Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 marzo 2016, n. 5864

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Appello - Notificazione a più parti presso un unico procuratore - Notifica nulla - Mancata ordinazione da parte del giudice di rinnovo della notifica - Vizio di notificazione ad un litisconsorte - Revocazione

 

Svolgimento del processo

 

1. A.P. e L.M., in quanto coobbligati solidali, proponevano ricorso avverso cartelle di pagamento contenenti l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di Invim pretesa dall'Agenzia delle entrate a seguito di cessione, da parte dei contribuenti medesimi, di un immobile.

La Commissione Tributaria Provinciale di Enna accoglieva il ricorso ed annullava l'iscrizione a ruolo. Interponeva appello l'Agenzia delle entrate, ufficio di Enna, notificando l'atto di gravame in unica copia presso il procuratore di A.P. e L.M..

Si costituiva A.P., la quale eccepiva, tra l'altro, l'inammissibilità dell'appello per aver l'ufficio notificato una sola copia dell'atto introduttivo del giudizio a fronte di due parti domiciliate presso lo stesso difensore. La Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l'appello proposto nei confronti di L.M. mentre accoglieva l'appello proposto nei confronti di A.P. confermando l'iscrizione a ruolo di cui alla cartella impugnata. A.P. proponeva ricorso per revocazione ai sensi dell'articolo 395, numeri 4 e 5, cod. proc. civ. avverso la sentenza pronunciata in grado di appello dalla Commissione Tributaria Regionale. Deduceva l'attrice che la CTR aveva supposto come vero un fatto incontestabilmente mai avvenuto in quanto aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'ufficio nei confronti di L.M. che, per contro, non risultava essere mai stato appellato; deduceva, inoltre, la contrarietà della sentenza pronunciata dalla CTR in grado di appello rispetto a quella pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale tra le stesse parti e che aveva assunto la qualifica di cosa giudicata nei confronti del responsabile in solido L.M..

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione staccata di Caltanissetta, con la sentenza qui impugnata, in accoglimento della domanda di revocazione proposta da A.P., dichiarava inammissibile l'appello dell'ufficio finanziario per difetto di motivazione ed annullava la sentenza pronunciata in grado d'appello dalla CTR.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate formulando due motivi. Resiste con controricorso A.P..

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 360, numero 4, cod. proc. civ. per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso totalmente di motivare la decisione con cui ha dichiarato inammissibile l'appello dell'ufficio per difetto di motivazione ed ha annullato la sentenza impugnata.

Ha formulato la ricorrente il seguente quesito di diritto: Dica la Suprema Corte se la CTR abbia violato l'articolo 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. allorché con motivazione apparente del seguente tenore " la domanda di revocazione deve soddisfare, pertanto, l'errore di fatto e la contraddittorietà di un precedente giudizio passato in cosa giudicata... L'occasione della contestuale diversa risoluzione del giudizio appare saldamente vincolata alle conclusioni della contribuente, sia in merito all'errore che, in ogni caso potrebbe trattarsi se non di fatto almeno di interpretazione di norma di legge, e la contestuale contraddittorietà del giudizio che non pregiudica l'ammissibilità del ricorso allorquando la sentenza ha tra le parti autorità di cosa giudicata ", non illustri le ragioni in fatto ed in diritto circa la ritenuta sussistenza dei presupposti contemplati dall'articolo 395 numeri 4 e 5, nella fattispecie, come la presente, in cui la contribuente impugni per revocazione una sentenza della CTR sia per errore di fatto sulla notificazione di appello dell'Ufficio, sia per contraddittorietà con un altro giudicato, con ciò contravvenendo al principio di diritto espresso dai citato articolo 132, secondo il quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.

2. Con il secondo motivo l'Agenzia delle entrate deduce nullità della sentenza in relazione agli artt. 112 e 360, numero 4, cod. proc. civ. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla domanda di revocazione svolta dall'ufficio con ricorso incidentale. Con esso l'ufficio aveva rappresentato l'errore di fatto della CTR laddove questa aveva ritenuto inammissibile la notifica dell'appello a L.M. presso il domicilio eletto dato che si trattava di notificazione collettiva dell'atto di appello al procuratore costituito. Invero la corte di legittimità aveva affermato il principio che la notificazione a più parti presso un unico procuratore eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato non era inesistente ma nulla. Ne derivava che, trattandosi di notificazione nulla, la rinnovazione avrebbe dovuto essere ordinata dal giudice. Ha formulato la ricorrente il seguente quesito di diritto: Dica la Suprema Corte se la CTR sia incorsa nel vizio di omessa pronuncia allorché non ha deliberato, né nel testo della motivazione, né nel dispositivo, la domanda di revocazione parziale dell'ufficio proposta con controricorso, il cui testo è stato sopra riportato, avverso la stessa sentenza impugnata per revocazione dalla signora A. che ha dichiarato inammissibile l'appello dell'ufficio per vizio di notificazione ad un litisconsorte ( signor L.M.).

3. Osserva la corte che entrambi i motivi proposti sono fondati.

Invero nella motivazione della sentenza impugnata difetta totalmente l'iter argomentativi idoneo a palesare le ragioni della decisione; ciò incide sul modello della sentenza come descritto dall'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e determina la nullità prevista come motivo di ricorso dall'art. 360 n. 4 dello stesso codice (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9321 del 09/07/2001).

La nullità deriva, inoltre, dalla omessa pronuncia in ordine alla questione sollevata dall'Agenzia delle entrate con cui questa si era doluta del fatto che dal difetto di notifica dell'atto ad un litisconsorte necessario non derivava l'inammissibilità dell'appello.

La sentenza impugnata va, perciò, cassata e, tuttavia, non apparendo necessari accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito a norma dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ.

4. Ciò posto, va considerato che il ricorso per revocazione proposto da A.P. ed il ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate, con i quali sono stati prospettati i vizi revocatori enunciati dall'art. 395 numeri 4 e 5 cod. proc. civ., sono entrambi infondati.

La A. ha dedotto il vizio revocatorio di cui all'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti di Libertino Michele laddove tale soggetto non risultava essere appellato. Tale doglianza non concreta errore di fatto revocatorio sia in quanto la questione avrebbe potuto solamente formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di legge - per avere la CTR fatto scorretta applicazione delle norme in materia di notificazione dell'atto di appello - sia in quanto il fatto, ovvero la consegna all'unico difensore di una sola copia dell'atto, aveva costituito un punto controverso oggetto della sentenza revocanda.

Non è, poi, ipotizzabile l'ulteriore vizio revocatorio previsto dall'art. 395 n. 5 cod. proc. civ. per il fatto che la sentenza della CTR, con cui era stata confermata l'iscrizione a ruolo nei confronti della A., era contraria alla sentenza della CTP, con cui era stato accolto il ricorso del coobbligato in solido L.M., considerato che il prospettato contrasto di giudicati è escluso dall'art. 1306 cod. civ., a norma del quale la sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei coobbligati in solido non ha effetto contro gli altri debitori.

Infine non costituisce errore revocatorio ma, al più e ricorrendone i presupposti, violazione di legge, quanto prospettato dall'Agenzia delle entrate con il ricorso incidentale, a mente del quale dal difetto di notifica dell'atto ad un litisconsorte necessario non potrebbe derivare l'inammissibilità dell'appello.

All'esito del giudizio di merito va, dunque, rigettato il ricorso originario proposto da A.P.

Le spese dell'intero giudizio si compensano in considerazione dell'esito di questa causa e dei discordi precedenti.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente A.

Compensa le spese dell’intero giudizio.