Legislazione - MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO - Decreto ministeriale 11 dicembre 2015

Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Oggetto del decreto

 

1. Il presente decreto reca l'individuazione dei requisiti necessari ad ottenere l'abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica in determinati siti, individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sentita la Conferenza Unificata, nonché il procedimento di rilascio della stessa abilitazione.

 

Capo II

Individuazione dei siti

 

Art. 2

Individuazione dei siti

 

1. I siti per i quali occorre una specifica abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica sono quelli individuati con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza Unificata.

2. I siti italiani di particolare interesse storico, artistico o archeologico, puntualmente individuati dal decreto di cui al comma precedente, sono divisi per Regione in cui sono localizzati.

3. Ogni regione, nelle forme e nei modi di cui al successivo articolo 5, rilascia, per i siti individuati dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui al comma 1, localizzati sul proprio territorio, una specifica abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica.

 

Capo III

Requisiti necessari e relativa procedura per la specifica abilitazione

 

Art. 3

Requisiti per la specifica abilitazione

 

1. L'abilitazione specifica per l'esercizio di guida turistica per i siti individuati col decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza Unificata, di cui all'art. 2, comma 1, è ottenuta mediante il superamento del relativo esame di abilitazione di cui all'art. 5.

2. Per partecipare all'esame di abilitazione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a. maggiore età;

b. cittadinanza italiana o cittadinanza di stato membro dell'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini extracomunitari in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;

c. godimento dei diritti civili e politici;

d. possesso della qualifica professionale di guida turistica conseguita negli Stati membri dell'Unione Europea o di abilitazione all'esercizio della professione qualora lo Stato membro dell'Unione Europea di provenienza della guida preveda un'abilitazione per lo svolgimento della professione;

e. assenza di condanne passate in giudicato per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f. diploma di laurea triennale.

3. I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda previsto dal bando di cui all'art. 4.

 

Art. 4

Procedura per il conseguimento della specifica abilitazione

 

1. Le regioni e le province autonome, mediante bando con cadenza almeno biennale, pubblicato con avviso pubblico e sul proprio sito istituzionale, procedono ad organizzare sessioni d'esame per il conseguimento della specifica abilitazione per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico localizzati sul proprio territorio regionale.

2. Il bando di cui al comma 1 deve indicare le modalità ed i termini di presentazione della domanda da parte dei soggetti istanti e le modalità di espletamento della relativa istruttoria. Le domande da parte dei candidati possono essere inviate sia mediante i servizi postali o di corriere che tramite apposita procedura online che ogni regione deve prevedere.

3. Il bando di cui al comma 1 prevede, altresì, il pagamento, a carico del soggetto istante, di un contributo per le spese di espletamento delle relative procedure il cui importo e le relative modalità di versamento sono stabilite nel bando.

 

Art. 5

Prova d'esame

 

1. L'esame per il conseguimento della speciale abilitazione deve accertare la professionalità del candidato.

2. Le prove di esame consistono in una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica. Per ogni prova può essere assegnato un punteggio massimo pari a 40 punti e la prova si intende superata se il candidato ha riportato un punteggio pari o superiore a punti 25.

3. La prova scritta, in lingua italiana, consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla nelle seguenti materie:

a. nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana;

b. storia dell'arte italiana con particolare riferimento ai siti oggetto di domanda per la specifica abilitazione.

4. La prova orale consiste in un colloquio, in lingua italiana, sulle materie oggetto della prova scritta.

5. La prova tecnico-pratica consiste nella simulazione di visita guidata, in lingua italiana, su un sito dell'elenco a scelta della Commissione, anche mediante l'ausilio di un supporto multimediale.

6. L'esame di abilitazione si intende superato solo se sono superate tutte le prove previste.

 

Art. 6

Commissione d'esame

 

1. La Commissione d'esame è composta da:

a. un dipendente del Ministero, con profilo professionale almeno di funzionario, operante nei territori di riferimento, con funzioni di Presidente;

b. un docente universitario ovvero di istituto scolastico superiore di secondo grado competente per materia;

c. un esperto designato dalla regione o dalla provincia autonoma.

2. La Commissione, prima dell'esame, articola il programma di esame previsto dall'art. 5, fissa i criteri per l'assegnazione dei punteggi e le modalità di valutazione delle prove.

 

Art. 7

Elenco nazionale delle guide turistiche dotate di specifica abilitazione

 

1. In caso di superamento della prova d'esame, il candidato consegue la specifica abilitazione per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico presenti nell'ambito regionale in cui ha sostenuto la prova. Tale abilitazione consente l'iscrizione nell'Elenco nazionale delle guide turistiche dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, tenuto a livello nazionale dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. L'elenco nazionale di cui al comma precedente è tenuto dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in formato elettronico ed è alimentato dalle banche dati regionali.

