Prassi - INPS - Messaggio 09 febbraio 2016, n. 571

Esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato - implementazione flusso procedurale.

 

Facendo seguito al messaggio n. 297 del 25 gennaio 2016 con il quale sono state fornite le prime indicazioni operative in merito all’attuazione delle recenti disposizioni normative in materia di esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato (articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute dell’11 gennaio 2016), si forniscono, in accordo con la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici e con il Coordinamento Generale Medico Legale, ulteriori chiarimenti per la corretta gestione delle certificazioni di malattia in argomento.

Al fine di semplificare le attività degli operatori delle Strutture territoriali e di consentire l’automatizzazione del flusso delle visite anche con riferimento ai vincoli normativi suindicati, i programmi per l’individuazione dei certificati sottoponibili a VMC d’ufficio sono stati modificati in modo da escludere dalla trattazione di SAViO quegli attestati per i quali risultino valorizzati i campi riferiti a "terapie salvavita" e "invalidità".

Conseguentemente, a seguito della suddetta implementazione procedurale, non sono più richiesti i controlli degli attestati relativi ai lavoratori presentati dal listino di SAViO, previsti a cura degli operatori dei CML (messaggio n. 297 del 2016), prima di ogni eventuale assegnazione di Visite Mediche di Controllo Domiciliare.

Rimangono confermate, invece, le indicazioni già fornite, con il messaggio n. 4752 del 13 luglio 2015, in merito all’esigenza di effettuare la compiuta sistematica disamina dei certificati medici pervenuti al fine di poter apporre il codice "E" in tutti i casi in cui il medico della U.O.C./U.O.S.T competente non ritenga opportuno, a fronte della patologia riportata nel campo diagnosi, effettuare d’ufficio il controllo medico domiciliare.