Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 aprile 2016, n. 6388

Rapporto di lavoro - Somministrazione - Trasferimento del ramo d’azienda - Effetto estintivo del licenziamento

 

Svolgimento del processo

 

Con ricorso depositato il 7/5/2010 R.Z. esponeva che con sentenza del 22/10/2009 il Tribunale di Pinerolo aveva accertato la nullità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo stipulato dalla soc S. Italia in data 3/6/2003 e la C.A.L. e dichiarato R.Z. dipendente della C.A.L. dal 3/6/2003 ai sensi dell'art. 10 L. n. 196/1997 condannando la società alla regolarizzazione del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni maturate, dedotto l'aliunde perceptum, dal 6/8/2009; che in data 29/12/2009, successivamente alla pronuncia del Tribunale citata, la C. aveva ceduto a decorrere dall'1/1/2010 alla F.G.A. il ramo d'azienda comprendente l'attività logistica cui la Z. era stata adibita presso lo stabilimento di Volvera e che, pertanto, secondo la lavoratrice il suo rapporto di lavoro, costituito giudizialmente con la C., si era trasferito ex art. 2112 cc in capo a F.G.A. e che tuttavia né la C. né la F.G. avevano ripristinato il rapporto di lavoro.

Nel giudizio così instaurato si costituiva la F.G. eccependo l'inapplicabilità dell'art. 2112 cc e chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa la C.

Costituitasi la C. con sentenza del 9/5/2011 Tribunale di Pinerolo, in accoglimento del ricorso della Z., accertava la perdurante esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la lavoratrice e la F.G.A., con decorrenza dall'1/1/2010 , e condannava la F.G. a riammettere la lavoratrice in servizio, a pagare le retribuzioni maturate fino al 30/12/2009, oltre a quelle maturate dall'1/1/2010, nonché la soc. C. a tenere indenne la F.G. per le retribuzioni relative alla data precedente il 1/1/2010.

La Corte ha rilevato che sussisteva un rapporto di lavoro subordinato tra la lavoratrice e la soc C. antecedente la data del trasferimento del ramo d'azienda dalla C. alla F.G. con conseguente applicazione dell'art. 2112 cc; che infatti, in relazione alla dichiarata nullità della somministrazione la Z. era da considerarsi come facente parte dell'organico C. al momento del trasferimento d'azienda; che la tutela dell'affidamento invocata dalla F. poteva essere fatto valere esclusivamente tra le parti stipulanti la cessione del ramo d'azienda; che l'art. 2112 cc non era derogabile da un contratto di cessione; che in applicazione dell'art. 2112 cc, nella formulazione vigente all'epoca del trasferimento , non aveva rilievo il mancato inserimento dei crediti nei libri d'azienda.

Con riferimento alla determinazione del risarcimento ha rilevato l'inapplicabilità dell'art. 32 L. n. 183/2010.

Avverso la sentenza ricorre la F.G.A., ora FCA Italy spa, con due motivi.

La Z. e la C. sono rimaste intimate.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2112 cc in riferimento all'art. 10L n. 196/1997 nonché vizio di motivazione.

Rileva che doveva escludersi che al momento della cessione potesse ritenersi in atto il rapporto di lavoro costituito ex novo sulla base dell'art. 10 L. n. 196/1997; che infatti la sentenza costitutiva ex art. 10 citato era una misura sanzionatoria disposta verso l’utilizzatore e non una misura di tutela reale.

Lamenta che la Corte nel concludere per l’idoneità dell’art. 2112 c.c. a determinare l’estensione alla F. degli effetti della pronuncia ex art. 10 citato aveva assimilato la fattispecie alla pronuncia di illegitimità del licenziamento e di reintegra.

Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 1362 cc in riferimento all'art. 10 L n 196/1997, nonché vizio di motivazione.

Riporta il testo della cessione da cui era chiaramente evincibile che non vi era compresa la Z. con la conseguenza che la Corte aveva violato i principi di ermeneutica contrattuale.

I motivi congiuntamente esaminati sono infondati.

