Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 03 settembre 2015

Individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e definizione dei relativi compiti

 

Art. 1

 

1. Il presente decreto individua l'articolazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e ne definisce i relativi compiti, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, concernente l'individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Art. 2

 

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono articolate in 87 uffici di livello dirigenziale non generale, la cui titolarità viene conferita mediante l'attribuzione dei relativi incarichi ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'ambito territoriale di competenza delle Ragionerie territoriali dello Stato si riferisce al territorio delle province riportato nella denominazione dell'organo medesimo, salvo quanto previsto dall'art. 5, relativamente alle funzioni esercitate dalle Ragionerie territoriali presso ciascun capoluogo di regione, e dall'art. 6, relativamente ai procedimenti amministrativi sanzionatori per violazione delle disposizioni antiriciclaggio.

4. L'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attività delle Ragionerie territoriali.

 

Art. 3 (1)

 

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Agrigento, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno/Fermo, Bari/Barletta-Andria-Trani, Bologna, Bolzano, Brindisi, Caltanissetta/Enna, Caserta, Catania, Catanzaro/Crotone, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Firenze/Prato, Foggia, Genova, L'Aquila, La Spezia, Lecce, Livorno, Lucca/Massa-Carrara, Macerata, Messina, Milano/Monza e Brianza, Modena, Napoli, Novara/Verbano-Cusio-Ossola, Nuoro-Ogliastra, Palermo, Pavia/Lodi, Pesaro-Urbino, Reggio Calabria/Vibo Valentia, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Sassari/Olbia-Tempio, Taranto, Teramo, Trapani, Trento, Varese, Venezia, Vercelli/Biella, Verona, Vicenza, a ciascuna delle quali è preposto un direttore, hanno ognuna un'unica sede.

2. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Alessandria/Asti, Avellino/Benevento, Bergamo/Brescia, Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano/Oristano, Campobasso/Isernia, Como/Lecco/Sondrio, Forli-Cesena/Rimini/Ravenna, Frosinone/Latina Mantova/Cremona, Padova/Rovigo, Parma/Piacenza, Perugia/Terni, Pescara/Chieti, Pisa/Pistoia, Potenza/Matera, Savona/Imperia, Siena/Grosseto, Siracusa/Ragusa, Torino/Aosta, Treviso/Belluno, Trieste/Gorizia, Udine/Pordenone, Viterbo/Rieti a ciascuna delle quali è preposto un direttore, sono costituite da un'unica unità organizzativa articolata in due sedi situate in ognuna delle due province cui si riferisce il relativo ambito territoriale di competenza.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 8 giugno 2017, a decorrere dal 1° ottobre 2017; successivamente sostituito dall’art. 4, comma 1, D.M. 19 ottobre 2018, a decorrere dal 16 gennaio 2019.

 

 

Art. 4

 

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono le seguenti attività:

a) controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

b) tenuta delle scritture contabili e registrazione degli impegni di spesa;

c) controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

d) controlli successivi sui rendiconti dei Commissari straordinari nominati con ordinanze di protezione civile;

e) vigilanza delle entrate dello Stato e relative contabilizzazioni, attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea;

f) vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio mobiliare e immobiliare dello Stato, tenuta e aggiornamento dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

g) valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato; scritture inventariali; verifiche amministrativo-contabili a funzionari delegati e consegnatari;

h) vigilanza sull'attività dei revisori delle istituzioni scolastiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche;

i) conto annuale delle spese del personale, contabilità interna, controllo di gestione, logistica, sicurezza, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico, ferme restando le competenze attribuite in materia al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dalle vigenti disposizioni di organizzazione;

l) attività in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato;

m) svolgimento delle funzioni previste dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010;

n) procedimenti amministrativi sanzionatori per violazione delle disposizioni antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 27 novembre 2007, n. 231;

o) adempimenti in materia di certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 come convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

p) ogni altra attività attribuita dalle disposizioni normative vigenti o delegata dai Dipartimenti centrali.

2. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organizzate nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di controllo e funzioni di amministrazione attiva.

3. Le Ragionerie territoriali dello Stato, laddove richiesto, collaborano con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per l'esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie e per lo svolgimento delle funzioni di autorità di audit di fondi comunitari, nonché per i compiti di organismo nazionale di coordinamento delle funzioni di audit degli interventi cofinanziati dall'Unione europea.

 

Art. 5

 

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato presso ciascun capoluogo di regione svolgono le seguenti attività su base regionale:

a) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 e acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie territoriali presenti nell'ambito regionale;

b) la rappresentanza e difesa in giudizio nelle funzioni di cui alle lettere a) e c) dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, limitatamente ai giudizi di primo grado dinanzi alle sezioni regionali della Corte dei conti;

c) le funzioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 e le attività connesse ai relativi procedimenti contenziosi;

d) le funzioni di cui alla lettera j) dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010. Si applica comunque quanto previsto dalla tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 relativo alla rideterminazione delle competenze territoriali delle Commissioni mediche di verifica.

2. Le modalità attuative relative allo svolgimento delle attività di cui alle lettera a), b) e c) del comma 1 sono definite con apposite circolari.

3. In relazione alle attività di cui al comma 1, lettere b), c) e d), rimane fermo quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010.

4. Le funzioni di cui al comma 1, con esclusione della lettera d), sono svolte, nel rispettivo ambito provinciale, dalle Ragionerie territoriali aventi sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Art. 6

 

1. Le funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, di cui all'art. 4, comma 1, lettera n) del presente decreto, sono esercitate dalle Ragionerie territoriali dello Stato individuate nella tabella allegata al presente decreto, con riferimento agli ambiti territoriali ivi indicati.

2. Lo svolgimento delle predette funzioni è affidato al direttore della Ragioneria territoriale dello Stato.

 

Art. 7

 

1. Nelle Ragionerie territoriali dello Stato articolate in più uffici di livello dirigenziale non generale, il direttore è responsabile del regolare adempimento di tutte le funzioni proprie della Ragioneria territoriale.

 

Art. 8

 

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Roma, Milano/Monza Brianza, Napoli si articolano ognuna in tre uffici di livello dirigenziale non generale, compreso quello del direttore.

2. Gli uffici sono di seguito indicati con le relative attribuzioni, ferme restando, per le attività di cui all'art. 4, comma 1, lett. i), le competenze attribuite in materia al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dalle vigenti disposizioni di organizzazione:

Ufficio del direttore

Gestione delle risorse umane e strumentali, conto annuale delle spese del personale, contabilità interna, controllo di gestione, logistica, sicurezza, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico. Procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio. Attività di cui all'art. 4, comma 3 e all'art. 5, comma 1 del presente decreto. Attività di segreteria delle Commissioni mediche di verifica. Adempimenti in materia di certificazione dei crediti e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento. Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; verifiche periodiche d'istituto; verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc..

Ufficio I

Attività in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato e attività previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, con esclusione di quelle direttamente attribuite al direttore.

Ufficio II

Conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato; vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche. Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato; attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea; attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato; raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato; attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali. Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Concorso all'attività di analisi e revisione della spesa ai sensi dell'art. 25, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

 

Art. 9

 

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani, Bologna, Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano/Oristano, Firenze/Prato, Palermo, Torino/Aosta sono articolate ognuna in due uffici dirigenziali di livello non generale, compreso quello del direttore. (1)

2. Gli uffici sono di seguito indicati con le relative attribuzioni, ferme restando, per le attività di cui all'art. 4, comma 1, lett. i), le competenze attribuite in materia al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dalle vigenti disposizioni di organizzazione:

Ufficio del direttore

Gestione delle risorse umane e strumentali, conto annuale delle spese del personale, contabilità interna, controllo di gestione, logistica, sicurezza, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico. Procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, laddove attribuiti alla Ragioneria territoriale. Attività di cui all'art. 4, comma 3 e all'art. 5, comma 1 del presente decreto. Attività di segreteria delle Commissioni mediche di verifica. Adempimenti in materia di certificazione dei crediti e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento. Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Concorso all'attività di analisi e revisione della spesa ai sensi dell'art. 25, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; verifiche periodiche d'istituto; verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc..

