Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 16 marzo 2016, n. 74900

Incompatibilità tra l’attività di agente di affari in mediazione di cui alla legge n. 39/1989 e l’attività di amministratore condominiale.

 

Si fa riferimento alla richiesta di parere inoltrata da codesta Camera di commercio a mezzo Pec in data 8 febbraio u.s. ed assegnata per competenza allo scrivente ufficio il 17 febbraio successivo, con la quale è stato chiesto ".. di individuare gli elementi in base ai quali valutare se l’agente di affari in mediazione svolga l’attività di amministratore condominiale con caratteristiche di imprenditorialità" .

In proposito, richiamando il parere ministeriale n. 154593 del 24 settembre 2013 sull’argomento, si rappresenta che gli elementi di valutazione a cui fa riferimento codesta Camera medesima non sono stati espressamente indicati nel predetto parere in quanto non sono determinabili in modo univoco, bensì da ricercare ed individuare espressamente per ogni singola fattispecie.

In particolare, ogni specifico caso in cui si rinvenga l’esercizio congiunto dell’attività mediatizia ex lege 39/1989 con l’attività di amministratore di condominio necessita di un’attenta ed opportuna istruttoria, nonché dell’analisi e valutazione della documentazione di riferimento: pertanto, elementi utili a stabilire l’eventuale carattere di imprenditorialità di quest’ultima attività (e la conseguente incompatibilità con quella mediatizia) possono ben essere quelli a cui fa riferimento codesta Camera di commercio nella richiesta di parere in questione - compenso percepito per la funzione di amm.re condominiale; numero dei condomini amministrati - ma certamente non esauriscono tutte le fattispecie possibili.

Stante ciò, si ribadisce che ogni valutazione in merito ai singoli casi di esercizio congiunto delle due attività in questione è necessariamente di competenza camerale.