3. Le regioni provvedono a fornire ai soggetti abilitati un apposito tesserino comprovante il possesso della specifica abilitazione.

4. Resta ferma la facoltà per lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici, che hanno in consegna siti individuati nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto, di istituire specifici servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto della normativa vigente.

 

Capo IV

Norme finali e transitorie

 

Art. 8

Norme finali e transitorie

 

1. Le regioni e le province autonome, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, organizzano gli esami di abilitazione per le guide turistiche per tutti i siti individuati nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto ricadenti nel proprio territorio. Sino all'espletamento delle procedure abilitative di cui al precedente periodo, e, comunque, non oltre un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, le guide turistiche già in possesso di abilitazione regionale o provinciale all'esercizio della professione possono, in via esclusiva, esercitare la propria attività professionale nel relativo ambito territoriale regionale in tutti i siti individuati nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'art. 2, comma 1. Tale disposizione cessa di avere efficacia nel caso in cui la regione o provincia autonoma non abbia avviato le procedure abilitative di cui al primo periodo nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai candidati che partecipano alle procedure di esame, volte al rilascio del titolo abilitativo di guida turistica, in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, ove all'esito di tali procedure i predetti candidati conseguano il relativo titolo abilitativo.

2. L'esame di cui al comma 1, per le guide turistiche già in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della qualifica professionale o dell'abilitazione allo svolgimento della professione, ove prevista, e per i candidati che partecipano alle procedure di esame, volte al rilascio del titolo abilitativo di guida turistica, in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, ove all'esito di tali procedure i predetti candidati conseguano il relativo titolo abilitativo, consiste in una selezione per titoli, che attestino la conoscenza dei siti presenti nella regione o provincia autonoma per cui la guida turistica ha fatto domanda. Nelle regioni in cui l'abilitazione alla professione di guida turistica è stata predisposta su base provinciale, la regione può prevedere altresì lo svolgimento di una prova tecnico-pratica avente ad oggetto una simulazione di visita guidata, in lingua italiana, su un sito della regione scelto dalla Commissione, anche mediante l'ausilio di un supporto multimediale. Nel caso in cui l'abilitazione alla professione di guida turistica è stata predisposta su base provinciale ed il soggetto interessato non abbia interesse ad esercitare la propria attività professionale nel relativo ambito territoriale regionale, l'esame di cui al comma 1 consiste in una selezione per titoli, che attestino la conoscenza dei siti presenti nell'ambito provinciale di riferimento, e che abilita esclusivamente, con riferimento ai siti individuati nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto, all'esercizio dell'attività professionale nel relativo ambito territoriale provinciale.

3. Nel caso in cui lo svolgimento dell'esame di cui al comma 2 sia effettuato mediante lo svolgimento di una prova tecnico-pratica, la regione o la provincia autonoma deve precisare nel bando i parametri di valutazione della prova ed i punteggi ad essi attribuiti, per un massimo di 100 punti.

4. Nel caso in cui lo svolgimento dell'esame di cui al comma 2 sia effettuato mediante una selezione per titoli, la regione o provincia autonoma deve prevedere, nel bando, i punteggi da assegnare ai singoli titoli posseduti, che devono essere i seguenti:

a) titoli o attestati conseguiti all'interno di percorsi formali e non formali di apprendimento che attestino la conoscenza dei siti presenti nell'elenco della regione e della provincia autonoma;

b) esperienza derivante dalle visite effettuate nei siti presenti nell'elenco della regione o provincia autonoma negli ultimi dieci anni, assegnando un punteggio per ogni visita svolta.

5. L'esame di cui al comma 2 si conclude con l'attribuzione di un punteggio e si intende superato se il candidato riporta almeno 70 punti sul massimo di 100 massimo attribuibili.

6. Ai fini dell'esame di abilitazione di cui al comma 2, le regioni e le province autonome possono avvalersi della commissione d'esame come prevista dall'articolo 6 del presente decreto. Per sostenere il predetto esame non è richiesto, ai soggetti di cui al primo periodo del comma 2 del presente articolo, il possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 2, lettera f).

7. Dalla pubblicazione degli esiti degli esami di abilitazione di cui al comma 1, da effettuarsi sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo quanto previsto dall'art. 7, l'accesso ai relativi siti di cui all'art. 2 del presente decreto, per lo svolgimento della professione di guida turistica, è consentito solo ai soggetti in possesso della specifica abilitazione.

8. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni relative al diritto di stabilimento per le guide turistiche.

9. Nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano in quanto compatibili con la disciplina disposta dalle regioni a statuto speciale e province autonome stesse nell'esercizio delle rispettive competenze in materia.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 26 febbraio 2016, n. 47.