Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 24 dicembre 2015

Determinazione dell'ammontare massimo del beneficio a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori, pari o superiore a quattro, in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 8.500,00 euro annui

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «ISEE»: l'Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

b) «Nucleo familiare»: il nucleo familiare come definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

c) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

d) «Sistema informativo ISEE»: il sistema informativo dell'ISEE, gestito dall'INPS, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

e) «Beneficio»: l'importo corrispondente ai buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiori a quattro, di cui al citato articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014, riconosciuto al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli;

f) «Assegno per i tre figli minori»: l'assegno di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

 

Art. 2

Beneficiari

 

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014, ai nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiori a quattro, già beneficiari, con riferimento all'annualità 2015, dell'assegno per i tre figli minori e con ISEE non superiore a 8.500 euro, è riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 3.

2. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 3 non è prevista ulteriore domanda dell'interessato rispetto a quella già presentata ai fini della concessione dell'assegno per i tre figli minori. Il beneficio è riconosciuto direttamente dall'INPS al momento dell'erogazione dell'assegno per i tre figli minori mediante verifica della presenza nel Sistema informativo ISEE di una corrispondente DSU da cui risulti il valore ISEE non superiore a 8.500 euro ed un nucleo familiare con almeno quattro componenti di età inferiore a 18 anni.

3. Nel caso di ingresso nel nucleo familiare del quarto figlio entro il 2015, ma successivamente alla domanda di assegno per i tre figli minori, il genitore richiedente l'assegno è tenuto ad aggiornare la DSU entro il 31 gennaio 2016 ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 3. Il beneficio sarà erogato secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 3.

4. Nel caso di quarto figlio con un genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, l'ISEE rilevante ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 3 è quello corrispondente al quarto figlio calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

 

Art. 3

Beneficio e modalità di erogazione

 

1. Il Beneficio è fissato in un importo pari ad euro 500 per nucleo familiare, integrato secondo le modalità di cui al comma 4.

2. L'INPS dispone l'erogazione dell'importo di cui al comma 1 ai beneficiari dell'assegno per i tre figli minori, adottando le modalità di accredito dell'assegno medesimo ed in corrispondenza del primo accredito utile.

3. Nel caso il requisito della presenza nel nucleo familiare di quattro figli minorenni non sia posseduto per tutto l'anno, il beneficio è concesso in ragione del numero di mesi per i quali il requisito è soddisfatto. A tal fine la frazione di mese è conteggiata come intero.

4. Decorsi 90 giorni dal termine della presentazione delle domande per l'assegno per i tre figli minori con riferimento al 2015, l'INPS verifica l'onere sostenuto per l'erogazione dell'importo di cui al comma 1 e l'ammontare delle risorse residue rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014. L'ammontare delle risorse residue è conseguentemente ripartito tra tutti i beneficiari di cui all'articolo 2, ad integrazione dell'importo di cui al comma 1.

 

Art. 4

Disposizioni finanziarie

 

1. Alle attività previste dal presente decreto si provvede con le risorse stanziate dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014, nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Alle attività previste dal presente decreto l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Al termine delle operazioni di erogazione del beneficio, di cui all'articolo 3, l'INPS trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni concordate, una dettagliata relazione sui benefici riconosciuti e sulle caratteristiche dei beneficiari.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 12 febbraio 2016, n. 35.