Risulta accertato che con sentenza del 22/12/2009 il Tribunale di Pinerolo ha dichiarato R.Z. attualmente dipendente della soc C. a decorrere dal 3/6/2003 e che la C. in data 29/12/2009 ha ceduto alla F.G.A. il ramo d'azienda comprendente l'attività logistica svolta presso gli stabilimenti di None e Volvera ove era addetta la lavoratrice.

Sulla base di tali incontestati dati di fatto con la sentenza qui impugnata la Corte d'appello di Torino ha evidenziato che sussisteva un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato decorrente dal 2/6/2003 tra la lavoratrice e la C. attesa la nullità della fornitura di lavoro temporaneo, come accertata dal Tribunale di Pinerolo, e che pertanto la lavoratrice doveva considerarsi facente parte dell'organico C. al momento del trasferimento d'azienda a favore della F.G. con il conseguente diritto della lavoratrice a proseguire il rapporto di lavoro con la cessionaria.

Le censure della ricorrente non sono idonee ad invalidare la sentenza impugnata stante l'indiscutibile sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato della Z. antecedente la data del trasferimento d'azienda del 31/12/2009 e per giunta accertato con sentenza antecedente detto trasferimento.

Il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in tema di licenziamento dichiarato nullo o illegittimo operato dalla Corte di merito risulta, inoltre, del tutto corretto. La fattispecie è, infatti, analoga a quella dell'avvenuta dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato in epoca antecedente la cessione.

E’ costante, a riguardo, nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione del principio cui va data continuità, secondo il quale, in tema di trasferimento d'azienda, l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in capo al cessionario, dovendosi escludere che osti a tale soluzione l'applicazione della direttiva 77/187/CE, la quale prevede - secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia CE (cfr. sentenze 12 marzo 1998, C-319/94, 11 luglio 1985, C-105/84, e 7 febbraio 1985, C-19/83) - che i lavoratori licenziati in contrasto con la direttiva debbono essere considerati dipendenti alla data del trasferimento, senza pregiudizio per la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori (Sez. L., sentenza 1220 del 17/01/2013; Sez. L, sentenza 3041 del 27/02/2012; Sez. L., sentenza 23533 del 16/10/2013; Sez. L. Sentenza n. 8641 del 12/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 7338 del 10/12/1986 Principio affermato anche ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. Civ. da Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5507 del 08/03/2011).

In applicazione di detti principi. validi anche nella fattispecie in esame in cui il rapporto di lavoro della Z. risulta ripristinato con sentenza anteriore alla cessione e con effetto da data antecedente detta cessione; il rapporto prosegue con la cessionaria.

Le ulteriori censure contenute nel ricorso, sia con riferimento ad un'inammissibile estensione ad un soggetto diverso del regime sanzionatorio di cui all'art. 10 L. n. 197/1997 (ndr art. 10 L. n. 196/1997), sia con riferimento all'erronea interpretazione della cessione, hanno avuto adeguata risposta nella sentenza impugnata la quale, circa l'art. 10 citato, ha rilevato che la norma prevedeva la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dall'inizio con l'utilizzatore e che in base all'art. 2112 cc il rapporto continuava con il cessionario e dunque non si era verificata nessuna illegittima applicazione a soggetto diverso dell'utilizzatore.

Quanto all’interpretazione della cessione ed alla mancata inclusione del nominativo della lavoratrice nel contratto di cessione e dunque non conosciuto dalla cessionaria, deve accogliersi, a confronto dell’irrilevanza di tali circostanze quanto affermato dalla Corte d’appello circa la modifica del 2° comma dell’art. 2112 c.c. con cui è stata eliminata la precedete formulazione che prevedeva per la sussistenza della responsabilità solidale dell’acquirente l’inserimento dei crediti nei libri aziendali o sul libretto di lavoro, essendo invece in base alla nuova formulazione rilevante esclusivamente il credito del lavoratore.

Per le considerazioni che precedono il ricorso non merita accoglimento.

Nulla per spese essendo le altre parti rimaste intimate.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso, nulla per spese.