Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 11 marzo 2016, n. 70449

Attività di tintolavanderia. Requisiti professionali.

 

Con nota trasmessa a mezzo posta elettronica, codesto Ufficio ha formulato a questa Amministrazione un quesito concernente l’attività in oggetto. Si espone il caso di «un operatore economico di nazionalità Rumena [che] ha inviato scia per l’apertura di attività di tintolavanderia dichiarando di essere in possesso di idoneo titolo di studio», e dichiarando altresì che «in virtù del titolo di studio acquisito in Romania ha svolto dal 1997 al 2004 l’incarico di direttore tecnico iscritto nel certificato SOA di una società di costruzioni Italiana». In relazione ai fatti così brevemente esposti, si chiede «se tale incarico sia sostitutivo del riconoscimento del titolo di studio ai sensi del D. Lgs. 206/2007 o se occorra in ogni caso ottenere il riconoscimento del titolo di studio ai sensi del sopra citato decreto» ai fini della positiva valutazione del possesso da parte del dichiarante dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente per il responsabile tecnico di una attività di tintolavanderia.

In merito si rappresenta quanto segue.

Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania», come recentemente modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, di recepimento della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, disciplina, secondo il disposto di cui al comma 1 dell’articolo 1, «il riconoscimento, per l’accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, (...) delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente». Come specificato dal comma 1 del successivo articolo 2, esso «si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell’Unione europea e che, nello Stato d’origine, li abilita all’esercizio di detta professione». L’articolo 3, comma 1, precisa ulteriormente che «il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano».

L’attività professionale di tintolavanderia è oggetto della disciplina normativa introdotta ad opera della legge 22 febbraio 2006, n. 84, il cui articolo 2 individua, al comma 2, i requisiti professionali che devono essere posseduti dal responsabile tecnico che l’impresa deve designare presso ogni sede dove viene esercitata l’attività: essa costituisce dunque, nel nostro Paese, una «professione regolamentata», conformemente alla definizione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del già citato decreto legislativo 206/2007.

Nel contesto normativo così brevemente richiamato, l’accesso da parte del soggetto comunitario all’espletamento dell’incarico di responsabile tecnico per una attività di tintolavanderia non può che essere subordinato al compimento con esito positivo del procedimento amministrativo di riconoscimento delle qualifiche professionali da questi acquisite nello Stato membro di provenienza, secondo le norme di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 206/2007, non rilevando a tal fine il pregresso svolgimento di una differente attività lavorativa in forza dei medesimi titoli.

La procedura in parola, con la puntuale indicazione della documentazione da produrre e delle necessarie istruzioni operative, è oggetto di apposita sezione pubblicata sul sito istituzionale di questa Amministrazione, cui si fa integrale rinvio (NOTA 1).

La presente nota, unitamente alla documentazione trasmessa da codesto Ufficio, è altresì inoltrata alle altre Amministrazioni in indirizzo per le eventuali valutazioni di competenza.

 

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Nota

(1) Al momento della predisposizione di questa nota, la sezione è raggiungibile all’indirizzo http://www.mise.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/titoli-professionali-esteri. Si segnala l’opportunità di unire alla documentazione ivi elencata anche una attestazione, rilasciata dalle autorità dello Stato membro di origine, che indichi se l'attività per cui è richiesto il riconoscimento delle qualifiche professionali sia in detto Stato regolamentata e, nel caso, se il titolo di studio posseduto consenta nel suo territorio l’accesso alla professione.