Prassi - INAIL - Circolare 23 febbraio 2016, n. 4

Istituzione di un premio speciale unitario e relative modalità di applicazione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 150 del 14/09/2015

 

Quadro di riferimento

- D.P.R. 1124 del 30 giugno 1965: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" (G.u. 257 del 13 ottobre 1965);

- Decreto ministeriale 12 dicembre 2000: "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione" (G.u. 17 del 22 gennaio 2001);

- Decreto legislativo 150 del 14 settembre 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi 2 dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (G. u. 221 del 23 settembre 2015);

- Determinazione presidenziale n. 460 dell’11 dicembre 2015: "Istituzione di un premio speciale unitario e relative modalità di applicazione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 150 del 14/09/2015."

 

Premessa

L’art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 150 del 14 settembre 2015 (NOTA 1) prevede, in via sperimentale e limitatamente al biennio 2016-2017, l’applicazione di un premio speciale unitario, ai sensi dell'articolo 42 del Testo unico approvato con d.p.r. 1124/1965, per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Fino ad oggi, la tutela assicurativa prevista dall’Inail in favore degli allievi iscritti ai predetti corsi è stata attuata mediante modalità "ordinaria" di calcolo del premio fissata dall’art. 41 del d.p.r. 1124 del 1965, con il ricorso ad una specifica voce di tariffa (NOTA 2) dedicata all’attività formativa in genere e, qualora il percorso formativo preveda anche la partecipazione alle lavorazioni svolte in azienda, alle voci di tariffa della lavorazione effettivamente svolta.

La nuova norma introduce, in via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, un criterio semplificato in ordine alle modalità di pagamento del premio assicurativo dovuto per gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale.

In ottemperanza all’art. 32, comma 8, del Decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 febbraio 2016, (NOTA 3) sulla base della determinazione presidenziale n. 460 dell’11 dicembre 2015, è stata stabilita la misura del nuovo premio speciale unitario (NOTA 4) per assicurare la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

 

1. Ambito di applicazione: soggetti assicuranti e assicurati.

L’ambito di applicazione del nuovo regime assicurativo previsto dalla norma si riferisce solo agli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (NOTA 5).

In particolare, si fa riferimento ai percorsi di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, (NOTA 6) di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento, rispettivamente, di qualifiche e diplomi professionali, di competenza regionale, riconosciuti a livello nazionale e comunitario (NOTA 7).

Le modalità organizzative e le metodologie di realizzazione dei percorsi prevedono attività di stage, di laboratorio e di tirocinio e sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni oppure dagli Istituti Professionali, in regime di sussidiarietà, se previsto dalla programmazione regionale.

Dall’applicazione del premio speciale unitario resta escluso il personale dipendente delle istituzioni formative (docenti, amministrativi etc.) per il quale l’obbligo assicurativo viene assolto con le modalità ordinarie finora previste per il calcolo ed il pagamento del premio.

Esulano dall’ambito di applicazione dell’art.32, comma 8, del D. Lgs. n. 150 del 14/09/2015 anche gli alunni e studenti (NOTA 8) delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro, assicurati tramite il premio speciale unitario di cui al d.m. 15 luglio 1987.

Parimenti, non sono soggetti alla normativa in oggetto e, quindi, restano soggetti in via generale alla tutela assicurativa nella modalità ordinaria, i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento e gli allievi dei corsi di istruzione professionale non rientranti nell’ambito dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

 

2. Premio speciale unitario.

In via sperimentale per gli anni 2016 e 2017, il premio speciale unitario annuale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale, dovuto dalle istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni, è pari a 58,00 Euro. Tale premio è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita - vigente alla data di inizio dell’anno formativo - ed è aggiornato automaticamente in relazione alle eventuali variazioni apportate annualmente all’importo giornaliero del predetto minimale.

Il premio speciale unitario annuale è dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e  garantisce la copertura assicurativa per l’intero anno formativo che convenzionalmente inizia il primo settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo.

Al premio speciale unitario annuale si applica la riduzione prevista dall’art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 a seguito di presentazione di specifica istanza, regolamentata dalle disposizione contenute negli articoli 19 e 20 delle Modalità di Applicazione della Tariffa dei Premi di cui al DM 12.12.2000.

Detto premio è maggiorato dell’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’181 del d.p.r.1124/1965.

