Legislazione - UE - Regolamento 24 novembre 2015, n. 2015/2173
Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 11
Articolo 1
1. Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 11 Attività a controllo congiunto è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
2.Qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato al presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1°gennaio 2016 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Allegato
CONTABILIZZAZIONE DELLE ACQUISIZIONI DI INTERESSENZE IN ATTIVITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO
(Modifiche all'IFRS 11)
Modifiche all'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto
È aggiunto il paragrafo 21A. I paragrafi 20-21 sono riportati per praticità ma non sono modificati.
Attività a controllo congiunto
20. Un gestore congiunto deve rilevare, con riferimento alla propria partecipazione in una attività a controllo congiunto, quanto segue:
a) le proprie attività, inclusa la quota delle attività possedute congiuntamente;
b) le proprie passività, inclusa la quota delle passività assunte congiuntamente;
c) i ricavi dalla vendita della propria quota di produzione riveniente dall'attività a controllo congiunto;
d) la propria quota dei ricavi dalla vendita della produzione riveniente dall'attività a controllo congiunto; e
e) i suoi costi, inclusa la quota dei costi sostenuti congiuntamente.
21. Un gestore congiunto deve rilevare le attività, le passività, i costi e i ricavi relativi alla propria interessenza in un'attività a controllo congiunto in conformità agli IFRS applicabili alle specifiche attività, passività, costi e ricavi.
21A. Quando un'entità acquisisce un'interessenza in una attività a controllo congiunto che costituisce un'attività aziendale ai sensi dell'IFRS 3 applica, nella misura della sua quota in conformità al paragrafo 20, tutti i principi per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali dell'IFRS 3 e degli altri IFRS che non siano in contrasto con le indicazione contenute nel presente IFRS e fornisce le informazioni richieste in tali IFRS in relazione alle aggregazioni aziendali. Ciò vale sia per l'acquisizione dell'interessenza iniziale sia per le successive acquisizioni in una attività a controllo congiunto che costituisce un'attività aziendale. La contabilizzazione dell'acquisizione di un'interessenza in tale attività a controllo congiunto è definita nei paragrafi B33 A-B33D.
Nell'appendice B, il titolo principale prima del paragrafo B34 è modificato e sono aggiunti i paragrafi B33 A-B33D e i relativi titoli.
Bilancio delle parti di un accordo a controllo congiunto (paragrafi 21 A-22)
Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto
B33A. Quando un'entità acquisisce un'interessenza in una attività a controllo congiunto che costituisce un'attività aziendale ai sensi dell'IFRS 3 applica, nella misura della sua quota in conformità al paragrafo 20, tutti i principi per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali dell'IFRS 3 e degli altri IFRS che non siano in contrasto con le indicazione contenute nel presente IFRS e fornisce le informazioni richieste da tali IFRS in relazione alle aggregazioni aziendali. I principi per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali che non sono in contrasto con le indicazioni contenute nel presente IFRS includono, tra l'altro:
a) la valutazione delle attività e passività identificabili al fair value, tranne per gli elementi per i quali sono previste eccezioni nell'IFRS 3 e in altri IFRS;
b) la rilevazione dei costi correlati all'acquisizione come spese nei periodi in cui i costi sono sostenuti e i servizi sono ricevuti, ad eccezione dei costi di emissione di titoli di debito o di titoli partecipativi che sono rilevati in conformità allo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e all'IFRS 9 (NOTA 1);
c) la rilevazione di attività e passività per imposte differite derivanti dalla rilevazione iniziale di attività o passività, ad eccezione delle passività fiscali differite derivanti dalla rilevazione iniziale dell'avviamento, come richiesto dall'IFRS 3 e dallo IAS 12 Imposte sul reddito per le aggregazioni aziendali;
d) la rilevazione dell'eccedenza del corrispettivo trasferito rispetto al valore netto degli importi, alla data di acquisizione, delle attività acquisite e delle passività assunte identificabili, qualora ve ne siano, come l'avviamento; e
e) la verifica per riduzione di valore di un'unità generatrice di flussi finanziari cui è stato allocato l'avviamento, da effettuarsi almeno annualmente e ogniqualvolta vi sia un'indicazione che l'unità possa avere subito una riduzione di valore, come disposto dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività per l'avviamento acquisito in una aggregazione aziendale.
