Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 novembre 2015, n. 23698

Lavoro - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Riorganizzazione aziendale - Adibizione del lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori

 

Svolgimento del processo

 

La Corte di Appello Brescia, confermando la sentenza Tribunale di Brescia, accoglieva l'impugnativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a B.G. dalla B. S.p.A.

A fondamento del decisum, e per quello che interessa in questa sede, la Corte di Appello poneva il fondante rilievo secondo il quale, la società, a fronte della soppressione, a seguito della riorganizzazione aziendale, del posto di lavoro occupato dal B. non aveva allo stesso offerto il reimpiego nelle mansioni inferiori di responsabile dell'ufficio acquisti ancorché resosi vacante in epoca di poco precedente al licenziamento.

Avverso questa sentenza la società in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di quattro censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo la società ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 604 del 1966 e 2013 c.c., sostiene che la Corte ha erroneamente ritenuto illegittimo il licenziamento sulla base dell'errato assunto che l'azienda dovesse fornire la prova dell'assenza di posti aventi ad oggetto mansioni inferiori.

Con la seconda censura la società ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2013, 1375 e 1175 c.c., assume che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che fosse onere dell'azienda prospettare al lavoratore uno spostamento in mansioni inferiori mentre in realtà era il lavoratore che avrebbe dovuto offrire la propria disponibilità.

Con la terza critica la società ricorrente, allegando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 Cost. e 30, comma 1, della legge 183 del 2010, rileva che la Corte distrettuale, nel qualifica illegittimo il licenziamento ancorché non vi fossero mansioni equivalenti o inferiori da assegnare al lavoratore al momento del suo licenziamento, è entrata, erroneamente nel merito delle scelte aziendali effettuate prima del licenziamento.

Con la quarta censura la società ricorrente, asserendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 Cost., 2103, 1375 e 1175 cc, critica la sentenza impugnata per aver la Corte territoriale imposto al datore di lavoro scelte imprenditoriali che l'avrebbero obbligata a modificare il proprio assetto organizzativo.

Le censure in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico giuridico vanno trattate unitariamente.

Ritiene questa Corte di dar continuità giuridica, al principio anche di recente ribadito, secondo il quale la disposizione dell’art. 2103 c.c. sulla disciplina delle mansioni e sul divieto di declassamento va interpretata alla stregua del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un'organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che, nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti, tra l'altro, interventi di ristrutturazione aziendale, l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte senza modifica del livello retributivo, non si pone in contrasto con il dettato del codice civile se essa rappresenti l'unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (per tutte V. Cass. 5 aprile 2007 n. 8596 e Cass. 22 maggio 2014 n. 11395).

Tanto è in coerenza con la ratio sottesa a numerosi interventi normativi quali quello riguardante le lavoratrici madri, che durante il periodo di gestazione e sino a sette mesi dopo il parto - se il tipo di attività o le condizioni ambientali sono pregiudizievoli alla loro salute - devono essere spostate ad altre mansioni anche inferiori a quelle abituali, conservando la retribuzione precedente (cfr. D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 7, comma 5); quello relativa ai lavoratori divenuti inabili durante il rapporto lavorativo, che possono essere licenziati solo se risulti impossibile adibirli in mansioni disponibili in azienda, anche se non equivalenti, con la conservazione del trattamento della precedente qualifica (cfr. L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 1, comma 7); quello - in modo ancora più significativo in considerazione di quanto interessa in questa sede - attinente i lavoratori esuberanti, il cui licenziamento può essere evitato proprio attraverso un accordo collettivo che permetta loro di essere adibiti a mansioni anche inferiori alle precedenti ai fini della conservazione nel posto di lavoro (cfr. D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 11), ed infine quello di cui alla recente riformulazione dell'art. 2013 c.c. ex art. 55 del D.Lgs. 20 febbraio 2015 di attuazione del c.d. Jobs Act il cui secondo comma prevede che "In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore".

Né ritiene questo Collegio che ai fini di cui trattasi sia necessario un patto di demansionamento ovvero una richiesta del lavoratore in tal senso anteriore o coeva al licenziamento.

Se, infatti, il demansionamento rappresenta l'unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo è onere del datore di lavoro, proprio in attuazione dei principi di correttezza e buona fede che governano il rapporto di lavoro, rappresentare al lavoratore la possibilità di una assegnazione a mansioni inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale.

Né nella specie si pongono problemi di ordine processuale atteso che la Corte del merito accerta che il lavoratore ha indicato l'ufficio acquisti per la possibilità del reimpiego in mansioni diverse, anche inferiori e la società sin dal primo atto di costituzione in giudizio ha contestato la fondatezza della pretesa del lavoratore di considerare l'obbligo del reimpiego esteso alla necessità della previa prospettazione di un utilizzo in mansioni inferiori.

Residua da affrontare il delicato tema delle scelte organizzative datoriali.

La Corte del merito movendo dal presupposto che la riorganizzazione aziendale predisposta dalla società ricorrente già all'epoca in cui si era reso vacante il posto di responsabile dell'Ufficio acquisti, compatibile con il bagaglio professionale del B., era pervenuta alla determinazione di licenziare quest'ultimo avrebbe dovuto tenere presente, prima di ricoprire tale posto, che a tale posto poteva essere assegnato il B. adottando una soluzione per così dire transitoria sino al licenziamento.

Tuttavia non ritiene il Collegio che la soluzione adottata dalla Corte del merito possa essere avallata poiché il rispetto dei doveri di correttezza e buona fede non può spingersi sino ad imporre al datore di lavoro una scelta organizzativa, quale quella suggerita dalla Corte del merito, ancorché transeunte, tale da incidere, sia pure in maniera modesta, come sottolineato dai Giudici di appello, sulle decisioni organizzative del datore di lavoro che appartengono sempre alla sua sfera di libertà d'iniziativa economica ex art. 41 della Cost.

In conclusione va accolto il quarto motivo del ricorso e vanno rigettati gli altri con conseguente annullamento della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e decidendosi nel merito va rigettata l'originaria domanda del lavoratore.

Considerato il diverso esito dei giudizi di merito rispetto a quello di legittimità, nonché la complessità delle questioni trattate stimasi compensare tra le parti le spese dell'intero processo.

Si dà atto della non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012 per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta gli altri, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originaria domanda del B. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n.228 del 2012 si dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.