Ufficio I

Conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato; vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche. Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato; attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea; attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato; raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato; attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali. Attività in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato e attività previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, con esclusione di quelle direttamente attribuite al direttore.

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(1) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.M. 8 giugno 2017, a decorrere dal 1° ottobre 2017; successivamente sostituito dall’art. 4, comma 2, D.M. 19 ottobre 2018, a decorrere dal 16 gennaio 2019.

 

Art. 10 (1)

 

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Agrigento, Alessandria/Asti, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno/Fermo, Avellino/Benevento, Bergamo/Brescia, Bolzano, Brindisi, Caltanissetta/Enna, Campobasso/Isernia, Caserta, Catania, Catanzaro/Crotone, Como/Lecco/Sondrio, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Foggia, Forli-Cesena/Rimini/Ravenna, Frosinone/Latina, Genova, L'Aquila, La Spezia, Lecce, Livorno, Lucca/Massa-Carrara, Mantova/Cremona, Macerata, Messina, Modena, Novara/Verbano-Cusio-Ossola, Nuoro-Ogliastra, Padova/Rovigo, Parma/Piacenza, Pavia/Lodi, Perugia/Terni, Pesaro-Urbino, Pescara/Chieti, Pisa/Pistoia, Potenza/Matera, Reggio Calabria/Vibo Valentia, Reggio Emilia, Salerno, Sassari/Olbia-Tempio, Savona/Imperia, Siena/Grosseto, Siracusa/Ragusa, Taranto, Teramo, Trapani, Trento, Treviso/Belluno, Trieste/Gorizia, Udine/Pordenone, Varese, Venezia, Vercelli/Biella, Verona, Vicenza, Viterbo/Rieti, sono costituite da un unico ufficio dirigenziale non generale cui è preposto il direttore.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 8 giugno 2017, a decorrere dal 1° ottobre 2017; successivamente sostituito dall’art. 4, comma 3, D.M. 19 ottobre 2018, a decorrere dal 16 gennaio 2019.

 

Art. 11

 

1. Tutti gli uffici dirigenziali sono articolati in servizi con atto del direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, sulla base delle indicazioni che saranno diramate con apposita circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per le materie di competenza, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure;

b) più efficace espletamento delle attività di competenza;

c) miglior utilizzo delle risorse umane;

d) più efficiente erogazione dei servizi all'utenza.

 

Art. 12

 

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Tabella 1

(Allegato all’art. 6, comma 1)

 

RTS

Ambito territoriale

Genova Liguria
Bolzano Trentino Alto Adige
Verona Verona, Vicenza, Padova, Rovigo (zona sud/ovest)
Venezia Venezia, Treviso, Belluno (zona nord/est)
Bologna Emilia Romagna e Marche
Firenze/Prato Toscana
Roma Roma, Rieti, Viterbo (zona centro/nord)
Latina Latina, Frosinone (zona sud)
Napoli Napoli, Avellino, Benevento, Caserta (zona centro/nord)
Salerno Salerno e Basilicata
Bari Puglia e Molise
Cosenza /Crotone Cosenza, Crotone, Catanzaro (zona nord)
Reggio Calabria/Vibo Valentia Reggio Calabria, Vibo Valentia (zona sud)
Catania Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa (zona sud/est)
Messina Messina, Caltanissetta/Enna, Palermo, Trapani (zona centro/nord)
Torino Piemonte e Valle d'Aosta
Cagliari Carbonia Iglesias/Medio Campidano Cagliari, Oristano (zona sud/ovest)
Sassari Sassari, Nuoro (zona nord/est)
Perugia/Terni Umbria
L'Aquila Abruzzo
Milano Lombardia
Udine/Pordenone Friuli Venezia Giulia

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 26 gennaio 2016, n. 20.