Prassi - FONDAZIONE STUDI CDL - Circolare 18 gennaio 2016, n. 3

Disabili: come cambia il collocamento

 

Disabili: edili e autisti fuori dalla base occupazionale

Il D. Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015 pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23 settembre 2015 (supplemento ordinario n. 53) in vigore dal 24 settembre 2015, recependo quanto previsto dalla Legge n.183/2014 in materia di disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, ha modificato le regole del collocamento mirato per i lavoratori disabili contenute nella Legge 12 marzo 1999 n. 68. Proprio a causa di tali innovazioni si sono rese necessarie azioni di adeguamento dei sistemi informatici, regionali e nazionale, che supportano l’invio del prospetto informativo la cui scadenza è ordinariamente fissata al 31 gennaio di ogni anno. In conseguenza di ciò la Direzione Generale per i sistemi informativi, l’innovazione tecnologica e la comunicazione, con la nota del 30 dicembre 2015 prot. N. 33/6725, ha reso noto che limitatamente all’anno 2015 la scadenza per l’inoltro, con sistemi telematici, del prospetto è programmata al 29 febbraio 2016.

La novella normativa, pur incidendo in modo significativo sulla decorrenza degli obblighi di assunzione, continua però a prevedere specifiche esclusioni dalla base occupazionale del personale di cantiere e personale viaggiante nel settore dell’autotrasporto introducendo nel contempo un contributo esonerativo per i datori di lavoro che occupano personale addetto in particolari lavorazioni.

Il presente approfondimento analizza le modifiche in materia di computo, esoneri ed esclusioni.

 

Quote di riserva: decorrenza obblighi assunzione

Una delle principali novità riguarda la modifica dell’art 3 della Legge n. 68/1999 in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, che anticipa l'obbligo di assunzione del lavoratore disabile scatterà contestualmente al raggiungimento del limite di 15 dipendenti computabili, non essendoci più vincolo legato ad una nuova assunzione dopo il raggiungimento della suddetta soglia minima (15 dipendenti).

Pertanto i datori di lavoro pubblici e privati saranno tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti a categorie protette previste dall'articolo 1 della Legge n. 68/1999 nelle seguenti misure: il sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti (oltre all’1% riservato a vedove, orfani o profughi), due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti ed un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Tale modifica è previsto che abbia decorrenza a 1° gennaio 2017. Sempre con decorrenza 01/01/2017 le medesime disposizioni si applicano anche a partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni non lucrative.

Considerando che sono le dimensioni aziendali legate al numero dei dipendenti in forza ad imporre o meno l’obbligo di assunzione tramite collocamento mirato, è importante ricordare le modalità di computo nonché alcuni casi di esclusione legati alla tipologia dell’attività esercitata, ritenuti particolarmente pericolosi e non adatti all’inserimento di persone disabili.

 

I criteri di computo

Per quanto riguarda i criteri di computo della quota di riserva agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, vanno conteggiati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, mentre non sono computabili i lavoratori assunti ai sensi della stessa Legge n. 68/1999, per espressa previsione del comma 1 dell'art. 4:

- i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi; per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell'arco dell'anno solare, anche non continuative;

- i soci di cooperative di produzione e lavoro,

- i dirigenti,

- i lavoratori assunti con contratto di inserimento,

- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione,

- i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero,

- i soggetti impegnati in LSU, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni,

- gli apprendisti,

- lavoratori assunti in sostituzione di altri dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Sono altresì esclusi i soggetti diversi dai lavoratori subordinati (associati in partecipazione, tirocinanti, stageurs, collaboratori coordinati e continuativi).

I lavoratori in forza a tempo parziale, vanno computati per la quota di orario effettivamente svolto (art. 4, co. 2, Legge n. 68/1999). A tal fine il computo va effettuato tenendo conto dell’orario individuale complessivo di tutti i lavoratori a tempo parziale rapportando il risultato con l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno, con arrotondamento all'unità superiore delle eventuali frazioni superiori al 50% (circ. Ministero del Lavoro n. 46/2001, art.9 D.Lgs. n. 81/2015).

Sono esclusi inoltre lavoratori che siano divenuti inabili nel corso del rapporto di lavoro per infortunio o malattia, a condizione che sia accertata con visita medica la riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% e tale riduzione non sia dovuta a inadempimento da parte del datore oltre che i lavoratori divenuti inabili per infortunio sul lavoro o malattia professionale con un grado di invalidità superiore al 33%, sempre che il datore di lavoro non venga ritenuto responsabile dell'accaduto.

