Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 marzo 2016, n. 6263

Giornalista professionista - Attività di redattore - Iscrizione nell'elenco dei pubblicisti - Determinazione dell'equa retribuzione

 

Svolgimento del processo

 

1. - Con sentenza depositata il 28.12.2009 la Corte di appello di Potenza, su appello proposto da R.B., ha confermato la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede, ed ha riconosciuto la natura simulata del rapporto di lavoro intercorso con M. s.r.l. nonché lo svolgimento dell'attività di redattore alle dipendenze di T. s.p.a. per il periodo dall'aprile 2002 al 6.10.2003, confermando, per quel che interessa, il rigetto della domanda di reintegrazione nel posto di lavoro. Ha, inoltre, respinto l'appello incidentale proposto da T. s.p.a. con riguardo alla carenza di interesse ad agire del lavoratore.

2. - Avverso la sentenza, il lavoratore propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi. Le due società resistono depositando, rispettivamente, controricorso. La società T. ha, altresì, depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

1. - Il ricorrente con i primi due motivi denuncia, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione della legge n. 69 del 1963 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio concernente il riconoscimento del rapporto di lavoro quale giornalista professionista.

Il ricorrente rileva che la Corte d'appello ha erroneamente interpretato la legge n. 69 del 1963 (recante "Ordinamento della professione di giornalista") con particolare riferimento alla necessità di iscrizione all'albo dei giornalisti al fine di ottenere una sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro, dovendo ritenersi sufficiente - a tali fini - l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti. Inoltre, la Corte territoriale ha equivocato le conclusioni tratte nell'atto di costituzione del lavoratore, essendo stato richiesto non il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato quale giornalista professionista bensì una condanna generica quale giornalista pubblicista.

2. - Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione del C.C.N.L per i giornalisti 10.1.1959 reso efficace erga omnes con d.p.r. 16.1.1961 n. 153 e recepito dai successivi contratti collettivi di categoria in considerazione dell'applicazione delle suddette clausole negoziali anche ai pubblicisti che svolgono l'attività in via esclusiva e quotidianamente, con conseguente possibilità, da parte del lavoratore, di svolgere le mansioni di redattore.

3. - I motivi, sia pure nella diversa articolazione impugnatoria di censura in diritto e di doglianza relativa a vizio motivazionale, possono essere trattati congiuntamente per la intrinseca connessione logico sistematica.

L'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (rubricato Esercizio della professione) prevede che: "Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale.

La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 cod. pen., ove il fatto non costituisca un reato più grave".

Deve rilevarsi che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti non è idonea alla costituzione di un regolare rapporto di lavoro giornalistico o di praticantato giornalistico ma che, tuttavia, lo svolgimento di mansioni di redattore alle dipendenze di un'azienda giornalistica da parte di soggetto iscritto solamente in detto elenco non comporta la nullità del contratto per illiceità della causa o dell'oggetto (bensì per violazione dell'art. 45 della legge n. 69 del 1963) e produce, quindi, gli effetti previsti dall'art. 2126 c.c. per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, restando escluso che tra gli effetti fatti salvi rientri il diritto di continuare a rendere la prestazione o di pretenderne la esecuzione (cfr. Cass. 16.12.2013 n. 28035, Cass. 16.7.2013 n. 17372, Cass. 17.4.2013, n. 9339, Cass. 25.6.2009 n. 14944, Cass. 5.12.2007 n. 25300, Cass. 12.11.2007, n. 23472,Cass. 29.1.2006 n. 27608). Posto ciò, deve pertanto ribadirsi che, poiché l'art. 2126 c.c. non esclude che, ai fini della determinazione dell'equa retribuzione, possa tenersi conto della retribuzione contrattuale collettiva, l'accertamento della retribuzione dovuta ben può essere compiuto assumendo come parametro il trattamento economico contrattualmente previsto per il redattore ordinario.

Questa Corte ha ritenuto più volte che, per l'esercizio del lavoro giornalistico di redattore ordinario, cioè del giornalista professionista stabilmente inserito nell'ambito di una organizzazione editoriale o radiotelevisiva, con attività caratterizzata da autonomia della prestazione, non limitata alla mera trasmissione di notizie, ma estesa alla elaborazione, analisi e valutazione delle stesse, è necessaria l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti.

