Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 25 marzo 2016, n. 45144

Modifiche al provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

 

Dispone:

 

1. Rinvio del termine per le comunicazioni relative alle operazioni con soggetti residenti nei paesi a fiscalità privilegiata

1.1 In deroga a quanto previsto al punto 8.2 del provvedimento del 2 agosto 2013, il termine per la comunicazione dei dati relativi al 2015 delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 relativi al 2015, è differito al 20 settembre 2016

 

Motivazioni

L’art. 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, come modificato dall’art. 2 del d. l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ha previsto l’obbligo, per i soggetti passivi IVA, di comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e ricevute nei confronti di soggetti black list con cadenza mensile o trimestrale.

L’articolo 21 del d.lgs. n. 21 novembre 2014, n. 175 ha introdotto una prima semplificazione delle modalità di comunicazione delle operazioni economiche intercorse con Paesi black list, sostituendo la comunicazione mensile o trimestrale con una comunicazione annuale ed elevando ad euro 10.000 la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare.

L’art. 1, comma 142, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha abrogato la disciplina di cui ai commi 10, 11, 12 e 12-bis dell’articolo 110 del TUIR che dettava specifiche regole per la deducibilità dei componenti negativi relativi alle operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati.

In ragione dell’evoluzione del quadro giuridico sopra descritto, si dispone con il presente provvedimento il differimento dei termini previsti dal punto 8.2 del provvedimento del 2 agosto 2013 per consentire ai contribuenti di transitare più agevolmente dalla modalità di comunicazione delle informazioni relative alle operazioni con paesi a fiscalità privilegiata su base mensile e trimestrale a quella su base annuale.

 

Riferimenti normativi

 

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

b) Disciplina normativa di riferimento:

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 1, commi da 209 a 213 e comma 361);

Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (art. 1, comma 2);

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, comma 629, lettera b);

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 142)

Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni (art. 21);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (art. 3, commi 2-bis e 3);

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (artt. 17-ter);

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 20 febbraio 2015;

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2013, n. 118;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2010

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 5 novembre 2013;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 2 agosto 2013;

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

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Provvedimento pubblicato il 25 marzo 2016 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.