 

3. Prestazioni

Ai fini del calcolo delle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali degli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale si fa riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita assunta ai fini della determinazione del premio speciale.

 

4. Onere aggiuntivo a carico dello stato

L’importo del premio non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro il cui onere è posto a carico del bilancio dello Stato. La misura di tale onere aggiuntivo annuo, per gli anni 2016 e 2017, è pari a Euro 45,00, maggiorato della addizionale ex Anmil dell’1% (NOTA 9), per ogni allievo esposto effettivamente al suddetto rischio lavorativo, indipendentemente dal periodo complessivo di esposizione nell’anno formativo.

L’onere complessivo a carico del bilancio dello Stato non può superare il limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

L’importo di 45,00 Euro dell’onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato verrà rideterminato in caso di superamento di detto limite di spesa e fino a concorrenza dello stesso, in relazione al numero di allievi interessati annualmente all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro.

Parimenti il premio speciale di Euro 58,00 a carico degli istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, verrà rideterminato con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Istituto, per ciascuna annualità in relazione ai maggiori oneri inerenti all’attività formativa negli ambienti di lavoro che non trovino copertura nel limite massimo di 5 milioni di spesa annuale posti a carico del bilancio dello Stato, al fine di assicurare il rispetto di detto limite di spesa.

 

4.1 Verifica di congruità dell’onere aggiuntivo

La verifica di congruità dell’onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, rispetto al limite di spesa di 5 milioni di euro annui, è effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno.

Il rimborso a favore dell’Inail dovrà avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta rendicontazione.

 

5. Modalità operative

Per la gestione del rapporto assicurativo degli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale le istituzioni formative e gli istituti scolastici parificati, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche se già titolari di codice ditta e posizione assicurativa territoriale Inail per la medesima sede di formazione, dovranno effettuare i seguenti adempimenti.

 

5.1 Polizza speciale "Allievi IeFP" e comunicazione di avvio dei corsi

Per ciascuna sede formativa in cui vengono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale deve essere istituita un’apposita posizione assicurativa territoriale (PAT) e una polizza speciale "Allievi IeFP".

Le istituzioni formative e gli istituti scolastici parificati, anche se già titolari di codice ditta e posizione assicurativa territoriale, devono inoltrare all’Inail telematicamente la denuncia per l’apertura della nuova PAT e della polizza speciale Allievi IeFP, nonché la comunicazione di avvio dei corsi, attraverso lo specifico servizio telematico denominato "Comunicazione data di avvio dei corsi di IeFP".

In sede di prima applicazione, per l’anno formativo 2015/2016 (periodo dal 01.09.2015 al 31.8.2016), il termine di presentazione della suddetta denuncia è l’11 marzo 2016.

A regime, l’obbligo di presentazione di tale denuncia sussiste solo laddove i soggetti assicuranti non siano già titolari di una polizza speciale Allievi IeFP per la sede formativa (PAT) in cui vengono erogati percorsi di istruzione e formazione professione.

In tal caso, il termine per la presentazione della denuncia di nuova PAT e polizza speciale Allievi IeFP è la data di avvio del primo corso di istruzione e formazione professionale.

 

5.2 Denuncia numero allievi iscritti ai corsi e determinazione del premio speciale Allievi dei corsi IeFP

Per ciascuna polizza speciale Allievi IeFP, ogni anno le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari devono presentare la denuncia degli allievi iscritti ai corsi, con cui comunicano il numero degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali nell’anno formativo di riferimento, il numero degli allievi che partecipano alle lavorazioni aziendali e la durata (numero delle giornate complessive) di tale periodo formativo negli ambienti di lavoro.

Tale denuncia deve essere inoltrata entro il 10 dicembre di ciascun anno formativo, attraverso il servizio telematico denominato Denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi IeFP, allegando lo stralcio del decreto regionale di approvazione dei corsi.

Sulla base di tale informazioni, l’Istituto determina e richiede, tramite PEC, il premio speciale per l’anno formativo di riferimento a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, nonché calcola i maggior oneri inerenti i rischi lavorativi negli ambienti di lavoro a carico del bilancio dello stato.

Si precisa che il presupposto per l’inoltro telematico della Denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi IeFP è l’istituzione da parte dell’Inail di un’apposita PAT e polizza speciale Allievi IeFP, susseguente alla presentazione della denuncia di cui al precedente paragrafo 4.1. L’attivazione della PAT viene comunicata con idoneo provvedimento, tramite PEC, alle istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari.

