Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 17 marzo 2016, n. 76413

Richiesta di riconoscimento requisiti professionali attività di Agente di commercio.

 

Si fa riferimento alla richiesta di parere inviata allo scrivente Ufficio dalla S.V. via e-mail l’8 marzo u.s., concernente la possibilità che l’attività di "titolare da più di due anni di agenzia operante nel settore dell’intermediazione finanziaria, in qualità di agente in attività finanziaria, integri il requisito professionale abilitante all’ esercizio dell’attività di Agente e Rappresentante di commercio sia in qualità di ditta individuale che in qualità di legale rappresentante di società", cioè in sostanza se detta attività integri il requisito professionale abilitante all’esercizio dell’attività in questione, di cui all’art. 5, punto 2 della legge n. 204/1985.

In proposito, per quanto di competenza con riguardo unicamente all’aspetto generale della questione, si conferma che anche l’attività di intermediazione finanziaria, oltre quella di vendita di beni, è da considerarsi abilitante ai fini in questione, ai sensi di quanto a suo tempo espresso da questa Amministrazione con apposita circolare ministeriale (la n. 3092 del 10.12.1985).

Quest’ultima, infatti, nel fornire chiarimenti circa le modalità di uniforme applicazione ed interpretazione della normativa sugli Agenti e Rappresentanti di commercio, in relazione al citato art. 5, punto 2 della legge n. 204 affermò che "Deve considerarsi che abbia "prestato la propria opera" oltre che il dipendente qualificato addetto al settore vendite, anche il titolare di una qualsiasi impresa che abbia svolto attività di vendita, ed il dipendente di enti o società dei settori finanziario, creditizio o fiduciario, che abbia svolto attività di intermediazione finanziaria.".

Per quanto riguarda poi ogni altra valutazione circa l’effettiva dimostrazione del possesso di detto requisito ai fini del riconoscimento del titolo abilitante, nonché della conseguente analisi ed eventuale accoglimento della documentazione probatoria prodotta a tal fine, si fa presente che è materia di specifica pertinenza camerale, non competendo allo scrivente alcun potere istruttorio in merito alle iscrizioni al Registro delle imprese per tali attività.