Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 11 aprile 2016, n. 52443

Accesso alla dichiarazione 730 pre-compilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

 

Dispone:

 

1 Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende:

a) per "servizio Entratel", il servizio telematico di cui al Capo II del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

b) per "servizio Fisconline", il servizio telematico di cui al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e dai soggetti di cui al comma 2-ter del medesimo articolo;

c) per "area autenticata", l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali, per la gestione della dichiarazione 730 pre-compilata;

d) per "dichiarazione 730 pre-compilata", la dichiarazione dei redditi resa disponibile al contribuente in base all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

e) per "CAF", i Centri di Assistenza Fiscale di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

f) per "professionista abilitato", un soggetto iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 o nell'Albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, che abbia effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità ai sensi dell’articolo 21 del decreto 31 maggio 1999, n. 164;

g) per "sostituto di imposta", il datore di lavoro o l’ente pensionistico.

 

2 Soggetti destinatari della dichiarazione 730 pre-compilata

2.1 A partire dall’anno di imposta 2015, sono destinatari della dichiarazione 730 pre-compilata i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta 2015, redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164.

 

3 Dichiarazione 730 pre-compilata e altri dati oggetto dell’accesso

3.1 Il contribuente direttamente e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati accedono ai seguenti documenti:

a) dichiarazione dei redditi pre-compilata;

b) elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 pre-compilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 pre-compilata stessa e relative fonti informative (allegato 1).

3.2 Per l’anno d’imposta 2015 l’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 pre-compilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi:

- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

- contributi previdenziali e assistenziali;

- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;

- spese sanitarie e relativi rimborsi;

- spese universitarie e relativi rimborsi;

- contributi versati alle forme di previdenza complementare;

- spese funebri;

- spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico.

L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione pre-compilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

3.3 Con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia delle entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico esclusivamente sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate nei termini previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Se nelle comunicazioni trasmesse dai soggetti terzi di cui al precedente punto 3.2 non è individuato il soggetto che ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. In tal caso, l’onere è riportato nell’elenco delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b) sia del familiare fiscalmente a carico sia dei soggetti di cui il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico.

Resta fermo l’obbligo per il contribuente di modificare la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico.

 

4 Modalità di accesso alle dichiarazioni 730 pre-compilate

 

4.1 Accesso diretto da parte del contribuente

4.1.1 Il contribuente accede direttamente ai documenti di cui al punto 3.1 attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

- credenziali dispositive Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, con le modalità indicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

- Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale;

- credenziali dispositive rilasciate dall’INPS o dalla Guardia di Finanza o dal sistema informativo di gestione e amministrazione del personale della Pubblica Amministrazione (NoiPA), gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

- credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

4.1.2 Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 pre-compilata, le seguenti operazioni:

- visualizzazione e stampa;

- accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;

- versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, nei casi di cui al punto 6.7;

- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso nei casi di cui al punto 6.7;

- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;

- consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 pre-compilata.

4.1.3 Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 pre-compilata, inserisce un indirizzo di posta elettronica valido, che provvede a tenere aggiornato, nell’apposita sezione della propria area autenticata.

4.1.4 I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi per conto di persone legalmente incapaci, compresi i minori, effettuano le operazioni di cui al punto 4.1.2 utilizzando le proprie credenziali di cui al punto 4.1.1, purché appositamente abilitati.

4.1.5 Il rappresentante legale o l’amministratore di sostegno per ottenere l’abilitazione di cui al punto precedente deve recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la propria condizione di tutore.

4.1.6 Il genitore per ottenere l’abilitazione di cui al punto 4.1.4 deve recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, autocertificare la propria condizione di genitore e consegnare copia di un documento di identità del figlio. In alternativa, se il genitore ha presentato per conto del figlio la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta precedente, può ottenere l’abilitazione in via telematica, con le modalità descritte sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

4.1.7 Le abilitazioni di cui ai punti 4.1.5 e 4.1.6 hanno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono rilasciate.

 

4.2 Accesso da parte del sostituto d’imposta, del CAF e del professionista abilitato

 

4.2.1 Requisiti per l’accesso

4.2.1.1 Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato accede ai documenti di cui al punto 3.1, con riferimento ai contribuenti per i quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso nei termini all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica 2016, previa acquisizione della delega di cui al punto 5.

4.2.1.2 Il sostituto d’imposta accede ai documenti di cui al punto 3.1 solo se dal modello 770 Semplificato, relativo all’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 pre-compilata, risulta aver prestato l’assistenza fiscale ed esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 pre-compilata.

