Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 09 dicembre 2015, n. 95529

Intervento del Fondo per la crescita sostenibile negli ambiti tecnologici del Programma "Orizzonte 2020", di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 - Indicazioni in merito al rimborso del finanziamento agevolato

 

Si fa riferimento al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228, che ha definito le procedure per l’accesso alle agevolazioni, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario "Orizzonte 2020", ed alla successiva circolare n. 27421 del 9 aprile 2015, con la quale sono state fornite indicazioni in merito alla presentazione delle richieste di erogazione e chiarimenti sulle modalità di attuazione dell'intervento.

L’articolo 7, comma 4 del suddetto decreto 20 giugno 2013 stabilisce che "Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. E’ facoltà dell’impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.".

Il punto 4 della suddetta circolare n. 27421 del 9 aprile 2015 stabilisce che "...le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. Gli stati di avanzamento ... devono essere relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all'adozione del decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività. Il semestre in relazione al quale può essere effettuata la rendicontazione della singola spesa o del singolo costo viene individuato con riferimento alla data in cui la spesa o il costo è sostenuto per cassa ..." e poi ancora "La prima erogazione è disposta per stato di avanzamento o a titolo di anticipazione".

Il punto 7.1 della medesima circolare, con riferimento al rimborso del finanziamento, prevede che "In caso di ritardo nel pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento, decorre di pieno diritto, a favore del Ministero dello sviluppo economico, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine. In caso di mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'art. 15, comma, l, lettera i), del decreto 20 giugno 2013, alla revoca delle agevolazioni concesse commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.".

Da quanto sopra richiamato, si evince che le date delle erogazioni delle singole quote di finanziamento - contrariamente alle scadenze del piano di ammortamento, che presenta date ben identificate (30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno) - non sono puntualmente definite dalla normativa citata e che dipendono dalle dinamiche del progetto di ricerca e sviluppo e dai tempi occorrenti per i vari necessari adempimenti; le stesse, pertanto, possono ricadere anche a ridosso delle singole scadenze del piano di ammortamento, con ciò rischiando di ridurre in parte il beneficio economico per le imprese beneficiarie.

Premesso quanto sopra, ad integrazione della richiamata circolare n. 27421 del 9 aprile 2015, si stabilisce che, ferma restando la scadenza finale del finanziamento, nel caso in cui la valuta di incasso da parte dell’impresa beneficiaria della singola erogazione del finanziamento ricada nei tre mesi solari precedenti la scadenza del 30 giugno o del 31 dicembre, la relativa prima rata (di soli interessi, qualora si tratti di rata di preammortamento, o di interessi e capitale, qualora si tratti di rata di ammortamento) viene ripartita sulle rate residue successive. Gli interessi da corrispondere decorrono dalla data di erogazione del finanziamento e vengono calcolati sulla base del debito residuo in essere. Si specifica inoltre che sarà cura dell’impresa beneficiaria comunicare, secondo le modalità che verranno definite dal Soggetto gestore, la data di incasso.