Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 novembre 2015, n. 23892

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Sentenze legate da vincolo di consequenzialità e/o pregiudizialità - Sospesione necessaria del processo relativo alla questione pregiudicata in attesa di passaggio in giudicato della pronunzia relativa alla questione pregiudicante

 

In fatto e in diritto

 

L’Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi contro la sentenza resa CTR Campania n. 167/49/2013, depositata in data 1.8.2013. Il giudice di appello premetteva che la CTP aveva accolto il ricorso della società C. S. avverso l’avviso di rettifica che aveva originato l’irrogazione della sanzione amministrativa oggetto del giudizio, ritenendo che l’irrogazione di sanzione dipendente dall’atto impugnato doveva essere annullata.

Aggiungeva quindi che "...poiché questo Collegio ha rigettato l’appello dell'Ufficio, anche in questa sede si ritiene di dover confermare l’annullamento delle irrogate sanzioni".

La C. S. spa si è costituita con controricorso depositando altresì istanza di riunione del presente procedimento ad altri pendenti fra le stesse parti innanzi a questa Corte, concernenti gli avvisi di accertamento posti a base delle sanzioni autonomamente irrogate.

Con il primo motivo l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp.att. c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 1 comma 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992 e in relazione all’art. 360 c. 1 n.4 c.p.c.

Il giudice di appello aveva completamente omesso di esplicitare in motivazione il riferimento ad una sentenza ben identificata, considerato che lo stesso Collegio del giudice di appello aveva pronunciato numerose sentenze tra le medesime parti, relative a diversi avvisi di rettifica ciascuno dei quali si riferiva ad una pluralità di importazioni e che mancavano, altresì, le indicazioni del numero e dell’anno della sentenza.

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., nonché dell’art. 329 c. l c.p.c. e dell’art.101, in relazione all’art. 360 c.l n.4 c.p.c. Essendo pacifico che le sentenze relative agli avvisi di rettifica emesse dalla CTR non erano passate in giudicato, le stesse non potevano essere vincolanti per il giudice chiamato a decidere il procedimento relativo alla cartella, nemmeno valendo la preclusione rappresentata dal giudicato, nel caso di specie non formatosi.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c.. in relazione all’art. 360 c. l n.4 c.p.c. e in combinato disposto con l’art. 1 c. 2 d.lgs. n. 546/1992. Il giudice di appello rilevato che il giudizio relativo alla irrogazione di una sanzione si fondava su un altro atto ritenuto pregiudiziale, avrebbe dovuto sospendere il giudizio.

La parte contribuente, dedotta l’inammissibilità del ricorso per tardività, evidenziava l’infondatezza del primo motivo, risultando le sentenze emesse coevamente. Ne conseguiva l’irrilevanza dell’indicazione della singola sentenza di rigetto, essendo peraltro state trattate contestualmente le controversie relative agli atti di rettifica. Evidenziava altresì l’infondatezza del secondo e del terzo motivo, evocando Cass.n. 13445/2012 a sostegno dell’automatica caducazione della sanzione per effetto dell’esito del giudizio sull’avviso di rettifica al quale la controversia era collegata.

Premesso che non ricorrono i presupposti per disporre la chiesta riunione, occorre esaminare per ragioni di ordine logico il terzo motivo. Tale censura è fondata e assorbe l’esame dei primi due motivi.

Va in proposito richiamato l'orientamento di questa Corte per cui "la sospensione necessaria del processo, di cui all’art. 295 cod. proc. civ., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell’uno costituisca indispensabile presupposto logico- giuridico dell'altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati" (Cass. sez. un., sent. n. 8053 del 7 aprile 2014; conf. Cass., sent. n. 10501 del 14 maggio 2014 e n. 21396 del 2012). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno al riguardo chiarito che, fuori dai casi in cui sia espressamente disposto che un giudizio debba rimanere sospeso sino a che un altro da cui dipenda sia definito con decisione passata in giudicato (come ad esempio nel caso previsto dall'art. 75 c.p.c., comma 3), quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato è possibile solo ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., ossia quando sia impugnata la sentenza la cui autorità è stata invocata in un diverso processo (Cass., sez. un., sent. n. 10027 e n. 21348 del 2012; conf. Cass., sent. n. 13473 del 2014 e ord. n. 21505 del 2013)-conf. Cass.n.21996/14.

Peraltro, Cass.n.2901/2013 ha ritenuto che quando tra due o più sentenze sussista un vincolo di consequenzialità - pregiudizialità e non è possibile realizzare il simultaneus processus, ex art. 274 c.p.c., il giudice deve utilizzare l’istituto della sospensione necessaria, disciplinato dall’art. 295 c.p.c., per evitare il rischio del conflitto di giudicati; precisando, in particolare, che va sospesa la causa accessoria quando... si discuta del rapporto tra illecito e sanzioni in cui la decisione della causa accessoria (sulla irrogazione della sanzione) dipende dall’esito della causa principale (sulla sussistenza del fatto illecito), dato che l'accertamento negativo della violazione esclude la possibilità di applicare la sanzione (mentre l'accertamento positivo non comporta automaticamente la legittimità della applicazione della sanzione, che può essere esclusa per carenza di imputabilità o di colpevolezza, ovvero per la presenza di cause di non punibilità).

Orbene, poiché il giudice di appello, pendente il giudizio relativo all’accertamento, ha ritenuto di accogliere il ricorso relativo alle sanzioni sulla base dell’annullamento pronunziato in separato giudizio con riguardo all’accertamento- in atto pendente per come risulta dall’istanza di riunione depositata dalla controricorrente (cfr. Cass. nn. 16992/07, 23720/08, 18026/12), andava ravvisato il rapporto di pregiudizialità tra la presente causa e quella relativa all’avviso di accertamento, sicché il giudicante avrebbe dovuto sospendere la pronunzia sulla questione pregiudicata- relativa alla sanzione- in attesa che fosse passata in giudicato la pronunzia relativa alla questione pregiudicante.

Sulla base di tali considerazioni, va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della CTR della Campania per nuovo esame 6 per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.