Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 22 marzo 2016, n. 5755

Deposito presso le DTL di verbali di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. - Precisazioni

 

Al fine di corrispondere alle richieste di chiarimento pervenute da codesta Confederazione in relazione alla nota prot. 5199 del 16 marzo u.s., si rappresenta quanto segue.

In particolare si evidenzia che, al fine di accertare il "possesso di elementi di specifica rappresentatività" utile all’espletamento dell’attività di deposito di verbali ex art. 411 c.p.c. è sufficiente che il verbale sia stato sottoscritto "in sede sindacale" (ex art. 411, comma 3. c.p.c.), ossia con l’assistenza di un rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore che appartenga ad associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Pertanto la verifica in ordine alla "specifica, rappresentatività" del soggetto sindacale non andrà basata sull’elemento formale del rispetto di procedure previste dai contratti collettivi - talvolta peraltro non espressamente disciplinate - quanto sul grado di rappresentatività del soggetto sindacale.