Rimangono altresì esclusi dal computo di cui all’art. 3:

- i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre per quanto concerne il personale viaggiante e navigante;

- i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere (compresi quelli direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere) e gli addetti al trasporto del settore;

- i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto;

- i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell’autotrasporto limitatamente al personale viaggiante.

Quindi le predette categorie di lavoratori appartenenti a settori ritenuti ad alto rischio assicurativo quali i trasporti aereo, marittimo e navale, l’edilizia, impianti a fune ed autotrasporto rimangono sempre esclusi dalla base occupazionale ai fini del computo della quota di riserva, non avendo il decreto legislativo n. 151/2015, entrato in vigore al 24 settembre 2015, modificato questa parte della disciplina del collocamento mirato.

L’art. 4 del D. Lgs. n. 151/2015 è intervenuto aggiungendo ai soggetti esclusi dalla base di computo (inserendo all’articolo 4 della L. n. 68/1999 il nuovo comma 3bis) anche i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, i quali vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.

 

Esclusioni ed esoneri parziali

Per quanto riguarda esclusioni ed esoneri parziali, l’art 5 del D.Lgs. 151/2015 è intervenuto a modifica dello stesso art. 5 della Legge n. 68/1999 limitandosi a sopprimere l’ultimo periodo del comma 2 ed aggiungendo il comma 3bis.

E’ però da rilevare come, a differenza di quanto normato in precedenza, il nuovo comma 3bis, introdotto dal decreto in commento al medesimo art. 5 Legge n. 68/1999, consente poi ai datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, di autocertificare l’esonero dall’obbligo per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Essendo una disposizione che sostituisce la precedente, non è quindi interpretativa, non può avere effetto retroattivo.

Va poi ricordato che il Ministero del Lavoro con la circolare n. 77 del 06/08/2001 aveva precisato che in caso di appalto in cui l’impresa subentrante incrementa il personale occupato, i lavoratori neo acquisiti non vengono considerati ai fini del computo della quota d'obbligo di lavoratori disabili e per la relativa copertura si dovrà tenere conto dell'organico già in servizio presso l'impresa medesima al momento dell'acquisizione dell'appalto, confermando peraltro la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall'impresa cessata, a norma di legge.

Altra limitazione è data dalla possibilità di richiedere un esonero parziale concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, di presentare apposita domanda su cui indicare:

1) l’attività aziendale, le caratteristiche dell'attività svolta, la consistenza di un eventuale lavoro esterno o articolato su turni, evidenziando la difficoltà di effettuare l'inserimento;

2) numero dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero;

3) la stabilità sul territorio delle unità operative interessate.

E’ pertanto necessario attestare almeno la faticosità della prestazione richiesta, piuttosto che la pericolosità connaturata al tipo di prestazione dell’attività e le particolari modalità di svolgimento del lavoro.

L’esonero massimo concesso (previo versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di uno specifico contributo esonerativo) sarà del 60% della quota di riserva elevabile fino all'80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato, a seconda della rilevanza delle caratteristiche dell'attività aziendale.

Il successivo comma 8ter consente ai datori di lavoro pubblici di assumere nella stessa unità produttiva un numero di lavoratori disabili superiore a quello prescritto, compensandoli con il minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione.

 

Allegato

 

ASSUNZIONI OBBLIGATORIE E QUOTE DI RISERVA ART. 3 Legge n. 68/1999: TABELLA BASE DI COMPUTO

 

