Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 08 marzo 2016, n. 65416

Attività di barbiere. Riconoscimento dei requisiti professionali

 

E’ stato formulato a questa Amministrazione un quesito concernente l’attività professionale in oggetto. Si espone il caso di un soggetto il quale ha legittimamente esercitato l’attività di barbiere dal 15 settembre 1997 fino ad una data imprecisata del 2009, momento nel quale egli ha cessato la partita IVA e cancellato la propria impresa individuale dall’Albo delle imprese artigiane. In data 19 settembre 2011 il soggetto ha quindi presentato la richiesta di nuova apertura della partita IVA e di iscrizione al Registro delle imprese, senza immediato avvio dell’attività. Con ulteriore, successivo, atto di impulso, ha quindi presentato al SUAP competente per territorio la SCIA (che nella Regione Sardegna assume la denominazione di DUAAP), dichiarando il possesso dei requisiti professionali.

Alla predetta dichiarazione autocertificativa non sono stati opposti dal Comune rilievi di alcun genere. L’imprenditore ha infine provveduto a richiedere l’iscrizione presso l’Albo delle imprese artigiane, amplissimamente eccedendo tuttavia il termine di legge, pari a trenta giorni dall’avvio dell’attività. La Commissione Provinciale per l’Artigianato presso la Camera di commercio di Nuoro ha opposto il proprio rifiuto ad ottemperare alla richiesta iscrizione nell’Albo delle imprese artigiane, in quanto, esaminata la documentazione prodotta dall’imprenditore, avrebbe contestato l’invio tardivo dell’istanza, ma soprattutto ritenuto di non poter riconoscere la sussistenza dei requisiti professionali dichiarati.

In relazione alla fattispecie così brevemente riassunta, si formulano due distinti quesiti.

Sotto un primo profilo, si chiede se la competenza all’accertamento del possesso dei prescritti requisiti professionali debba intendersi attribuita alla Commissione provinciale per l’artigianato, ovvero al Comune.

In secondo luogo, si chiede se, valutata l’evoluzione della disciplina normativa, il soggetto in parola avrebbe dovuto richiedere il riconoscimento del possesso dei requisiti professionali prima di cessare l’attività nel corso dell’anno 2009.

In considerazione di quanto fin qui premesso, si rappresenta quanto di seguito. Come noto, la legge 14 febbraio 1963, n. 161, più volte successivamente modificata, ha introdotto la disciplina delle attività commerciali dei barbieri, parrucchieri ed affini.

L’articolo 2 della legge prevedeva, in particolare, che l’esercizio di tali attività fosse subordinato al rilascio da parte del Comune di una apposita autorizzazione, previo accertamento dei requisiti previsti dal medesimo articolo con riferimento all’impresa, alle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali destinati all’esercizio dell’attività, nonché alla qualificazione professionale del richiedente l’autorizzazione o del titolare o del direttore dell’azienda.

La disciplina è stata successivamente integralmente riformata ad opera della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attività di acconciatore), che, unificando sotto la denominazione di «attività di acconciatore» le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna di cui alla legge 161/1963, ha introdotto nuove modalità per l’accesso al suo esercizio: per un verso, l’articolo 2, comma 2, prevede il suo assoggettamento alla dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); sotto altro profilo, si individuano all’articolo 3 nuovi criteri per il conseguimento della necessaria abilitazione professionale, attribuendo alle Regioni il compito di disciplinare l’attività professionale di acconciatore, in conformità ai principi fondamentali ed alle disposizioni da essa stabiliti, e quello di definire i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l’organizzazione degli esami previsti dai nuovi percorsi di conseguimento dell’abilitazione professionale. La novella reca inoltre norme volte a disciplinare la fase transitoria tra la vigenza delle precedenti disposizioni e l’entrata in vigore delle nuove.

Da ultimo, il legislatore nazionale è ulteriormente intervenuto sulla materia con il decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno), il cui articolo 15, oltre a sostituire alla dichiarazione di inizio attività, prevista dalla precedente formulazione della norma, l’attuale segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della già citata legge 241/1990, dispone al secondo comma l’abrogazione degli «articoli 1, commi terzo, quarto, quinto e sesto e 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161».

