fine necessario, ottenuto col versamento di contributi volontari, da sommarsi a quelli obbligatori anteriormente accreditati (ex plurimis, Cass., 10 novembre 2008, n. 26925, in cui si è statuito che, in caso di erronea comunicazione al lavoratore, da parte dell'Inps, della posizione contributiva utile al pensionamento, l'ente risponde del danno derivatone per inadempimento contrattuale, salvo che provi l'estraneità della causa dell'errore alla sua sfera di controllo e l'inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l'applicazione della normale diligenza; Cass. 24 aprile 2004, n. 7859; Cass., 24 gennaio 2003, n. 1104).

6. Si è in particolare evidenziato l’obbligo che fa carico all'Istituto, ai sensi della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 54, di comunicare all'assicurato che ne faccia richiesta, i dati relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica ("é fatto obbligo agii enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente de fegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica"; l'ultimo periodo di questa norma dispone che: "La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta").

7. Si è poi qualificata la responsabilità dell'Ente come contrattuale, in quanto si tratta di obbligazione di origine legale attinente ad un rapporto intercorrente tra due parti, con la conseguente applicabilità dell’art. 1218 cod.civ. Questa norma pone espressamente a carico del debitore la prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, prova che esige la              dimostrazione dello specifico impedimento che ha reso impossibile la prestazione (Cass. 19 febbraio 2004, n. 3294). Ne deriva che, nell'ipotesi in cui l'INPS abbia comunicato all’assicurato una indicazione erronea del numero dei contributi versati, il danneggiato non ha l'onere di provare la colpa o il dolo dell'autore dell'illecito.

8. Non si ignora il precedente di questa Corte (Cass., 30 marzo 2010, n. 7683) che, muovendo dal rilievo che la norma di cui all'art. 54. cit. "presuppone una specifica richiesta dell'interessato, e proprio per la indicata funzione attribuita dalla legge alla comunicazione cui l’ente previdenziale è tenuto in ordine alla situazione previdenziale e pensionistica dell'assicurato", ha concluso che "legittimamente costui fa affidamento sulla esattezza dei dati a lui forniti", ma che, "senza specifica richiesta .... si versa fuori della fattispecie prevista dalla legge", sicché "conformemente al dettato normativo" deve escludersi che le comunicazioni abbiano valenza certificativa (sent. cit., in motivazione).

9. Deve tuttavia osservarsi che, al di là della specifica richiesta dell’interessato diretta ad ottenere la certificazione dell'Istituto, e dunque della diretta applicabilità al caso di specie della legge n. 88 del 1989, art. 54, l'affidamento <di un iscritto all'ente previdenziale pubblico merita comunque tutela.

L'art. 54 della legge n. 88/89 opera sull'esclusivo versante del potere certificativo riconosciuto all'Istituto previdenziale e sul conseguente valore probante del certificato rilasciato nell'esercizio di siffatto potere, mentre nella specie viene in evidenza l'esercizio dei poteri autoritativi dell'INPS e la connessa attendibilità delle informazioni fornite e l'affidamento che su di esse il cittadino ripone proprio perché provenienti dal soggetto pubblico cui è demandata la fondamentale funzione di assicurare la realizzazione della tutela previdenziale ed assistenziale costituzionalmente garantita come un diritto fondamentale della persona (in tal senso, Cass., 8 settembre 2015, n. 17773, non massimata).

10. Il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni limitandone l’attività legislativa e amministrativa (v., per recenti applicazioni in materia tributaria, Cass. 17 aprile 2013, n. 9308; v. pure Cass., 1 marzo 2012, n. 3195). Esso trova la sua base costituzionale nel principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 Cost.).

11. In particolare, la pubblica amministrazione è gravata - anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (Cass., 10 dicembre 2002, n. 17576) - dell’obbligo di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi indisponibili, fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative. Informazioni di tale natura devono ritenersi non conformi a correttezza, in quanto rese da enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, nonché incidenti su interessi al conseguimento e godimento di beni essenziali della vita, come quelli garantiti dall’art. 38 Cost.

12. Tale situazione ricorre in qualunque ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione fornisce notizie o comunicazioni errate relative alla posizione di un amministrato e, dunque, pure nel caso che, sebbene non sia richiesta (e rilasciata) una vera propria certificazione L. n. 88 del 1989, ex art. 47, informazioni relative alla posizione di un assicurato siano contenute in un altro documento rilasciato dalla P.A., quale un estratto conto assicurativo.

13. Né vale ad escludere la responsabilità dell’Istituto la circostanza dell’assenza di sottoscrizione dell'estratto conto, cui fa cenno la sentenza impugnata. Al riguardo è sufficiente osservare che gli estratti contributivi su moduli a stampa rilasciati dall'INPS sono la riproduzione di un documento elettronico e come tali non abbisognano, per spiegare i loro effetti, di alcuna sottoscrizione, per cui, ancorché privi di firma del funzionario INPS che ne attesti la provenienza, fanno piena prova dei fatti in essi rappresentati, ossia della corrispondenza tra i dati ivi riportati e le registrazioni risultanti dagli archivi elettronici (cfr. Cass., 24 marzo 2003, n. 4297).

14. L'assenza di valore certificativo del documento, in quanto non emesso all'esito di un procedimento amministrativo all'uopo specificamente avviato su richiesta formale dell'interessato, non costituisce dunque causa di esonero dalla responsabilità gravante sull'INPS (Cass., n. 17773/2015, cit.; Cass., n. 21454/2013, cit.).

13. Parimenti, non può costituire causa di esonero da responsabilità per l'ente la condotta dell'assicurato che non avrebbe richiesto aggiornamenti sulla sua situazione contributiva, accettando il licenziamento dopo molti anni dal rilascio del certificato.

In proposito, come già da questa Corte affermato in un caso del tutto analogo (Cass., n. 21454/2013, cit.), deve osservarsi che, benché sia da escludersi in via generale che l'ordinamento imponga all'assicurato l'obbligo di verificare l'esattezza dei dati forniti dall’INPS - e dunque persistendo, in difetto di tale adempimento, il nesso causale tra erroneità delle comunicazioni e danno indotto dalle stesse, per avervi il destinatario fatto affidamento -, ben può trovare applicazione - in relazione alle circostanze del caso concreto - il principio di cui all'art. 1227 c.c., comma 2, che impone l'onere di doverosa cooperazione della parte creditrice per evitare l'aggravamento del danno indotto dal comportamento inadempiente del debitore.

14. In tema di risarcimento del danno da inadempimento, l’art. 1227 c.c., comma 2, nel porre la condizione della "inevitabilità", ex latere creditoris, con l'uso dell'ordinaria diligenza, non si limita a richiedere al creditore stesso un mero comportamento inerte ed omissivo di fronte all'altrui comportamento dannoso, ovvero il semplice astenersi dall’aggravare, con il fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 cod.civ., gli impone altresì una condotta attiva o positiva funzionale a limitare le conseguenze dannose del detto comportamento, dovendosi peraltro intendere ricomprese nell’ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività non gravose, non eccezionali, non comportanti rischi notevoli e/o rilevanti sacrifici (Cass., 28 novembre 2013, n. 26639; Cass., 25 settembre 2009, n. 20684).

15. Spetterà al giudice di merito, in sede di riesame fattuale, verificare anche tale aspetto della controversia.

16. Il ricorso deve dunque essere accolto e la sentenza deve essere cassata con il rinvio al altro giudice d'appello che si atterrà ai principi su esposti e valuterà altresì il comportamento dell'assicurato sotto il profilo di cui al richiamato art. 1227 cpv. cod.civ. Provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.