 

4.2.2 Modalità di accesso

4.2.2.1 Per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 i sostituti d’imposta possono avvalersi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, designandoli responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In tal caso, i sostituti d’imposta conservano la delega di cui al punto 5 e consegnano al soggetto incaricato una richiesta sottoscritta con indicazione dei codici fiscali dei contribuenti sostituiti, nonché le copie delle deleghe di cui al punto 5. Ai fini dell’acquisizione della delega di cui al punto 5, i sostituti d’imposta informano i contribuenti sostituiti che intendono avvalersi degli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

4.2.2.2 I CAF e i professionisti abilitati possono nominare i propri dipendenti come operatori incaricati, ai sensi del citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, ad effettuare l’accesso alle dichiarazioni 730 pre-compilate, mediante apposita funzionalità resa disponibile all’interno dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

4.2.2.3 L’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 è consentito fino al 10 novembre effettuando una specifica richiesta tramite file ovvero via web.

 

4.2.3 Richiesta tramite file

4.2.3.1 Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale accedono a una o più dichiarazioni 730 pre-compilate mediante la trasmissione all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero Fisconline per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti di cui al punto 3.1, per l’accesso ai quali è stata acquisita la delega di cui al punto 5.

4.2.3.2 Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall’Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.

4.2.3.3 Nel file inviato sono indicati i seguenti dati:

- codice fiscale del soggetto richiedente (sostituto d’imposta, CAF, professionista abilitato);

- codice fiscale del soggetto incaricato nell’ipotesi di cui al punto 4.2.2.1;

- l’elenco dei documenti di cui al punto 3.1 richiesti contenente, per ciascun contribuente, i seguenti elementi:

 - codice fiscale del contribuente;

 - reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche;

 - importo esposto al rigo "differenza" nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche;

 - in alternativa ai dati relativi al reddito complessivo e al rigo differenza, se nell’anno precedente il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi, l’indicazione dell’assenza di dichiarazione;

 - numero e data della delega di cui al punto 5;

 - tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante.

La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

4.2.3.4 Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce nella sezione Ricevute dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle entrate, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica.

4.2.3.5 In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta di cui al punto 4.2.3.4, non sono consegnati i documenti di cui al punto 3.1 per i soggetti segnalati. In tal caso è necessario inviare un nuovo file, predisposto con le modalità di cui ai precedenti punti 4.2.3.2 e 4.2.3.3, contenente i dati corretti.

4.2.3.6 È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di un file contenente il protocollo telematico, di cui al punto 4.2.3.4, della richiesta che si intende annullare.

4.2.3.7 Per le richieste regolarmente pervenute a partire dal 15 aprile, i documenti di cui al punto 3.1 sono resi disponibili al soggetto che ha inviato il file, nell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro 5 giorni dalla data della richiesta. Per le richieste regolarmente pervenute entro il 14 aprile, i documenti di cui al punto 3.1 sono resi disponibili entro 5 giorni a partire dal 15 aprile. Contestualmente è reso disponibile:

- l’elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la dichiarazione 730 pre-compilata;

- l’elenco dei soggetti per i quali è stata richiesta e consegnata la dichiarazione 730 pre-compilata.

4.2.3.8 I documenti di cui al punto 3.1 sono resi disponibili secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato B.

4.2.3.9 Entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui sono stati resi disponibili i documenti di cui al punto 3.1, l’Agenzia delle entrate è tenuta a cancellarli dall’area autenticata del sito dei servizi telematici.

 

4.2.4 Richiesta via web

4.2.4.1 I CAF e i professionisti abilitati possono effettuare richieste di download dei documenti di cui al punto 3.1 relativi a singoli contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, previo inserimento delle proprie credenziali Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate, nonché dei seguenti dati del contribuente per il quale si richiede la dichiarazione 730 pre-compilata:

- codice fiscale del contribuente;

- reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche;

- importo esposto al rigo "differenza" nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche;

- in alternativa ai dati relativi al reddito complessivo e al rigo differenza, se nell’anno precedente il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi, l’indicazione dell’assenza di dichiarazione;

- numero e data della delega di cui al punto 5;

- tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante.

4.2.4.2 I documenti di cui al punto 3.1, richiesti via web, sono resi disponibili in tempo reale secondo le specifiche di cui al punto 4.2.3.8.

 

5 Delega per l’accesso

5.1 Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale acquisiscono le deleghe per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. La delega può essere sottoscritta elettronicamente, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5.2 Se il sostituto d’imposta ha fornito ai contribuenti sostituiti utenza e password personali per l’accesso al sistema informativo aziendale o a un’area di questo appositamente dedicata, in alternativa alle modalità indicate al punto 5.1 è possibile per i contribuenti sostituiti conferire la delega utilizzando le suddette credenziali.

