Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 08 febbraio 2016, n. 32215

Acconciatori ed estetisti. Affitto di poltrona. Coesistenza di più attività negli stessi locali

 

Con nota prot. n. 137685 del 24 novembre u.s. codesto Ufficio ha sottoposto a questa Amministrazione una serie di quesiti concernenti lo svolgimento di differenti attività da parte di soggetti diversi all’interno dei medesimi locali, con particolare riferimento alla fattispecie del c.d. «affitto di poltrona».

Nel dettaglio, al fine di acquisire un chiarimento «in merito alla possibilità di ricorrere all’istituto dell’"affitto di cabina" anche nei casi in cui l’attività esercitata dal cedente sia attività diversa da quella che intende intraprendere il concessionario», si chiede se «il cedente debba essere in possesso, personalmente o attraverso la figura del responsabile tecnico, dei requisiti richiesti per l’attività oggetto dell’affitto di cabina/poltrona» e se «il cedente, qualora fosse necessaria la nomina del responsabile tecnico per l’attività che intende svolgere il concessionario, debba presentare una SCIA per la stessa da cui si evinca il Direttore nominato».

La nota di codesto Ufficio prosegue sollecitando «delucidazioni sulla possibilità che due diverse attività possano coesistere nel medesimo locale, pur essendo intestate a due titolari diversi, così come previsto per gli artigiani dall’art. 6, comma 4, della L.R. n. 3/2015» e conclude domandando «se è possibile estendere la fattispecie [del c.d.

"affitto di poltrona"] ad attività artigianali diverse da quella di acconciatore ed estetista», con espresso riferimento alle «attività artigianali di onicotecnico e di tatuatore e piercing».

Con riferimento al primo quesito formulato, si richiama integralmente quanto già espresso da questa Amministrazione con la nota prot. n. 21864 del 17 febbraio 2015, ove si afferma che «un soggetto esercente l’attività di impresa, tanto di acconciatura quanto di estetica, [può] concedere l’utilizzo di spazi all’interno dei propri locali (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia ad acconciatori che ad estetisti, a condizione che questi ultimi risultino in possesso dei prescritti titoli abilitativi», ovviamente senza prescindere «dal necessario rispetto per le ulteriori disposizioni normative previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia, tra l’altro, contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale ed igienico-sanitaria». La richiamata ministeriale concludeva ritenendo possibile l’esercizio dell’attività di estetista da parte del professionista che operi, in regime di «affitto di cabina», presso una sede in cui sia già legittimamente esercita l’attività di acconciatore (così come il caso inverso), purché esso sia preceduto, se necessario, dall’adeguamento dei locali ed in ogni caso da apposita segnalazione certificata di inizio attività, al fine di garantire il necessario rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti in relazione alle differenti attività, nonché dalla nomina del responsabile tecnico, secondo le vigenti previsioni di legge.

Già nella nota prot. n. 95570 del 7 giugno 2013 la scrivente, rispondendo ad un quesito formulato dal Dipartimento attività economiche e produttive di Roma Capitale in relazione alla fattispecie in esame, aveva concordato con la posizione dell’Ente interrogante «in merito alla necessità di una SCIA, relativa all’impresa che, presa in affitto una determinata dotazione strumentale, avvia ex novo una propria attività - o inizia la propria attività in una nuova diversa sede/unità locale», evidenziando al contempo, sia detto per completezza ed anticipando quanto sarà detto infra in riferimento alle ulteriori questioni poste da codesto Ufficio, che «appare evidente che in tale caso la presenza presso gli stessi locali di due o più diverse imprese rende necessaria l’individuazione di un diverso responsabile tecnico per ciascuna delle imprese interessate». In conformità con il sopra menzionato parere, il Dipartimento sviluppo economico e attività produttive di Roma Capitale ha affermato nella propria nota prot. n. 21947 del 31 marzo 2014 la necessità per l’affidatario che intenda svolgere la propria attività secondo le modalità dell’affitto di poltrona di presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività.

In conclusione sul punto, questa Amministrazione ritiene dunque che tanto il possesso dei prescritti requisiti professionali, quanto la nomina del responsabile tecnico per l’attività esercita siano oneri incidenti sul soggetto concessionario.

Con riferimento alle richieste «delucidazioni sulla possibilità che due diverse attività possano coesistere nel medesimo locale, pur essendo intestate a due titolari diversi, così come previsto per gli artigiani dall’art. 6, comma 4, della L.R. n. 3/2015», nonché alla questione «se è possibile estendere la fattispecie [del c.d. "affitto di poltrona"] ad attività artigianali diverse da quella di acconciatore ed estetista», con espresso riferimento alle «attività artigianali di onicotecnico e di tatuatore e piercing», si rappresenta quanto segue.

Come noto lo strumento dell’affitto di poltrona è da ricondursi alla figura contrattuale prevista dagli articoli 1615 (Gestione e godimento della cosa produttiva) e seguenti del Codice civile. Esso, consentendo al titolare dell’attività di acconciatore o di estetista di affittare a terzi imprenditori in possesso dei prescritti requisiti professionali uno spazio di lavoro all’interno dei locali nei quali egli svolge legittimamente la propria attività, viene a configurare un rapporto contrattuale tra due distinti imprenditori, le cui attività sono gestite in reciproca autonomia nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e locali in materia contrattuale, giuslavoristica, fiscale, contabile, di sicurezza igienico-sanitaria e dei luoghi di lavoro.

A queste condizioni si ritiene possibile la compresenza di differenti imprese esercenti la propria attività all’interno dei medesimi locali, con la conseguenza e l’avviso, tuttavia, che, richiamando quanto già in precedenza affermato dalla scrivente nella nota prot. n. 86335 del 9 giugno 2015, «dalla reciproca indipendenza delle imprese» coinvolte nel rapporto contrattuale in parola «deriva l’esigenza di ridurre per quanto possibile i profili di commistione tra le attività dei due soggetti. Con ogni evidenza ciò si rende necessario sia al fine di perseguire un adeguato livello di tutela del consumatore che si affidi ai servizi dell’impresa concedente ovvero della concessionaria, sia al fine di garantire quella limpida riconducibilità di eventuali responsabilità all’uno o all’altro soggetto che costituisce condizione necessaria per l’efficace espletamento delle attività di ispezione e vigilanza da parte delle Amministrazioni competenti».

Ciò posto e venendo all’ultimo tema, rilevata l’insussistenza di norme ostative rispetto ad una siffatta fattispecie, pare potersi concludere nel senso della legittimità di una estensione della fattispecie dell’affitto di poltrona anche alle richiamate, differenti, attività artigianali di onicotecnico, tatuatore e piercing, ove chiaramente siano pienamente rispettate tutte le ulteriori disposizioni normative previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia, tra l’altro, contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale ed igienico-sanitaria.