Settori esclusi art. 5 c.2 Legge 68/1999 per alto rischio assicurativo
Trasporto aereo, navale e marittimo Edilizia Impianti a fune Autotrasporto
TIPOLOGIA DI LAVORATORI SI NO (A) (B) (C) (D)
A TEMPO INDETERMINATO X NO NO NO NO
A TEMPO DETERMINATO < SEI MESI X        
A TEMPO DETERMINATO > SEI MESI X NO NO NO NO
A TEMPO DETERMINATO (IN SOSTITUZIONE) X        
LAVORATORI GIA' DISABILI PRIMA DELL'ASSUNZIONE (1) X        
STAGIONALI CON ATTIVITA' LAVORATIVA > SEI MESI (2) X        
STAGIONALI CON ATTIVITA' LAVORATIVA < SEI MESI (2) X        
PART TIME (in proporzione all'orario svolto) (3) X        
DIRIGENTI X        
DISABILI A DOMICILIO (4) X        
LAVORANTI A DOMICILIO X        
APPRENDISTI X        
LAVORO INTERMITTENTE (5) X        
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE X        
CO.CO.CO. X        
CO.CO.PRO. X        
LAVORATORI ASSENTI e SOSTITUITI X        
LAVORATORI ASSENTI e NON SOSTITUITI X NO NO NO NO
DISABILI GIA' IN FORZA X        
DISTACCATI DA ALTRA IMPRESA X        
DISTACCATI PRESSO ALTRA IMPRESA X NO NO NO NO
CONTRATTI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO X        
COLLABORATORI FAMILIARI X        
SOMMINISTRATI A TERMINE E TEMPO INDETERMINATO X        
STAGISTI X        
SOCI X        
SOCI DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO X        
TELELAVORO X        
DISABILI CON TELELAVORO (4) X        
LAVORATORI ALL'ESTERO X        
LAVORATORI TRASFERITI AD ALTRA UNITA' PRODUTTIVA X NO NO NO NO
L.S.U. ART. 7 D.Lgs. 81/2000 X        
LAVORATORI DIVENUTI DISABILI IN COSTANZA RAPPORTO (6) X        
LAVORATORI ADERENTI A PROGRAMMI DI EMERSIONE (7) X        

 

 

 

1) nuovo comma 3 bis art. 4 Legge n. 68/1999

2) Per i datori di lavoro che svolgono attività stagionale, sono esclusi dalla base di computo per la determinazione della quota di riserva, i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa, nell'arco dell'anno solare, anche se non continuativamente, per un periodo complessivo di sei mesi calcolato sulla base delle corrispondenti giornate lavorative.

3) per la quota di orario effettivamente svolto (art. 4, co. 2, legge n. 68/1999), arrotondato all'unità superiore delle frazioni superiori al 50%;

4) Art. 4 c. 3 Legge 68/1999

5) per la quota di orario effettivamente svolto (art. 18, D.Lgs. n. 81/2015)

6) Art. 4 c.4 Legge 68/1999.

Condizioni

a) venga accertata con visita medica la riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%;

b) tale riduzione non sia dovuta a inadempimento da parte del datore delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

7) Art. 1, comma 4-bis, legge 18 ottobre 2001, n. 383,

A = limitatamente al personale viaggiante e navigante

B = limitatamente al personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore (compreso il personale addetto ai montaggi industriali o impiantistici e nelle manutenzioni svolte in cantiere).

C = limitatamente al personale adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.

D = limitatamente al personale viaggiante

 

Esempi di esclusione dalla base di computo

 

A) INDUSTRIA METALMECCANICA

 

  BASE DI COMPUTO
 OPERAI FULL TIME T. IND. N. 10 10
 IMPIEGATI FULL TIME T. IND. N. 4 4
 OPERAI PART TIME 50% N. 4 2
 APPRENDISTI N. 3 0
TOTALE N. 21 16 range da 15 a 35

 

B) IMPRESA COMMERCIO E TERZIARIO

 

  BASE DI COMPUTO
IMPIEGATI FULL TIME T. INDETERM. N. 27 27
DIRIGENTI N. 2 0
APPRENDISTI N. 5 0
TELELAVORO N. 5 5
SOMMINISTRATI A TERMINE N. 4 0
IMPIEGATI PART TIME 50% N. 6 3
LAV. FULL TIME ASSENTE NON SOST. N. 1 1
TOTALE N. 50 range da 36 a 50

 

C) INDUSTRIA LATERIZI

 

    BASE DI COMPUTO
DIRIGENTI N. 1 0
OPERAI FULL TIME T. IND. N. 7 7
IMPIEGATI FULL TIME T.IND. N. 4 4
IMP. PART TIME 60% N. 1,2 1
APPRENDISTI N. 2 0
LAVORANTI A DOMICILIO N. 1 0
OPERAI TRASF. ALTRA U.P. N. 1 1
OPERAIO FULL TIME T. DET. 8 MESI N. 1 1
TOTALE N. 18,2 14 range < 15 dip.ti

 

D) IMPRESA EDILE

    BASE DI COMPUTO
OPERAI FULL TIME T.IND. CANTIERE N. 10 0
OPERAI FULL TIME T.IND. TRASPORTO N. 2 0
OPERAI FULL TIME T.IND. MAN.CANT. N. 2 0
IMPIEGATI FULL TIME T.IND. N. 5 5
IMPIEGATI P.TIME 80% N. 1,6 2
APPRENDISTI N. 1 0
SOCI LAVORATORI N. 3 0
IMPIEGATO T. DETERM. 4 MESI N. 1 0
TOTALE N. 25,6 7 range < 15 dip.ti