Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 febbraio 2016, n. 2169

Professionisti - Avvocato - Assistenza legale - Compenso professionale - Patto di quo lite

 

Svolgimento del processo

 

(...) propone ricorso per cassazione con sei motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Roma depositata il 5-6-2012 ,che ha confermato il rigetto della opposizione proposta dal (...) al decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali richiesto dell’avvocato (...).

Resiste l'avvocato (...) .

(...) ha presentato memoria ex articolo 378 c.p.c

 

Motivi della decisione

 

1. I giudici di merito hanno escluso la presenza di un patto di quota lite perché l'accordo sui compensi professionali, prodotto in giudizio dall'avvocato (...), era intervenuto successivamente alla conclusione del giudizio civile e del procedimento amministrativo per cui era stata prestata assistenza legale dall'avvocato, decidendo la controversia sulla base dell'accordo intercorso fra le parti.

2. Con il primo motivo si denunzia violazione dell'articolo 112 c.p.c. ex art. 360 numero 3 e 5; omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione all'omesso esame del motivo d'appello concernente le richieste istruttorie.

Il motivo è inammissibile.

Infatti il ricorrente fa riferimento ad una omessa pronunzia da parte del giudice di appello in ordine ad un presunto omesso esame da parte del giudice di primo grado delle richieste contenute nelle memorie istruttorie del 7 ed 8 marzo 2007 .

Tenendo conto che il giudice d'appello ha rilevato la mancanza del fascicolo di primo grado , egli non è stato messo in grado di controllare la tempestività e V asserito omesso esame delle richieste istruttorie formulate con le memorie in primo grado.

3. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c. dell'art. 2233 secondo comma c.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c.; omesso esame in relazione al motivo d'appello concernente la mancata declaratoria di nullità del patto di quota lite.

Il motivo è infondato.

II giudice d'appello non ha omesso la pronunzia in ordine alla eccezione di nullità della scrittura privata esibita dall'avvocato (...) che secondo il ricorrente sostanziava un patto di quota lite, ma ha adeguatamente motivato la sua decisione sul rilievo che il documento esibito, contenente un accordo sul pagamento delle prestazioni professionali già eseguite dall'avvocato (...), non aveva le caratteristiche del patto di quota lite in quanto era stato stipulato alla conclusione di tutta l'attività difensiva svolta.

Il ricorrente non censura adeguatamente la motivazione, ma riporta in ricorso una serie di decisioni di legittimità tutte relative ad accordi intervenuti fra le parti prima dello svolgimento dell'attività difensiva e quindi effettivamente in violazione dell'articolo 2233 c.c. in quanto collegavano preventivamente il contenuto patrimoniale e la disciplina del rapporto d'opera intellettuale alla partecipazione del professionista ad interessi economici finali della lite ed esterni alla prestazione professionale.

4. Con il terzo motivo si denunzia violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c.; omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione alla mancata estensione della domanda al prodotto patto di quota lite da parte dell'opposto.

Sostiene il ricorrente che il giudice d'appello ha deciso la controversia sulla base del dell'atto di ricognizione del debito prodotto dall’avvocato (...), senza che questi avesse formulato alcuna ementatio della domanda.

Il motivo è infondato.

Infatti il giudice d'appello ha adeguatamente motivato sul punto ,affermando che l'opposto, introducendo a fondamento delle proprie richieste sin dalla comparsa di costituzione I'accordo intervenuto tra la parti sull’ammontare dei compensi, ha solo precisato la domanda, prima limitata alla parcella ed a! relativo parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine, e poi estesa all’accordo.

II giudice di merito ha concluso che non era mutata la causa pretendi, costituita dal rapporto professionale, né il petitum, trattandosi di somme sostanzialmente coincidenti.

Il ricorrente denunzia genericamente una pronunzia ultra petita, senza però indicare i punti eventualmente errati della motivazione e della decisione, fondata sull'accordo sui compensi professionali, come richiesto dall'avvocato (...) fin dalla sua comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

5. Con il quarto motivo si denunzia violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c.; violazione del D.M. 5-10-94 e omesso esame di un punto decisivo in relazione alla mancata valutazione e decisione del motivo d'appello concernente la determinazione delle somme spettanti.

Il motivo è inammissibile perché non congruente con la decisione del giudice d'appello.

Infatti il giudice d'appello ha rilevato che non era stata prodotta la parcella impugnata e quindi non era possibile una verifica delle specifiche censure mosse dall'appellante riguardo alla mancata corrispondenza delle voci e dei relativi importi con le tabelle all'epoca vigenti.

6. Con il quinto motivo si denunzia violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c.; omesso esame di un punto decisivo in relazione all'omesso esame e la alla mancata valutazione del motivo d’appello concernente il mancato accertamento dei pagamenti effettuati in favore dell'avvocato (...).

Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello ha omesso ogni valutazione del motivo d'appello concernente i pagamenti effettuati dalla Asl di (...) e dal ricorrente in favore dell'avvocato (...) e del patrocinatore del procedimento penale, nonché delle spese di c.t.u. pagate personalmente dallo stesso ricorrente.

Il motivo è in parte è inammissibile ed in parte infondato.

Infatti dalla sentenza impugnata non risulta proposto alcun motivo di appello in relazione a pagamenti asseritamente effettuati dalla Asl di (...) e dal ricorrente direttamente all'avvocato (...) in relazione all'attività professionale oggetto del presente ricorso.

Il motivo risulta avere il carattere della novità in quanto il ricorrente non indica quando tale questione è stata introdotta nel giudizio di primo grado e come è stata riproposta nel giudizio di appello.

In ordine alla parte del motivo riguardante ¡ compensi per una presunta attività professionale in sede penale il cui pagamento sarebbe stato corrisposto ad altro professionista , il giudice di appello ha evidenziato che a causa della mancanza al momento della decisione dei fascicolo di parte prodotto in primo grado dall'opponente, non era possibile stabilire se la circostanza dedotta in appello in relazione al fatto che l'attività penale era stata svolta da altro difensore ed a questo pagata a parte ,avesse o meno il carattere della novità.

7.Con il sesto motivo si censura di violazione dell'articolo 91 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero tre c.p.c. in ordine alla mancata valutazione della soccombenza reciproca.

Il motivo è infondato in quanto il potere di compensare le spese del giudizio è affidato alla valutazione discrezionale del giudice che nella specie ha ben operato in quanto il ricorrente era sostanzialmente soccombente.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.