Ciò premesso, in risposta al primo quesito formulato si deve evidenziare che, nel contesto dell’assoggettamento dell’avvio dell’attività alla sola segnalazione certificata di inizio attività, operato dalle modifiche introdotte dalle richiamate novelle, risultano venuti meno nella vigente disciplina i compiti di accertamento e certificazione dei requisiti professionali in precedenza attribuiti alle Commissioni provinciali per l’artigianato: la verifica dei requisiti professionali dichiarati nella SCIA deve intendersi ora trasferita ai Comuni, in attuazione del primo comma dell’articolo 118 della Costituzione.

Si richiama, al riguardo, quanto questa Direzione ha già espresso nella propria circolare n. 3656/C del 12 settembre 2012, laddove si evidenziava che «deve ritenersi quindi ormai chiarito che le imprese possano avviare le attività di acconciatore e di estetista con la presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali, salvi gli adempimenti e le verifiche di competenza delle stesse Commissioni provinciali dell’artigianato o degli uffici competenti a tal fine individuati dalla normativa regionale, relativamente e limitatamente all’eventuale riconoscimento della qualificazione artigiana». Si ritiene dunque, in conclusione sul punto, che la Commissione provinciale per l’artigianato non sia legittimata ad opporre un rifiuto alla richiesta iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, salvo che esso sia motivato da ragioni inerenti il riconoscimento della qualificazione artigiana del soggetto richiedente, e ferme restando le disposizioni relative alla irrogazione di sanzioni  amministrative per l’eventuale mancato rispetto del termine di legge per l’inoltro della richiesta di iscrizione da parte dell’interessato.

Con riferimento al secondo quesito, si ritiene di poter rispondere nei termini di seguito indicati. Come esposto in premessa, il secondo comma dell’articolo 2 della legge 161/1963 prescrive che l’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di barbiere venisse concessa «previo accertamento: (...) c) della qualificazione professionale del richiedente l’autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell’azienda». Nel caso in esame, il soggetto avrebbe intrapreso l’attività di barbiere nel 1997: in assenza di elementi difformi nell’esposizione da parte dell’interrogante, si deve presumere che in tale occasione i requisiti professionali siano stati verificati, come previsto dalla disciplina di cui all’allora vigente legge 161/1963, e che ne sia stata valutata positivamente la sussistenza in capo al richiedente l’autorizzazione, ovvero al titolare o al direttore dell’azienda, secondo quanto prescritto dalla norma richiamata. Si espone peraltro espressamente che l’esercizio dell’attività sarebbe avvenuto «previa autorizzazione comunale e frequentazione di un corso professionale».

L’attività è stata quindi cessata nel corso dell’anno 2009, e ripresa in una imprecisata data successiva al 19 settembre 2011. In considerazione della norma di cui all’articolo 6, comma 7, della legge 174/2005, che, con disposizione di diritto transitorio, stabilisce che «a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l’attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività», non può che valutarsi sussistente nell’occasione, in capo al soggetto in parola, il possesso dei requisiti professionali necessari per l’esercizio dell’attività di barbiere.

Con specifico riferimento, inoltre, alla necessità per il soggetto di cui si discute di provvedere, in ragione delle modifiche apportate alla disciplina ad opera della novella del 2005, «a richiedere il riconoscimento dei requisiti» (peraltro in un momento in cui egli era nello svolgimento dell’attività professionale), si deve rilevare che non si individua nella disciplina complessivamente vigente la presenza di disposizioni che pongano un siffatto onere in capo all’interessato. Ritenuta l’insussistenza dell’onere, non può farsi derivare dall’omissione della premunizione di un esplicito riconoscimento del possesso dei requisiti professionali (che in questo contesto, quand’anche conseguito, avrebbe evidentemente potuto avere solo una efficacia ricognitiva e non certamente costitutiva) alcun effetto di caducazione dei medesimi.