Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 gennaio 2016, n. 1758

Licenziamento disciplinare - Compilazione irregolare degli scontrini di vendita - Condotta negligente della cassiera - Contestazione disciplinare - Prova

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza del 10/10/2013 - 13/11/2013, la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello principale proposto dalla società A. s.p.a. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Piacenza che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato il 10 dicembre 2009 a R.L., condannandola a reintegrare la dipendente nel posto di lavoro e a risarcirle i danni consequenziali. Nel contempo la stessa Corte ha dichiarato assorbito l’appello incidentale condizionato proposto dalla lavoratrice.

Il licenziamento era stato intimato sulla base dell’assunto che la lavoratrice non si era limitata a compilare irregolarmente tre scontrini di vendita, dalla medesima annullati per simulare operazioni commerciali non perfezionate, ma si era appropriata indebitamente delle corrispondenti somme di denaro relative a tre registrazioni di cassa eseguite nei giorni 19, 20 e 25 novembre 2009.

La Corte bolognese, nel condividere la decisione del primo giudice, ha spiegato che sarebbe stato onere della datrice di lavoro provare, non solo, la non veritiera compilazione dei tre scontrini di vendita, ma anche che la dipendente si era materialmente appropriata delle somme relative alle tre operazioni di vendita di cui ai predetti scontrini. Invece, non era stato fornito alcun elemento di prova circa i controlli sulle giacenze di cassa affidata alla R. al termine del suo turno di lavoro in occasione delle tre giornate di cui alla contestazione disciplinare, con la conseguenza che, pur volendosi configurare una condotta negligente della cassiera, non emergeva, in ogni caso, la sussistenza di un comportamento doloso che avrebbe dovuto caratterizzare l’addebito disciplinare.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società A. s.p.a. con tre motivi.

Resiste con controricorso L.R., la quale propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi, al cui accoglimento si oppone la predetta società.

Le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c.

1. Col primo motivo del ricorso principale, proposto per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., la società rileva che l’assenza di differenze di cassa rappresentava una circostanza incontestata ed anzi confermata dalla stessa R., sicché il giudicante avrebbe dovuto porla a fondamento della decisione, mentre, al contrario, aveva finito per individuare un onere probatorio non assolto dalla datrice di lavoro. In pratica, secondo la tesi della ricorrente principale, se il denaro versato dagli agenti della società investigativa "L.S." per gli acquisti effettivamente eseguiti non risultava essere entrato nella cassa del supermercato gestita dalla suddetta dipendente a fronte dei tre scontrini annullati ne scaturiva la conseguenza che la datrice di lavoro non aveva null’altro da dimostrare.

Il motivo è infondato.

Invero, con corretta argomentazione logico-giuridica la Corte territoriale ha spiegato che, a fronte della dedotta e comprovata operazione di annullamento degli scontrini di vendita emessi in occasione degli acquisti eseguiti dagli agenti investigativi, che in tal modo non risultavano essere stati contabilmente perfezionati, occorreva che, ai fini legittimità del licenziamento, basato sul fatto che la lavoratrice non si era limitata a compilare irregolarmente i tre scontrini di vendita, essendosi appropriata indebitamente delle relative somme di denaro, la datrice di lavoro avrebbe dovuto fornire la prova di tale indebito trattenimento di somme da parte della dipendente. Ciò, ha aggiunto la Corte, avrebbe potuto essere dimostrato attraverso delle mirate verifiche di cassa rientranti nei poteri datoriali che, in realtà, la società non aveva fatto mai eseguire, per cui la contestata appropriazione indebita di denaro era rimasta sfornita di prova.

Ne consegue che nel ragionamento della Corte di merito non è data ravvisare alcuna violazione del principio del riparto degli oneri probatori e che la specifica "ratio decidendi" posta a base della decisione di rigetto del gravame rimane insuperata, in quanto non scalfita dalle doglianze espresse col presente motivo.

2. Col secondo motivo del ricorso principale è dedotta l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con riferimento alla circostanza in base alla quale era stato dimostrato che il controllo delle giacenze di cassa veniva effettuato direttamente dalla cassiera alla fine del proprio turno di lavoro con redazione del relativo verbale.

3. Col terzo motivo del ricorso principale, formulato per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ci si duole della contraddittorietà della motivazione in ordine al fatto che, da una parte, era stato dedotto che la cassiera redigeva la distinta di versamento giornaliera, per cui in occasione degli episodi oggetto d’addebito era stato accertato che tre scontrini erano stati annullati senza versamento nella cassa dell’esercizio commerciale, e che, dall’altra, i testi della società investigativa avevano confermato di aver comprato la merce descritta e di averla portata via dopo averla pagata, per cui la Corte avrebbe dovuto trarne la conseguenza che vi era stata una indebita appropriazione della dipendente.

Osserva la Corte che il secondo ed il terzo motivo, dedotti entrambi per vizi di motivazione in relazione alla stessa fattispecie, possono essere esaminati congiuntamente.

Orbene, entrambi i motivi sono inammissibili.

Invero, la nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. n. 83 del 22.6.2012, convertito nella legge n. 134 del 7.8.2012, applicabile "ratione temporis" nella fattispecie, prevede che l’omesso esame deve riguardare un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Al riguardo si è già statuito (Cass. Sez. 6 - 3, n. 12928 del 9/6/2014) che "in tema di ricorso per cassazione, dopo la modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. ad opera dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili."

Nel sistema l'intervento di modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un'ulteriore sensibile restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto. Invero, si è affermato (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) essersi avuta, con la riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Per di più, dopo la ricordata riforma è impossibile ogni rivalutazione delle questioni di fatto in ipotesi di c.d. doppia conforme sul punto, come stabilisce l'art. 348 ter c.p.c., comma 4, a mente del quale, "quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4)"

Ne consegue che la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito è ormai sindacabile in sede di legittimità soltanto ove la motivazione al riguardo sia viziata da vizi giuridici, oppure se manchi del tutto, oppure se sia articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili.

Ma è evidente che, nella specie, la valutazione del materiale istruttorio eseguita dalla Corte di merito non è affetta da alcuna di queste ultime anomalie, avendo il giudice d’appello espresso in modo chiaro e comprensibile i motivi a sostegno della sua ricostruzione in punto di fatto in ordine all’accertamento della mancata dimostrazione dell’addebito disciplinare mosso alla lavoratrice ai fini del suo licenziamento.

In definitiva, alla luce di novellato disposto di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente non prospetta fatti decisivi, la cui valutazione avrebbe comportato di sicuro un diverso esito del giudizio, posto che le operazioni di chiusura giornaliera di cassa non impedivano alla società di effettuare nel suo interesse le opportune verifiche nel senso indicato dai giudici d’appello.

In definitiva, il ricorso principale va rigettato.

Rimane, pertanto, assorbita la disamina del ricorso incidentale proposto solo in via condizionata sulle seguenti questioni: Mancata specificità della contestazione disciplinare; eccepita incompletezza dell’istruttoria disciplinare; mancata specificazione dei motivi del licenziamento; mancanza di prova che gli agenti investigatori fossero muniti della licenza di P.S.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente principale e vanno liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 3000,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.