Prassi - ENPAIA - Circolare 18 aprile 2016, n. 1

Modifiche procedure di acquisizione della denuncia degli infortuni professionali e della certificazione medica

 

In ragione delle modifiche apportate al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151: "Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", - vista la ratio sottesa alla nuove norme e nelle more della modifica del vigente regolamento delle prestazioni - si ritiene opportuno adeguare le procedure dell’Assicurazione contro gli infortuni e le Malattie Professionali che definiscono le modalità di denuncia degli infortuni professionali e di acquisizione della certificazione medica nel modo seguente:

1. Nei casi di denuncia di infortunio professionale di eventi che determinino un periodo di inabilità al lavoro inferiore a trenta giorni, l’obbligo di denuncia all’autorità di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro previsto dal vigente Regolamento delle prestazioni si ritiene assolto con la denuncia alla Fondazione mediante l’utilizzo del modello Prev/05.

Nei casi di infortunio professionale mortale o di infortunio professionale che determini un periodo di inabilità al lavoro pari o superiore a trenta giorni, resta l’obbligo di denuncia all’autorità di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro mediante l’utilizzo del modello Prev/05.

Il datore di lavoro dovrà altresì produrre alla Fondazione l’attestazione di avvenuta denuncia.

2. La certificazione medica attestante la natura e la sede delle lesioni, il rapporto con le cause e le circostanze denunciate, la prognosi e le eventuali alterazioni preesistenti, qualora trasmessa alla Fondazione a mezzo posta elettronica certificata avrà valore di originale.

Qualora la certificazione medica sia inviata per le vie postali dovrà necessariamente essere prodotta in originale.

3. La certificazione medica prodotta in qualunque modo sotto forma di attestato di malattia telematico non sarà presa in considerazione ai fini della valutazione dell’infortunio, così come già previsto dalla circolare n. 3 del 25 maggio 2011.