Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 marzo 2016, n. 5545

Rapporto di lavoro - Trattamento di fine rapporto - Computabilità dello straordinario - Ricalcolo

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

 

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. Con ricorso al Giudice del lavoro di Roma l’attuale parte intimata conveniva in giudizio l’I.P.Z.S. (I.), di cui era stato dipendente, per ottenere, per quanto qui rileva, il ricalcolo del trattamento di fine rapporto con inclusione nella base di calcolo dei compensi percepiti per lavoro straordinario continuativamente prestato.

3. Il Tribunale dichiarava il diritto del lavoratore al computo del lavoro straordinario continuativamente prestato nella base di calcolo del t.f.r. fino ad ottobre 1992, condannando I. al pagamento dei relativi importi.

4. La Corte d’appello di Roma, decidendo sul gravame del dispendente, con sentenze, non definitiva e definitiva, riformava la statuizione e dichiarava il diritto al ricalcolo del t.f.r., con computo dei compensi percepiti per il lavoro straordinario anche per il periodo successivo al discrimine temporale indicato.

5. Il ricorso per cassazione dell’I. s.p.a. è affidato ad un articolato motivo.

6. L’intimato ha resistito con controricorso.

7. Con il motivo di ricorso si deduce violazione delle norme degli artt. 21 e 34 del ccnl grafici 1992 ed errata interpretazione in relazione agli artt 1362 e 1363 c.c., nonché violazione dell’art. 2120 c.c. Si assume che il computo del lavoro straordinario ai fini del ricalcolo del t.f.r. deve essere limitato all’ottobre 1992, atteso che in base al ccnl del 1992 (in vigore dal 1°.11.1992) è da escludersi la computabilità dello straordinario, per volontà delle parti espressa in sede di esercizio di autonomia collettiva. Infatti l’art. 21 del ccnl 1992, sotto la rubrica "Nomenclatura", nel prevedere che "retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa nell’orario normale", reca l'aggiunta delle parole "nell'orario normale", non presenti nel corrispondente articolo del ccnl 1989 (in tutto identico, salvo che per tali parole), il che manifesterebbe l'intento dei contraenti di escludere l'incidenza di quanto percepito fuori dall'orario normale nel calcolo del t.f.r. Della formulazione di questa norma il giudice avrebbe dovuto tener conto nell’interpretazione dell’art. 34 dello stesso ccnl 1992, per il quale il t.f.r. si calcola "sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5" (c. 1).

All’uopo richiama la più recente giurisprudenza della Corte (Cass. nn. 5791, 5795, 5584, 5588 del 2012).

8. Preliminarmente rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso proposta dal controricorrente - che assume violato l’art. 369, n. 4, c.p.c. in quanto parte ricorrente non avrebbe depositato i contratti collettivi applicabili alla controversia - risultando i contratti depositati nel testo integrale assieme al ricorso e di tale deposito è dato avviso nel capoverso finale del ricorso stesso, il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato uniformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, da ultimo, Cass. sez. sesta-L nn. 18508, 11264, 6322, 5918 del 2015 ed ivi i richiamati precedenti).

9. Deve, dunque, rilevarsi che l’art. 34 del ccnl 1.11.92 del personale dipendente delle aziende grafiche ed affini, applicabile al personale I., prevede che il lavoratore "ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione per l’anno stesso divisa per 13,5" (c. 1). Lo stesso art. 34, al c. 3, prevede che "per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme della L. 29 maggio 1982, n. 297".

10. Quanto alle modalità di calcolo della "retribuzione" rilevante ai fini del t.f.r., deve considerarsi che l’art. 2120 c.c. prevede sul piano generale che la retribuzione annua abbia carattere onnicomprensivo e comprenda "tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese", facendo tuttavia salva la "diversa previsione dei contratti collettivi" (c. 2). La norma generale, in altre parole, riconosce alle parti contrattuali in sede di autonomia negoziale collettiva la facoltà di stabilire eccezioni alla regola generale della onnicomprensività della retribuzione annua da prendere in considerazione.

11. Deve a questo riguardo considerarsi che l’art. 21 del contratto collettivo dei grafici 1.11.92, applicabile nel caso di specie, prevede che "retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa nell’orario normale". Dal confronto con il testo negoziale attinente la stessa definizione di retribuzione contenuto nel precedente contratto collettivo del 1989, risulta aggiunta l’espressione "nell’orario normale", che era assente nella precedente formulazione.

12. All’esito del raccordo tra tali norme ed in ossequio al canone ermeneutico imposto dall’art. 1363 c.c., secondo cui la verifica dell’intenzione delle parti contrattuali va condotta esaminando le clausole contrattuali le une per mezzo delle altri, in modo da attribuire alle clausole stesse il senso che risulta dal complesso dell’atto (Cass. 5.06.09 n. 13083, Cass. 5.6.04 n. 10721 ed altre conformi), deve pervenirsi alla conclusione che solo dall’1.11.92 (data di entrata in vigore del contratto) è operante la norma dell’art. 21 che fissa la base di calcolo del t.f.r. con riferimento alla retribuzione percepita per la "prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione quindi dei compensi riferiti al lavoro straordinario (in questo senso, in forza dello stesso percorso argomentativo, v. tra le altre Cass. 6.02.08 n. 2781 e 13.01.10 n. 365).

13. Per il periodo precedente, prima che fosse adottata la nuova formulazione della norma, in cui l’art. 21 individuava la retribuzione con generico riferimento a "quanto percepito per la prestazione lavorativa", invece, detta base di calcolo ricomprendeva anche il compenso per lavoro straordinario continuativo.

14. In definitiva, all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla stessa Corte di appello, in diversa composizione.