Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 28 dicembre 2015, n. 35

Lavori socialmente utili

 

Premessa e quadro normativo

 

A seguito della recente emanazione di disposizioni di legge in merito, si ritiene necessario - acquisito il parere dell'ufficio legislativo - provvedere con la presente circolare ad alcune precisazioni circa la disciplina attualmente applicabile ai lavoratori di socialmente utili individuati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 della platea storica (o c.d. bacino LSU nazionale). Si tratta, come noto, di soggetti che - alla data del 31 dicembre 1999, erano già impegnati in progetti di lavori socialmente utili e con un'anzianità di dodici mesi di permanenza in quelle attività nel periodo tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 - sono ancora utilizzati nel territorio delle Regioni in indirizzo, prevalentemente presso enti locali, con risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (già Fondo per l'occupazione) mediante apposite convenzioni stipulate annualmente con questo Ministero.

A tal fine, preliminarmente, si ritiene opportuno delineare il quadro normativo vigente in materia, richiamando:

- l'articolo 8 (Disciplina dell'utilizzo nelle attività) del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 recante Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

- il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 recante Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

- l'articolo 7 (Condizionalità) e l'articolo 11 (Decadenza) del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

- l'articolo 21 (Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito) e l'articolo 26 (Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito) comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 2015, n. 150 recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

 

Disciplina del rapporto di utilizzazione e del trattamento economico

 

Disciplina sanzionatoria

La disciplina generale applicabile ai suindicati lavoratori socialmente utili è recata dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e, soprattutto per quanto concerne il rapporto di utilizzazione e del trattamento economico, dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Infatti, nonostante il decreto legislativo n. 468 sia stato abrogato (ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. 150/2015) il citato articolo 8 è ancora vigente per espressa disposizione dell'articolo 26, comma 12 del decreto legislativo 19 settembre 2015, n. 150 (come modificato dall'art. 1-bis, comma 1, d.l. 154/2015) esclusivamente per i progetti di attività e lavori socialmente utili che - come quelli che impegnano i lavoratori del c.d. bacino nazionale a carico del predetto Fondo - "hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2" dello stesso articolo 26 e cioè della data della convenzione-quadro dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) sulla base della quale le Regioni e le Province Autonome interessate potranno dar corso ad attività, a fini di pubblica utilità, in cui impegnare i percettori di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

A proposito del rinvio, contenuto al comma 3 dell'articolo 8 citato, alle disposizioni in materia di indennità di mobilità per la disciplina degli aspetti relativi all'assegno per attività socialmente utili che non trovano già espressa regolamentazione, occorre precisare che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (data di abrogazione l'istituto della mobilità ai sensi dell'articolo 2, comma 71 della legge 28 giugno 2012, n. 92) lo stesso deve intendersi come rinvio alla disciplina della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) la quale, infatti, da quel momento è destinata a sostituire anche l'indennità di mobilità, configurandosi come strumento universale di sostegno al reddito collegato allo stato di disoccupazione.

Inoltre, con l'occasione, si ritiene opportuno ribadire che la disciplina sulla cumulabilità con eventuali redditi da lavoro subordinato o autonomo, dell'assegno per attività socialmente utili a carico del FSOF, resta quella definita al comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 con le ipotesi di decadenza dalla prestazione e cancellazione dalle liste che ne conseguono (ad es. per superamento dei limiti di reddito indicati all'art. 8, comma 4, cit.).

Per quanto concerne, invece, la disciplina sanzionatoria in senso stretto, deve ritenersi immediatamente applicabile all'assegno per attività socialmente utili, la disciplina sanzionatoria prevista per la NASpI. Ciò, al fine di evitare lacune normative a seguito dell'abrogazione (ex articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 19 settembre 2015, n. 150) dei commi da 40 a 45 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 riferiti in generale alle prestazioni di natura previdenziale/assistenziale e, dunque, anche a quelle a favore dei lavoratori socialmente utili del bacino nazionale.

Si tratta, dunque, degli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e dell'articolo 21, commi 7, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 19 settembre 2015, n. 150 che, in sostanza, individuano le fattispecie sanzionabili, i soggetti competenti ad adottare i relativi provvedimenti e le disposizioni procedurali.

In tal modo, peraltro, si conferma l'orientamento in precedenza espresso da questo Ministero, di ritenere superate, dalle novelle normative, le disposizioni già previste sotto il profilo sanzionatorio (ad es. art. 9, D. Lgs. 81/2000) per i lavoratori socialmente utili del bacino nazionale.