5.3 La delega per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 contiene le seguenti informazioni:

a. codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;

b. anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 pre-compilata;

c. data di conferimento della delega;

d. indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione 730 pre-compilata di cui alla punto 3.1, lettera a), anche alla consultazione dell’elenco delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b).

5.4 L’eventuale revoca di una delega fornita dal contribuente è acquisita con le stesse modalità di cui ai punti 5.1 e 5.2 ed ha un contenuto analogo a quello di cui al punto 5.3.

5.5 Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la dichiarazione 730 pre-compilata, il CAF o il professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all’accesso alla dichiarazione 730 pre-compilata.

5.6 Il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato conservano le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti salvo che la delega sia stata acquisita con le modalità di cui al punto 5.2, e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5.7 Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

- numero progressivo e data della delega;

- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;

- estremi del documento di identità del delegante;

5.8 L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite e sull’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 anche presso le sedi dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati. Inoltre l’Agenzia delle entrate richiede, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 pre-compilate. In tal caso, i sostituti d’imposta, i CAF e i professionisti abilitati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra l’altro, alla revoca di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.

5.9 Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i documenti di cui al punto 3.1 tramite le apposite funzionalità presenti nell’area autenticata di cui al punto 4, nonché consultando il proprio cassetto fiscale, disponibile nell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

 

6 Presentazione diretta della dichiarazione

6.1 Il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso di cui al punto 4.1, può inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all’Agenzia delle entrate a partire dal 2 maggio.

6.2 L’Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico, rilasciato dall’Agenzia stessa, del file di presentazione contenente:

- la data di presentazione della dichiarazione;

- il riepilogo dei principali dati contabili.

6.3 L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, del decreto n. 164 del 1999, rende disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni ai sostituti d’imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati stessi.

6.4 Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile della dichiarazione, l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente mediante un avviso nell’area autenticata nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail di cui al punto 4.1.3.

6.5 Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto stesso comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate, tramite un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente con le modalità di cui al punto 6.4.

6.6 Nei casi di cui ai punti 6.4 e 6.5 il contribuente può, alternativamente:

- presentare un modello 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili nell’area autenticata con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta ovvero di indicare l’assenza del sostituto con gli effetti di cui al punto 6.7;

- rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato.

6.7 Per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio ai sensi dell’articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del periodo precedente emerge un debito, il contribuente effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche richiedendo l’addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.

6.8 In presenza dei requisiti indicati nell’articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni dei redditi. A tal fine, il soggetto che intende presentare la dichiarazione in qualità di "coniuge dichiarante", dopo aver completato la compilazione della propria dichiarazione, indica nell’area autenticata il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di "dichiarante". Quest’ultimo esprime il consenso alla presentazione congiunta mediante l’indicazione, nella propria area autenticata, del codice fiscale del coniuge dichiarante. In esito alla manifestazione di volontà da parte di entrambi i coniugi, le informazioni contenute nella dichiarazione pre-compilata del coniuge dichiarante confluiscono, senza possibilità di modifiche, nel 730 congiunto che viene reso disponibile nell’area autenticata del dichiarante, il quale può procedere all’invio con le modalità di cui al punto 6.1 e seguenti.

 

7 Protezione dei dati personali e misure di sicurezza

7.1 La sicurezza dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, di cui alle lettere a) e b) del punto 1.1, viene garantita dalla loro cifratura mediante l’adozione di meccanismi standard e protocolli aggiornati alle più recenti versioni. In risposta alle richieste pervenute tramite file, l’Agenzia delle entrate fornisce i dati di cui al punto 3.1 in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell’allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell’allegato tecnico ter al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni. Data la specificità dei dati e la loro rilevanza, sono assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema informativo della fiscalità, ponendo in essere procedure e strumenti di sicurezza fisica e logica a protezione del patrimonio informativo della fiscalità. Ad ulteriore garanzia, il Sistema di Gestione della Privacy è strettamente integrato con il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni. L’utilizzo via web delle funzionalità per l’accesso diretto del contribuente alla dichiarazione pre-compilata di cui al punto 4.1.1, sarà possibile con le tipologie di browser più diffuse, con limitazioni per le versioni più obsolete, che gli utenti possono aggiornare autonomamente e senza oneri, adeguandosi alle minime richieste. L’Agenzia delle entrate procede al tracciamento degli accessi all’Anagrafe Tributaria da parte di ciascun sostituto d’imposta, CAF e professionista abilitato, e predispone appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi effettuati ai sistemi telematici, attivando specifici alert che individuino comportamenti anomali o a rischio. L’Agenzia delle entrate, inoltre, effettua verifiche periodiche, anche con controlli a campione, sull’idoneità delle misure di sicurezza adottate dal sostituto d’imposta, dal CAF e dal professionista abilitato, anche alla luce delle relazioni fornite ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

