Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 gennaio 2016, n. 1241

Lavoro - Mansioni e livelli - Differenze retributive

 

Svolgimento del processo

 

1. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 27 febbraio 2009, ritenuto legittimo, in fase di prima applicazione del CCNL 1998-2001, l’inserimento degli addetti alla vigilanza (ex VI livello) nell’area B3, sulla scorta della relativa tabella B, condannava il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a pagare in favore di Q.V. differenze retributive tra la posizione B3 - nella quale il Q., già addetto alla vigilanza, era stato inquadrato a seguito dell’accorpamento disposto dal CCNL comparto Ministeri 1998-2001 - e quella C2, in ragione dell’espletamento di mansioni superiori, oltre accessori.

2. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 2478/11, accoglieva in parte l’appello del suddetto Ministero. Per l’effetto, condannava il suddetto Ministero a pagare al Q. le differenze retributive tra l’area B, posizione economica B3 e l’area funzionale C, posizione economica C1, del CCNL di comparto.

3. Per la cassazione della sentenza resa in appello ricorre Q.V. prospettando due motivi di ricorso.

4. Resiste il Ministero del lavoro e politiche sociali con controricorso e ricorso incidentale, articolato in un motivo.

5. Il Q. ha depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica.

 

Motivi della decisione

 

1. Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza di appello.

1.1. Ha priorità logico giuridica l’esame del ricorso incidentale.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale il Ministero ha dedotto violazione degli artt. 13 e 16 del CCNL comparto Ministeri 1998-2001; dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, del DPR n. 1219 del 1984; dell’art. 3, punto 4, lettera q), del CCNL del Ministero del lavoro 1998-2001.

Assume il ricorrente che il lavoratore correttamente è stato inquadrato in B3, livello al quale corrisponde l’attività svolta, per cui non potevano essere riconosciute differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori.

1.2. Il motivo non è fondato.

Occorre ricordare che questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 16038 del 2010, cui adde Cass., n. 4273 del 2011, ha affermato che «in tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva nel settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 45 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo».

Le S.U., nell’enunciare il principio, hanno ritenuto la validità della collocazione in area B posizione economica 3, del personale già inquadrato nella soppressa 6^ qualifica funzionale, conformemente alle previsioni della tabella di corrispondenza del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il triennio 1998/2001.

La Corte di Appello di Lecce, si è attenuta a tale principio ritenendo corretto l’inquadramento in B3, e, quindi, nel vagliare la ulteriore domanda relativa allo svolgimento delle mansioni superiori ai fini del riconoscimento delle differenze retributive, ha esaminata la disciplina del CCNL e della contrattazione integrativa nel quadro del disposto di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, ritenendo sussistente lo svolgimento continuativo e sistematico di mansioni ispettive riconducibili non all’area B3, ma all’area C.

Sul riconoscimento della posizione economica C1, anziché C2, come si vedrà verte il ricorso principale

1.3. Il ricorso incidentale deve essere rigettato.

2. Con il ricorso principale sono dedotti i seguenti motivi di impugnazione.

2.1. Violazione della normativa contrattuale, all. A, CCNL 1998-2001, scheda 10, area funzionale C, posizione economica C2. Erronea applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, n. 3, cpc.

Il ricorrente richiama le declaratorie contrattuali relative alla area funzionale C di cui al CCNL comparto Ministeri 1998-2001, contestando che le mansioni ispettive accertate fossero riconducibili alla posizione C1, come affermato dalla Corte d’Appello, atteso che si riferiscono alla stessa "attività istruttorie che non abbiano rilevanza esterna", mentre il Q. compiva, in particolare, autonomamente accertamenti, redazione e sottoscrizione verbali.

2.2. Omessa valutazione di documenti in atti ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione all’art. 360, n. 5, cpc.

Il ricorrente richiama documentazione in atti che avrebbe dovuto indurre a ritenere lo svolgimento di attività ispettiva di cui all’area C, posizione C2.

In particolare, la Corte d’Appello non aveva attributo rilievo alla documentazione dalla quale risultava che il Q. non solo formalizzava e firmava autonomamente gli atti ispettivi effettuati, formando ed esternalizzando la volontà autoritativa dell’amministrazione, ma controfirmava quelli (dal 2008) degli accertatori del lavoro rendendo validi i relativi verbali.

Richiamava, altresì, il ricorrente le testimonianze rese in primo grado dai testi D.C. e P., di cui alla sentenza di primo grado, secondo i quali il Q. compiva atti aventi rilevanza esterna, assumendosi la responsabilità di decidere se sussistesse o meno l’opportunità di avvalersi di specifiche facoltà di diffida al fine di ottenere la regolarizzazione delle inadempienze e formalizzando l’atto in apposita prescrizione. Riportava, altresì, la testimonianza del teste T.F. che riferiva, tra l’altro, che il Q. si occupava di tutto ciò che riguardava gli accertamenti che si svolgono presso aziende.

2.3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati per quanto di ragione.

2.4. Occorre premettere che nell’area B3 è inquadrato il «lavoratore che, nei diversi settori di competenza, elabora dati e situazioni complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche, rilascia copie, estratti e certificati, esplica attività di segreteria in commissioni, attività di istruttoria sulla base di procedure predefinite», mentre nei contenuti professionali C1 rientra il «lavoratore che può coordinare o dirigere unità senza rilevanza esterna nei diversi settori di competenza provvedendo agli adempimenti previsti nell’ambito di normative generali, emana direttive ed istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati», e nei contenuti professionali C2 rientrano i «lavoratori che dirigono o coordinano unità organiche anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo lo svolgimento dell’attività di competenza, ovvero che svolgono attività ispettive, di valutazione, di controllo, di programmazione e di revisione o, ancora, che effettuano studi ed analisi, svolgono attività di ricerca, studio e consulenza».

Tenuto conto che nell’interpretazione del contratto collettivo, è necessario procedere, ai sensi dell’art. 1363 cc, al coordinamento delle varie clausole contrattuali, anche quando l’interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole, senza residui di incertezza, poiché l’espressione "senso letterale delle parole" deve intendersi come riferita all’intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale e non già limitata ad una parte soltanto, qual è una singola clausola del contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e confrontare fra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato, tenendo altresì conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass., n. 19779 del 2014), correttamente la Corte d’Appello ha affermato che il criterio differenziale tra C1 e C2 non va rintracciato nell’autonomia operativa, ma nella capacità decisionale in ordine agli obiettivi, cui si riconnette un più elevato livello di responsabilità, e nel compito di programmare l’attività ispettiva.

Le deduzioni contenute nel ricorso principale circa l’esclusivo rilievo, ai fini del riconoscimento della posizione economica C2 della rilevanza esterna dell’attività svolta, pertanto non possono essere condivise. Tuttavia, il ricorso deve essere accolto in quanto la sentenza d’Appello non ha esposto in modo adeguato le ragioni per le quali nell’attività svolta dal ricorrente, come risultante dalle prove documentali e per testi in atti, richiamate nel ricorso, non fosse ravvisabile capacità decisionale in ordine agli obiettivi, non essendo a tali fini esaustiva l’affermazione circa la necessaria controfirma di un ispettore C2 dei verbali conclusivi dell’indagine redatti dal Q., peraltro contraddetta, in particolare, dal richiamo di n. 21 verbali d’ispezione e relative diffide effettuate e sottoscritte solo dal Q. (pag. 7 ricorso incidentale).

3. Il ricorso principale deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione.

La sentenza della Corte d’Appello di Lecce deve essere cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari anche per le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Bari.