Attività di mediatore immobiliare per l'istruttore di nuoto

Una persona che svolge l’attività di istruttore di nuoto con contratto di collaborazione con un’associazione sportiva dilettantistica può esercitare l’attività di mediatore immobiliare (Ministero dello sviluppo economico - Parere 14 novembre 2015, n. 7520)

Al Ministero in oggetto viene chiesta la possibilità, per una persona che svolge l’attività di istruttore di nuoto con contratto di collaborazione con un’associazione sportiva dilettantistica, di esercitare l’attività di mediatore immobiliare.
Il Ministero esprime parere favorevole in quanto l’istruttore di nuoto in questione non sembra essere né un vero e proprio dipendente della società sportiva, né un soggetto che svolge la sua attività in forma assolutamente imprenditoriale o professionale.
In particolare, dal contratto di collaborazione allegato alla richiesta di parere risulterebbe che detto soggetto:
- non svolge professionalmente l’attività;

- percepisce esclusivamente un’indennità e dei rimborsi;
- la sua collaborazione quale istruttore di nuoto dilettantistico esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato e non prevede il versamento di contributi previdenziali (da nessuna delle due parti);
- i proventi oggetto della prestazione sarebbero inquadrati, sotto il profilo fiscale, tra i redditi diversi.
Tuttavia, al fine di dissipare eventuali profili di incompatibilità ventilabili con riguardo alla richiesta di esercizio congiunto dell’attività mediatizia, è comunque propedeutico produrre anche un’autocertificazione da parte dell’interessato che attesti l’inesistenza delle due condizioni ostative di cui all’art. 5, comma 3 della legge n. 39 del 1989:
"L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.".