In sede di prima applicazione, per l’anno scolastico 2015/2016, tale denuncia dovrà essere inoltrata telematicamente entro il termine del 22 aprile 2016.

 

6. Autoliquidazione 2015/2016

Il periodo assicurativo del premio speciale Allievi IeFP coincide con l’anno formativo che convenzionalmente è fissato dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo.

Tale premio trova applicazione a partire dal periodo formativo 2015/2016, ossia dal 1° settembre 2015.

Con riferimento all’anno 2015, gli aspetti operativi legati all’introduzione del nuovo premio sono stati disciplinati con la nota del 5 febbraio 2016 prot. n.60010.05/02/2016.0001834 (NOTA 10) alla quale si rinvia.

 

7. Istruzioni operative per le Strutture territoriali

A seguito dell’invio da parte delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari della comunicazione telematica di avvio dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale per l’anno formativo 2015/2016 di cui al paragrafo 5.1, le Sedi devono confermare in procedura GRA Web i dati trasmessi entro il 1° aprile 2016.

In questa fase viene istituita la Polizza Allievi IeFP, ma non viene conteggiato il premio. Viene comunque emesso un provvedimento con il quale si comunica il numero di Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) all’interno della quale è stata istituita la Polizza Allievi IeFP relativa all’assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale, soggetti al premio speciale unitario.

Il provvedimento viene trasmesso via PEC alle istituzioni formative e agli istituti scolastici paritari che hanno inviato la comunicazione.

Dopo la presentazione telematica da parte delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari della denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi IeFP per l’anno formativo 2015/2016, paragrafo 5.2, le sedi devono:

- verificare che il progetto formativo sia stato approvato dalla Regione con apposito provvedimento allegato alla denuncia stessa;

- determinare e confermare l’importo del premio entro il 13 maggio 2016;

- emettere il provvedimento, da inviare via PEC, con la richiesta di pagamento del premio a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari con indicazione del temine di pagamento fissato ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del D.P.R. n. 1124/1965.

 

8. Assistenza agli utenti

Tutte le informazioni di carattere generale saranno erogate agli utenti esterni dal Contact Center Multicanale numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o attraverso il numero a pagamento 06/164.164 da rete mobile.

Si ricorda altresì che, per richiedere informazioni sull’utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali è a disposizione dell’utenza esterna il servizio "Inail risponde" disponibile nell’area contatti del portale www.inail.it.

 

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Note:

(1) Art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 150 del 14/09/2015: Per gli anni 2016 e 2017, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è dovuto, in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 1124/1965. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono stabiliti l'ammontare del premio speciale e le modalità di applicazione tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo del presente comma. Ai fini della determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo si fa riferimento al minimale giornaliero di rendita.

Per favorire l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro nel limite massimo di minori entrate per premi per l'INAIL pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in relazione alle quali è previsto un trasferimento di pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato.

(2) Decreto ministeriale 12 dicembre 2000, Voce di tariffa 0611 della gestione di riferimento.

(3) Decreto in corso di perfezionamento e pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione "Pubblicità legale."

(4) Art. 42 del d.p.r. 1124/1965.

(5) Decreto legislativo - 17/10/2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" (G. U. 257 del 4 novembre 2005); Decreto interministeriale 11 novembre 2011 (G. U. 296 del 21 dicembre 2011)"Recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011"; Decreto interministeriale 15 giugno 2010 (G. U. 164 del 16 luglio 2010)"Recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo 2010-2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226."

(6) Art. 15 del d. lgs. 226/2005.

(7) I percorsi di istruzione e formazione professionale sono erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà integrativa e complementare (Circolare del Ministero dell’università e della ricerca n. 22 del 21 dicembre 2015 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2016/2017").

(8) Art. 4 n. 5 del D.P.R. n. 1124/1965. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti alunni e studenti, si rinvia alle circolari nn. 62/1987, 73/1987, 12/1990, 28/2003, 79/2004, 19/2006, 31/2012 e 37/2014; alla lettera Servizio normativo gestioni assicurative 13.12.1993, alle lettere Direzione centrale rischi 26.1.1999 e 20.2.2001.

(9) Art. 181 del D.P.R. n. 1124/1965.

(10) La nota è disponibile nel portale istituzionale www.inail.,it all’interno della sez. "Atti Inail -Istruzioni operative."