Giurisprudenza - CONSIGLIO DI STATO - Sentenza 08 gennaio 2016, n. 32

Professionisti - Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili - Titolo spagnolo di "economista" - Non sufficiente per l’iscrizione all’albo

 

Fatto e diritto

 

1. Il dottor A.E.M.E. ha impugnato in sede giurisdizionale il provvedimento con il quale è stata respinta la sua domanda volta al riconoscimento del titolo professionale di "economista", conseguito in Spagna, quale titolo valido per l’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili in Italia.

2. Il T.A.R. del Lazio, con sentenza in forma semplificata emessa in sede di trattazione dell’istanza di sospensiva formulata in una al ricorso, ha accolto l’impugnazione considerando fondata e assorbente la censura relativa all’omissione del preavviso di rigetto, e quindi di violazione dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, nr. 241.

3. Avverso tale sentenza propone appello il Ministero della Giustizia, deducendo con unico articolato motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10-bis e 21-octies della legge nr. 241/90, degli artt. 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2005/36/CE, degli artt. 20, 21 e 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, nr. 206, e dell’art. 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005, nr. 139 (si assume, in estrema sintesi, che l’omissione del preavviso di rigetto non avrebbe nella specie portata invalidata, essendo il provvedimento di reiezione vincolato dall’assenza di una specifica formazione professionale post-laurea svolta in Spagna dall’istante).

4. L’appellato non si è costituito.

5. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2015, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, il Collegio ha dato rituale avviso della possibilità di immediata definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

6. Infatti, l’appello è manifestamente fondato.

7. Ed invero, il primo giudice ha basato l’accoglimento della domanda attorea sulla sola ritenuta sussistenza del vizio procedimentale di omissione della previa notificazione all’interessato del preavviso di rigetto; tuttavia, contrariamente a quanto affermato in sentenza, la Sezione è dell’avviso che nella specie potesse pacificamente trovare applicazione la causa di esclusione dell’annullabilità di cui all’art. 21-octies della legge nr. 241 del 1990.

Infatti, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, la direttiva comunitaria 2005/36/CE (trasposta nell’ordinamento nazionale dal sopra citato d.lgs. nr. 206 del 2007), sulla base della quale l’odierno appellato ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale conseguito in Spagna, è costantemente interpretata dalle stesse istituzioni europee nel senso di non consentire l’automatico riconoscimento di titoli conseguiti in altro Stato dell’Unione, qualora questo sia richiesto al fine di ottenere l’attribuzione di un titolo per il quale l’ordinamento nazionale richiede un esame o una formazione professionale specifica, ulteriore rispetto al diploma di laurea (cfr. Corte di giustizia UE, 29 gennaio 2009, C-311).

Orbene, non risulta contestato che il titolo di "economista" posseduto dall’originario ricorrente risulta conseguibile in Spagna sulla base della semplice laurea, senza necessità né di esame di abilitazione né di alcuna ulteriore formazione professionale: ne discende in modo pressoché vincolato l’impossibilità che tale titolo possa consentire in Italia l’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (per la quale, come è noto, nel nostro ordinamento non è sufficiente il mero possesso del diploma di laurea).

8. Alla luce dei superiori rilievi, s’impone la riforma della sentenza appellata con la conseguente reiezione del ricorso di primo grado.

9. Tenuto conto della peculiarità della vicenda esaminata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.