Ciò non solo per la specifica previsione del contratto collettivo di lavoro di categoria, ma anche in quanto, per la strutturale particolarità dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti (che non richiede - come quella nell'elenco dei giornalisti - l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi ed il superamento della prova di idoneità professionale), l'iscrizione prevista dall'art. 45 è da riferire all'elenco dei giornalisti professionisti. A nulla rileva, quindi, il diverso inserimento nell'albo dei pubblicisti, i quali svolgono l'attività giornalistica non come professione, cioè senza essere caratterizzati nel mercato del lavoro da un determinato status.

La stessa disposizione, del resto, ha superato il vaglio della Corte Costituzionale che con sentenza 21-23 marzo 1968, n. 11 ha escluso che l'obbligatorietà della iscrizione nell'albo costituisca di per sé una violazione della sfera di libertà di chi al giornalismo voglia professionalmente dedicarsi e ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale solo limitatamente alla sua applicabilità allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

Discende che, come ripetutamente affermato da questa Corte, l'iscrizione nell'albo dei pubblicisti non è idonea alla costituzione di un regolare rapporto di praticantato giornalistico - finalizzato all'iscrizione nell'elenco dei professionisti - e non può sopperire alla mancanza di una regolare iscrizione nel registro dei praticanti di cui all'art. 33 della legge n. 69 del 1963; per cui l'attività di praticantato giornalistico o di giornalista professionista espletata da soggetto non iscritto al relativo albo resta invalida, ancorché come detto non illecita nell'oggetto o nella causa.

In tal modo, ai sensi dell'art. 2126 c.c., questa attività è produttiva di effetti per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione; fra gli effetti fatti salvi dalla citata norma, nell'ipotesi di dedotta illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro nullo, non rientra il diritto di continuare a svolgere la prestazione, né il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (Cass. 17.6.2008, n. 16383, Cass. 29.12.2006, n. 27608, Cass. 7.9.2006, n. 19231, Cass. 6.3.2006, n. 4770, Cass. 5.4.2005, n. 7016, Cass. 21.5.2002, n. 7461).

Del resto lo status di giornalista professionista è, e resta, profondamente diverso da quello del giornalista pubblicista ed è tale diversità che giustifica la differenza ai fini della regolare costituzione del rapporto. Ai sensi, infatti, dell'art. 35 della legge n. 69 del 1963, l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti dipende, non dal livello qualitativo degli articoli scritti, ma dal concorso di requisiti e condizioni previsti dalla norma indicata, mentre all'organo professionale non spetta alcuna valutazione discrezionale, neppure tecnica, sull'istanza dell'aspirante, ma il mero riscontro della sussistenza dei richiesti presupposti, essendo da escludere che detta iscrizione abbia la funzione di garantire il buon livello qualitativo della stampa sul piano professionale, anche alla stregua delle sentenze della Corte costituzionale n. 11 e 98 del 1968 e n. 424 del 1989 (si veda Cass. 14.1.2002, n. 360). Nessun rilievo può essere accordato alle previsioni della contrattazione collettiva secondo cui anche i pubblicisti possono prestare attività di lavoro subordinato in via esclusiva, con equiparazione ai redattori e ciò sol che si consideri che quando si è, come nella specie, in presenza di leggi contenenti disposizioni imperative, dotate anche di sanzioni pubblicistiche, le stesse non sono derogabili dall'autonomia privata e in particolare da clausole della contrattazione collettiva (Cass. 17.4.2013, n. 9339).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi innanzi esposti ed il ricorso va, pertanto, respinto.

4. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza da applicarsi con riguardo alla società T., soggetto interponente nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento di reintegrazione nel posto di lavoro. Non è dovuta pronuncia sulle spese riguardo a M. s.r.I., soggetto interposto, in quanto tale non destinatario della domanda di reintegra e rispetto al quale, dunque, la notifica del ricorso per cassazione ha il mero valore di una litis denuntiatio. Infatti, trattandosi di causa scindibile con pluralità di parti, la notifica eseguita ai sensi dell'art. 332 c.p.c. anche alle parti non destinatarie dell'impugnazione (come M. s.r.I., nel caso in esame) non importa una vocatio in ius, ma una mera litis denuntiatio finalizzata a far conoscere l'esistenza dell'impugnazione, affinché a loro volta propongano - ove lo ritengano e la cosa non sia preclusa per acquiescenza o per altra ragione - impugnazione in via incidentale nello stesso processo (cfr., ex allis, Cass. N. 13355/2015; Cass. N. 2208/2012; Cass. N. 9002/2007).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio, di legittimità, liquidate in euro 100,00 per spese ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.