Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 26 febbraio 2016, n. 53973

Apertura impresa in altra provincia agente di affari in mediazione "dormiente"

 

Si fa riferimento alla richiesta inoltrata allo scrivente Ufficio di questa Direzione Generale dalla S.V. in data 25 febbraio u.s. a mezzo e-mail, concernente, in sostanza, la possibilità che un mediatore inattivo, iscritto presso l’apposita sezione REA di una Camera di commercio, possa cancellarsi da questa ed iscriversi al R.I. di una diversa Camera di commercio nel momento in cui riprende ad esercitare l’attività mediatizia (in forma autonoma o presso alcuna impresa societaria), senza perdere i requisiti abilitativi.

In proposito si conferma l’avviso favorevole a tale possibilità, tenuto conto di quanto disposto dal Decreto Ministeriale 26.10.2012 (ndr: Decreto Ministeriale 26.10.2011), attuativo dell’art. 73 del D. Lgs. n. 59/2010.

Detto decreto, infatti, all’art. 8 regolamenta tale fattispecie come segue:

 

Art. 8

(iscrizione nell’apposita sezione)

 

1. I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa richiedono, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione "ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A REGIME)" del modello "MEDIATORI". Tale richiesta comporta la cancellazione d’ufficio del soggetto dalla posizione REA dell’impresa e la restituzione della tessera personale di riconoscimento di cui all’articolo 5, comma 3.

2. I soggetti iscritti nell’apposita sezione del REA richiedono la cancellazione dalla medesima, in caso di svolgimento dell’attività, compilando la sezione "REQUISITI" del modello "MEDIATORI", ovvero il modello intercalare "REQUISITI".

 

Naturalmente, da una parte sarà cura del soggetto in questione dichiarare nell’apposito modello telematico il possesso dei requisiti abilitativi all’esercizio dell’attività; dall’altra sarà compito della Camera di commercio che riceve la Scia concernente l’ iscrizione del medesimo nel R.I. per riattivazione della sua posizione, verificare il permanere in capo a questi dei requisiti in questione.