Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 03 dicembre 2015, n. 303

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania

 

Art. 1

Materiali litoidi

 

1. Nell'esecuzione degli interventi previsti nel piano di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 298 del 17 novembre 2015 comportanti, per esigenze di sicurezza e ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, la rimozione dagli alvei di materiali litoidi, i relativi progetti possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della realizzazione dei lavori con il valore del materiale asportabile, da stabilirsi sulla base della qualità commerciale del materiale stesso, di valore unitario comunque non inferiore al canone demaniale vigente. La compensazione non opera per l'importo dovuto per l'IVA, che sarà versato all'erario a cura del Commissario delegato. Per i materiali litoidi asportati, il Responsabile unico del procedimento assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto, nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.

2. I sedimenti alluvionali di qualsiasi qualità e tipologia naturalmente depositati e dispersi sui terreni privati per effetto degli eccezionali eventi metereologici di cui in premessa, restano nella disponibilità dei proprietari dei fondi, che provvedono autonomamente alla loro gestione ed eventuale rimozione, anche ai fini del ripristino della funzionalità dei citati fondi. (1)

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(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, Ordinanza PCM 10 agosto 2016, n. 369.

Art. 2

Integrazione deroghe

 

1. All'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 298 del 17 novembre 2015, sono aggiunte le seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24 e 45;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8 e 11;

decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13;

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.

 

Art. 3

Integrazione risorse finanziarie

 

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 298 del 17 novembre 2015, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del medesimo provvedimento, la regione Campania provvede al versamento delle risorse rese disponibili e ammontanti ad euro 1.000.000,00, allocate sul capitolo di bilancio regionale n. 2126 per l'esercizio finanziario 2015, nella contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata ordinanza n. 298/2015, nel rispetto della disciplina del patto di stabilità interno.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 dicembre 2015, n. 287.