Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 febbraio 2016, n. 2747

Licenziamento - Comunicazione - Termine di decorrenza senza differimento - Efficacia - Preavviso

 

Svolgimento del processo

 

La corte d'appello di Napoli, con sentenza del 24/2/10, in riforma della sentenza del 6/10/05 del tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda con la quale il lavoratore licenziato dalla società la cui azienda era stata ceduta a terzi, aveva impugnato il recesso e chiesto l'accertamento del suo diritto a transitare presso la cessionaria.

In particolare, la corte territoriale mentre ha escluso l'acquiescenza del lavoratore al recesso per aver egli sottoscritto nuovo contratto con la il 1.3.01 (non ritenendo il fatto in sé rilevante, e non essendo prodotto il contratto in modo di poter verificare eventuali riferimenti al precedente rapporto lavorativo), ha ritenuto la decadenza del lavoratore dall'impugnazione del recesso del 22.12.00, per scadenza del termine di sessanta giorni ex art. 6 I. 604/1966; infine, ha ritenuto che la proroga del rapporto lavorativo disposta per brevissimo periodo dal datore con lettera - in costanza di preavviso - dopo l'intimazione del recesso in ragione della proroga dell'esercizio provvisorio dell'impresa era al più illegittima, ma non poteva ritenersi revoca del precedente recesso in ragione del suo obiettivo tenore.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore datore per sette motivi, cui resiste il datore con controricorso.

Il ricorrente deduce:

1) Ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 414 e 434 c.p.c. e vizio di motivazione, per aver trascurato l'assenza nell'appello di specifiche censure alla sentenza di primo grado.

2) Ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e vizio di motivazione, per aver trascurato che la stipula di nuovo contratto, peraltro non prodotto, non implica rinuncia all'impugnativa di precedente recesso.

3) Ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 6 I. 604/1966, per aver trascurato che il rapporto era proseguito con il cessionario e non occorreva impugnare nei termini il recesso verso soggetto che non era più datore.

4) Ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2 I. 604/1966, per aver trascurato che il secondo licenziamento proveniva da soggetto che non era più datore.

5) Ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 2 I. 604/1966 e vizio di motivazione, per le ragioni di cui al punto che precede.

6) Ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione dell'art. 2112 c.c., per aver trascurato che la cessione di azienda era intervenuta in costanza di rapporto di lavoro.

7) Ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. violazione degli artt. 2112 c.c., 47 I. 428/90, 3 co. 3 I. 223/91, per aver trascurato la cessione d'azienda avvenuta senza deroghe.

Preliminare è l'esame del sesto motivo di ricorso.

Come rilevato dalla corte territoriale, la continuità del rapporto di lavoro con l'acquirente ex art. 2112 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di lavoro valido ed efficace al momento del trapasso aziendale; nella specie, tale condizione non si era verificata in quanto il lavoratore era stato già licenziato con atto del 22.12.00, atto peraltro intangibile in quanto non impugnato dal lavoratore nel termine di legge.

La soluzione è corretta per le ragioni di seguito indicate.

Da un lato, infatti (come ritenuto già da questa Corte, Sez. L, Sentenza n. 6845 del 24/03/2014), il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore, sicché la decorrenza del termine di decadenza, per l’impugnazione del recesso, opera dalla comunicazione del licenziamento e non dal momento, eventualmente successivo, di cessazione dell’efficacia del rapporto di lavoro.

Per altro verso, si è ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 15678 del 11/07/2006) che il cessionario dell'azienda subentra in tutti i rapporti dell'azienda ceduta nello stato in cui si trovano, ivi compreso il rapporto caratterizzato da un licenziamento intimato dal cedente, con onere, per il lavoratore, di impugnare il recesso nei sessanta giorni per evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 6 della legge n.604 del 1966 (Nello stesso senso, e più in generale, Sez. L, Sentenza n. 4130 del 21/02/2014, secondo la quale resta salva la possibilità per il cessionario, convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., di opporre le eccezioni relative al rapporto di lavoro, alle modalità della sua cessazione o alla tutela applicabile al cedente avverso il licenziamento, a prescindere dalle difese spiegate da quest'ultimo e dalla formazione del giudicato nei suoi confronti ed in favore del lavoratore).

Applicati tali principi al caso di specie, non può che confermarsi la correttezza della soluzione adottata dalla corte territoriale, posto che il lavoratore non ha impugnato il licenziamento nel termine.

Resta peraltro irrilevante la lettera datoriale del 30.12.2001 che ha differito l'efficacia del licenziamento, atteso che tale lettera non ha fatto altro che spostare nel tempo la produzione degli effetti dell'atto e dunque ha prolungato il periodo di preavviso, senza incidere in alcun modo sulla volontà risolutiva del rapporto da parte del datore; ciò è del resto confermato dal carattere puramente estrinseco al rapporto delle ragioni del differimento dell'efficacia del licenziamento, correlato solo ad un provvisorio e breve prolungamento dell'esercizio provvisorio dell'attività di impresa.

Il ricorso va dunque rigettato in relazione al motivo sesto.

I restanti motivi, che presuppongono la situazione (non ricorrente) di continuazione del rapporto con il cessionario senza soluzione di continuità, restano assorbiti.

Le spese di lite vanno compensate, in considerazione della particolarità della fattispecie, caratterizzata come detto da una lettera datoriale di differimento del termine dell'originario licenziamento, in un arco temporale nel quale veniva stipulata la cessione di azienda.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il sesto motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; compensa le spese di lite.