Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 10 marzo 2016

Disciplina del versamento del contributo 2015-2016 a carico degli operatori postali di cui all' Disciplina del versamento del contributo 2016 a carico degli operatori del settore postale di cui all'articolo 2, comma 14, lett. b), del decreto legislativo n. 261/99 (1)

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(1) Titolo sostituito con Comunicato MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 7 aprile 2016.

Art. 1

 

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adotta entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il decreto di determinazione del contributo per gli anni 2015 e 2016 a carico degli operatori del settore postale di cui all'art. 2, comma 14, lett. b), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, gli operatori postali di cui all'art. 2, comma 14, lett. b), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, versano, per l'anno 2016, un importo pari allo 0,68 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio di esercizio relativo all'anno 2014, salvo conguaglio sul valore del contributo come determinato dal suddetto decreto ministeriale.

2. L'importo di cui al presente decreto è determinato applicando l'aliquota di cui al comma 1 ai ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni).

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 14, lett. b), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per il fornitore del servizio universale l'ammontare dei ricavi del settore postale di cui alla voce A1 del conto economico è determinato al netto dell'onere relativo al servizio universale e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo.

4. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio versano l'importo di cui al comma 1 sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma 1 per l'anno 2016 alla corrispondente voce delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio 2014. Le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS applicano l'aliquota di cui al comma 1 per l'anno 2016 ai ricavi conseguiti nel settore postale risultanti dalla voce corrispondente alla voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico dell'anno 2014.

5. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio.

6. La società capogruppo nella propria dichiarazione indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata, che opera nei mercati di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Art. 2

 

1. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno precedente a quello in cui sorge l'obbligo del versamento del contributo.

 

Art. 3

 

1. Il versamento dell'importo di cui all'art. 1, comma 1, è eseguito nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle istruzioni adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Il mancato o parziale pagamento dell'importo di cui al presente decreto entro il termine indicato al comma 1 comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 26 marzo 2016, n. 72.