Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 23 dicembre 2015, n. 100585

Chiarimenti e precisazioni in merito alla circolare 9 ottobre 2015, n. 75445, recante "Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto legislativo n. 185/2000, Titolo I, Capo 0I (agevolazioni volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive) e indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni"

 

Con circolare 9 ottobre 2015, n. 75445 - come rettificata dalla circolare 28 ottobre 2015, n. 81080 - (di seguito, la "circolare") sono stati individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla misura di cui al Titolo I, Capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e sono state fornite le necessarie specificazioni e indicazioni operative per la concessione ed erogazione delle agevolazioni medesime.

Al fine di garantire la corretta applicazione delle indicazioni operative contenute nella circolare, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti interpretativi e precisazioni rispetto ad alcuni dei punti previsti nella circolare medesima:

a) con riferimento ai termini di apertura dello sportello, individuati dal punto 7.2 della circolare nel giorno 13 gennaio 2016, si precisa che il Soggetto gestore metterà a disposizione la procedura informatica per la presentazione delle domande di cui al punto 7.5 a partire dalle ore 12.00 della predetta data. Conseguentemente, al punto 7.2 della circolare, dopo le parole "possono essere presentate al Soggetto gestore a partire dal" sono aggiunte le seguenti: "le ore 12.00 del";

b) al punto 8.1, relativo al termine temporale di adozione della delibera di ammissione o di non ammissione, è aggiunto il seguente capoverso:

"Ferma restando la chiusura dello sportello disposta ai sensi del punto 7.3 nel caso in cui gli impegni derivanti dalle iniziative ammesse alle agevolazioni esauriscano le risorse disponibili, al fine di garantire la trasparenza e la migliore gestione delle attività amministrative, il Soggetto gestore provvederà a sospendere l’avvio delle attività di valutazione delle domande pervenute, dandone comunicazione ai soggetti proponenti ed adeguata evidenza sul proprio sito istituzionale, qualora le risorse finanziarie, pur non essendo state ancora integralmente impegnate, non siano sufficienti a coprire il fabbisogno potenziale derivante dall’eventuale ammissione alle agevolazioni delle domande in corso di istruttoria. Qualora si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie, il Soggetto gestore riavvierà le istruttorie per le domande sospese, secondo l’ordine cronologico di presentazione.";

c) con riferimento ai termini per la trasmissione della documentazione necessaria alla verifica tecnica ed alla stipula del contratto di finanziamento, si precisa che il termine di cui al punto 8.8 - pari a 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni - deve intendersi riferito alle sole società già costituite. Nel caso di società costituenda di cui al punto 3.3, la documentazione in questione deve essere trasmessa al Soggetto gestore entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, in analogia con il termine previsto per la dimostrazione dell’avvenuta costituzione della società e del possesso dei requisiti prescritti.

Conseguentemente:

c.1) al punto 8.8 della circolare dopo le parole: "di cui al punto 8.6", sono inserite le seguenti: "ovvero entro 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta ricezione nel caso di società costituenda di cui al punto 3.3";

c.2) al punto 3 dell’allegato n. 2 alla circolare (recante l’elenco degli oneri informativi), al paragrafo "Che cosa cambia per l’impresa", dopo le parole "ovvero entro" sono inserite le seguenti: "45 giorni dal predetto ricevimento in caso di società costituenda"; c.3) al punto 9.5, dopo le parole: "accesso alle agevolazioni", sono aggiunte le seguenti: ", nonché della documentazione di cui al punto 8.7".

d) al punto 9.2, relativo al termine temporale di conclusione della verifica tecnica, le parole:

"della comunicazione di cui al punto 8.6" sono sostituite dalle seguenti: "di ricezione, da parte del Soggetto gestore, della documentazione di cui al punto 8.7,";

e) al punto 12.1, relativo alle cause di revoca, alla lettera h) è aggiunto il seguente capoverso: "A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientra negli altri casi di revoca la perdita dei requisiti di cui al punto 3.1, lettera b), intervenuta tra la data di presentazione della domanda ed il terzo anno successivo alla data di completamento del programma di investimenti";

f) al punto 7 dell’allegato n. 2 alla circolare (recante l’elenco degli oneri informativi), al paragrafo "Che cosa cambia per l’impresa", secondo capoverso, le parole: "fino al quinto esercizio successivo" sono sostituite dalle seguenti: "fino al terzo esercizio successivo".