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- Note -
(1) Qualora un'entità applichi le presenti modifiche ma non applichi ancora l'IFRS 9, il riferimento all'IFRS 9 nelle presenti modifiche dovrà essere interpretato come un riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.
B33B. I paragrafi 21 A e B33 A si applicano anche alla costituzione di una attività a controllo congiunto se, e solo se, l'attività aziendale esistente, come definita nell'IFRS 3, è conferita all'attività a controllo congiunto al momento della sua costituzione da una delle parti che vi partecipano. Tali paragrafi non si applicano tuttavia alla costituzione di una attività a controllo congiunto se tutte le parti che vi partecipano conferiscono per la sua costituzione solo attività o gruppi di attività che non costituiscono attività aziendali.
B33C. Un gestore congiunto potrebbe aumentare la propria interessenza in una attività a controllo congiunto che costituisce un'attività aziendale ai sensi dell'IFRS 3 acquisendo un'ulteriore interessenza nell'attività a controllo congiunto. In tali casi, le interessenze precedentemente possedute nell'attività a controllo congiunto non sono rideterminate se il gestore congiunto conserva il controllo congiunto.
B33D. I paragrafi 21 A e B33 A-B33C non si applicano all'acquisizione di un'interessenza in una attività a controllo congiunto quando le parti che condividono il controllo congiunto, compresa l'entità che acquisisce l'interessenza nell'attività a controllo congiunto, sono sotto il controllo comune della stessa o delle stesse capogruppo, sia prima che dopo l'acquisizione, e tale controllo non è transitorio.
Nell'appendice C, sono aggiunti i paragrafi C1AA e C14 A e i relativi titoli.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
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C1AA. Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto (Modifiche all'IFRS 11), pubblicato a maggio 2014, ha modificato il titolo successivo al paragrafo B33 e ha aggiunto i paragrafi 21 A, B33 A-B33D e C14 A e i relativi titoli. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1°gennaio 2016 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
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Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto
C14A. Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto (Modifiche all'IFRS 11), pubblicato a maggio 2014, ha modificato il titolo successivo al paragrafo B33 e ha aggiunto i paragrafi 21 A, B33 A-B33D, C1AA e i relativi titoli. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente per le acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto che costituiscono attività aziendali ai sensi dell'IFRS 3 che si verificano a partire dall'inizio del primo esercizio di applicazione di tali modifiche. Pertanto gli importi rilevati per le acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto negli esercizi precedenti non devono essere rettificati.
Conseguenti modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
È aggiunto il paragrafo 39 W.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
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39W. Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto (Modifiche all'IFRS 11), pubblicato a maggio 2014, ha modificato il paragrafo C5. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1°gennaio 2016 o in data successiva. Se l'entità applica le modifiche all'IFRS 11 introdotte dalla Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto (Modifiche all'IFRS 11) a partire da un esercizio precedente, la modifica al paragrafo C5 deve essere applicata a partire dallo stesso esercizio precedente.
Nell'Appendice C è modificato il paragrafo C5.
Appendice C
Esenzioni per le aggregazioni aziendali
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C5. L'esenzione per le pregresse aggregazioni aziendali si applica anche ad acquisizioni passate di partecipazioni in collegate, di interessenze in joint venture e di interessenze in attività a controllo congiunto che costituiscono attività aziendali ai sensi dell'IFRS 3. Inoltre, la data scelta ai fini del paragrafo C1 si applica ugualmente a tutte queste acquisizioni.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. Unione Europea 25 novembre 2015, n. L 307.