Legislazione - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 10 marzo 2016

Modifiche al decreto 31 gennaio 2011 concernente le modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida

 

Art. 1

Abrogazione dell'art. 4 del decreto dirigenziale 31 gennaio 2011

 

1. L'art. 4 del decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011 è abrogato.

 

Art. 2

Modifiche all'art. 5 del decreto dirigenziale 31 gennaio 2011

 

1. All'art. 5 del decreto del capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011 sono aggiunti i seguenti commi:

"3. Con provvedimento del direttore generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la revoca dei codici di identificazione rilasciati a medici non più in possesso del requisito dell'onorabilità in seguito a condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero anche con sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti al libro II, titolo VII, del codice penale. Non potrà essere richiesto un nuovo codice identificativo se non dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla revoca del precedente codice.

4. Con provvedimento del direttore generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la sospensione dei codici di identificazione rilasciati a medici non più in possesso del requisito dell'onorabilità in seguito a condanna, in via non definitiva, per i reati previsti al libro II, titolo VII, del codice penale.".

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 25 marzo 2016, n. 71.