7.2 Il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato, in qualità di titolari del trattamento dei dati di cui al punto 3.1, si impegnano, con apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità in relazione alla delega ricevuta - anche per il tramite dei loro incaricati di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 196 del 2003 - al rispetto dei canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati di cui all’articolo 11 del citato decreto, nonché a non divulgare, comunicare, cedere a terzi o riprodurre le informazioni acquisite. A tal fine, è stata prevista per la richiesta via web, di cui al punto 4.2.4 - immediatamente dopo la digitazione delle credenziali di autenticazione effettuata dal sostituto d’imposta, dal CAF e dal professionista abilitato e prima dell’effettivo accesso ai documenti di cui al punto 3.1 - l’introduzione di una maschera di "Avviso" per la formalizzazione dell’impegno di cui al punto precedente. La richiesta via web prevede inoltre la digitazione di un codice di sicurezza (captcha) per evitare usi impropri del servizio. Analogo avviso è riportato nella richiesta prodotta via file. Il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato, archiviano sui propri sistemi i documenti di cui al punto 3.1 scaricati tramite file, nel formato firmato, compresso e cifrato così come predisposti dall’Agenzia. Ciascuna sede secondaria del CAF visualizza esclusivamente i documenti di cui al punto 3.1 che ha richiesto tramite file; gli stessi dati possono essere acquisiti per via telematica anche dalla corrispondente sede principale.

 

8 Aggiornamento delle specifiche tecniche

8.1 Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche di cui al punto 4.2.3.2 saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

9 Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

9.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento così come previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 157 del 7 aprile 2016.

 

Motivazioni

L’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che l’Agenzia delle entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, renda disponibile telematicamente la dichiarazione pre-compilata, relativa al periodo d’imposta precedente, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Tuir.

L’articolo 9 del medesimo decreto prevede che con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuati i termini e le modalità applicative delle disposizioni normative in materia di dichiarazione 730 pre-compilata (articoli da 1 a 8 del decreto).

L’articolo 1, comma 3, del predetto decreto dispone, poi, che la dichiarazione pre-compilata sia resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un CAF o un professionista abilitato.

Con il Provvedimento del 23 febbraio 2015 è stata definita la platea dei contribuenti destinatari della dichiarazione pre-compilata per il primo anno di applicazione, in via sperimentale, delle citate disposizioni normative. In particolare, la dichiarazione pre-compilata è stata resa disponibile ai contribuenti per i quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate, nei termini, la Certificazione Unica e che hanno presentato, per l’anno di imposta precedente, il modello 730 ovvero il modello Unico Persone Fisiche pur avendo i requisiti per la presentazione del modello 730.

Con il medesimo provvedimento sono state stabilite, inoltre, le modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione pre-compilata.

Con il presente provvedimento, al fine di consentire ad un maggior numero di cittadini di accedere alla dichiarazione pre-compilata, si prevede, a partire dall’anno di imposta 2015, la predisposizione della dichiarazione pre-compilata per tutti i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati o di pensione.

Per quanto concerne, invece, le modalità di accesso alla dichiarazione pre-compilata, con il presente provvedimento viene sostanzialmente confermata la disciplina prevista per il primo anno di avvio sperimentale dal provvedimento del 23 febbraio 2015.

Viene, poi, introdotta la possibilità di presentare direttamente la dichiarazione pre-compilata in forma congiunta, senza la necessità di richiedere l’assistenza del proprio sostituto d’imposta, di un Caf o di un professionista abilitato.

Inoltre, viene disciplinato il trattamento nella dichiarazione pre-compilata degli oneri sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Con riferimento alla modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione 730 pre-compilata, si è acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del citato decreto.

Tutti i richiami al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015 contenuti in altri provvedimenti o documenti di prassi si intendono riferiti anche al presente provvedimento.

 

Riferimenti normativi

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 gennaio 2001.

 

Disciplina normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto.

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, relativamente all’allegato tecnico.

Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164: regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali.

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.

Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 98.

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi pre-compilata.

 

Allegato 1

ELEMENTI A BASE DELLA DICHIARAZIONE PRE-COMPILATA PER L’ANNO DI IMPOSTA 2015

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato A

SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE COMUNICAZIONI DI RICHIESTA DELLE DICHIARAZIONI PRE-COMPILATE

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato B

SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA DELLE DICHIARAZIONI PRE-COMPILATE

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato l’11 aprile 2016 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.