Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 05 novembre 2015, n. 89

Protocollo d’intesa con l’Inail

 

ho il piacere di informarti che ieri, 4 novembre, il Consiglio Nazionale ha siglato un protocollo di intesa con l’Inail.

Con questo protocollo i due Istituti si prefiggono di migliorare il rapporto di collaborazione già in essere, collaborazione che sarà attuata non solo a livello nazionale, ma anche a livello territoriale offrendo ai colleghi uno strumento per agevolare i rapporti con l’Ente stesso.

Ti sarei grato se volessi divulgare il protocollo tra gli iscritti, in modo da fornire la più ampia diffusione.

 

Allegato

 

PROTOCOLLO D'INTESA INAIL - CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

 

Tra

 

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (di seguito INAIL), con sede a Roma, in piazzale Giulio Pastore n. 6, in persona del suo Presidente, il Prof. Massimo De Felice, elettivamente domiciliato per la carica nella medesima sede;

e

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI (di seguito CNDCEC), con sede in Roma, in Piazza della Repubblica n. 59, in persona del suo Presidente, il Dott. Gerardo Longobardi, elettivamente domiciliato per la carica nella medesima sede.

 

Premessa

 

- l’INAIL è un Ente pubblico non economico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e svolge attività di vigilanza per assicurare la regolarità e la correttezza contributiva; l'Istituto, in particolare, persegue gli obiettivi di:

- ridurre il fenomeno infortunistico;

- assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio;

- garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro;

- realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza.

- l'INAIL pratica una sistematica politica di confronto attivo con gli Ordini professionali e con le Parti sociali, al fine di valutarne in modo organico i bisogni;

- il CNDCEC opera ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, e rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti negli Albi regolati dal medesimo decreto legislativo e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

- la legge 11 gennaio 1979 n. 12, la direttiva CEE n. 84/253 e il decreto legislativo n. 88 del 27 gennaio 1992 riconoscono ai professionisti, nello svolgimento delle loro funzioni, un ruolo specifico nell'adempimento degli obblighi dei datori di lavoro e degli imprenditori artigiani in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

- l’INAIL e il CNDCEC concordano sulla necessità che l'attività della pubblica amministrazione sia orientata ai principi di trasparenza, efficienza ed economicità delazione amministrativa, anche attraverso la semplificazione e l'accessibilità dei servizi offerti;

- l'INAIL e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili tengono conto della continua evoluzione normativa in materia di assicurazione INAIL e di tutela globale del lavoratore, considerando anche le recenti e periodiche innovazioni informatiche nella comunicazione e trasmissione dei documenti, che modificano in modo significativo le modalità di relazione con gli utenti;

- il CNDCEC vuole agevolare la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro e delle pratiche di prevenzione;

- l'INAIL e il CNDCEC hanno interesse a porre in essere ogni opportuna iniziativa per migliorare il rapporto di collaborazione tra loro esistente, allo scopo precipuo di migliorare la qualità del servizio offerto all'utenza;

- sul sito web del CNDCEC è consultabile l'Albo unico nazionale, recante i dati anagrafici degli iscritti negli Albi tenuti da tutti gli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

 

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue.

 

Art. 1

Oggetto del Protocollo d'intesa

 

L'INAIL e il CNDCEC intendono porre in essere ogni opportuna iniziativa per migliorare il rapporto di collaborazione tra loro esistente, allo scopo precipuo di fornire agli utenti un servizio professionale di elevata qualità, finalizzato ad una sempre più efficiente gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e ad una migliore erogazione delle prestazioni, anche attraverso la sperimentazione e l'adozione di comportamenti e strategie funzionali ed efficaci a migliorare i servizi e rendere più semplici gli adempimenti a carico dei datori di lavoro.

 

Art. 2

Consultazioni a livello centrale

 

L'INAIL e il CNDCEC, nella consapevolezza della reciproca utilità dello scambio delle informazioni, si impegnano a tenere incontri periodici, specie in occasione dell'attuazione di disposizioni legislative o di modifiche organizzative dell'INAIL che comportino innovazioni operative per le aziende e per i professionisti, o per intervenire tempestivamente per la soluzione delle criticità che nel tempo possano presentarsi e che potrebbero produrre effetti negativi sulla funzionalità dei servizi, anche al fine di prevenire il contenzioso.

Gli incontri previsti a livello centrale, in particolare, avranno per oggetto:

- lo studio e disamina di circolari riguardanti interpretazioni normative;

- lo sviluppo e il perfezionamento delle comunicazioni obbligatorie telematiche; l'analisi della denuncia annuale dei salari e degli adempimenti connessi, in particolare in occasione di importanti e specifiche modifiche normative;

- l’analisi dell'attività di vigilanza espletata dall'INAIL, al fine di migliorare i comportamenti delle aziende assistite dagli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

- l'applicazione o aggiornamento delle tariffe dei premi;

- la disamina delle problematiche in materia di recupero dei crediti contributivi;

- le iniziative per la repressione dell'abusivismo professionale;

- l'univocità di comportamento delle rispettive strutture periferiche;

- le problematiche relative ai ricorsi gerarchici amministrativi.

 

Le consultazioni potranno essere richieste da entrambe le parti e avverranno tra Rappresentanti della direzione generale dell'INAIL e del CNDCEC, previamente designati e accreditati.

Su determinate problematiche di rilevante aspetto tecnico e/o interpretativo potrà essere concordata l'istituzione di tavoli tecnici permanenti.

 

Art. 3

Consultazioni a livello locale

 

Presso le strutture territoriali dell'INAIL potranno essere attivati incontri periodici e sistematici fra Rappresentanti dell’INAIL e del CNDCEC, per i preventivi approfondimenti sulle materie di carattere generale di interesse comune. In tale sede vengono esaminate e preventivamente definite ipotesi di lavoro o soluzioni operative che consentano di superare le difficoltà o le anomalie riscontrate.

 

Art. 4

Utilizzazione delle procedure informatiche

 

L'INAIL considera fondamentale l'utilizzo dei servizi telematici ai fini della semplificazione e della corretta e rapida gestione delle informazioni da parte delle sue strutture operative. A tale scopo, l'INAIL si impegna a:

- rendere tali servizi sempre più efficienti e di facile utilizzo;

- rilasciare attestazioni individuali a ciascun iscritto negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o studio associato nonché al datore di lavoro assistito, al fine di certificare l’avvenuto adempimento;

- informare preventivamente il CNDCEC della necessità di adottare modifiche, integrazioni e/o innovazioni alle procedure informatiche e, ove ritenuto necessario, acquisire il parere dello stesso CNDCEC in merito agli interventi da effettuare;

- trasmettere all'iscritto negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o studio associato in delega i rilievi riscontrati sulla denuncia annuale delle retribuzioni, prima della notifica all'interessato. Trascorsi 30 giorni dalla trasmissione, in mancanza di chiarimenti da parte del destinatario, i rilievi vengono trasmessi all'utente interessato.

Il CNDCEC, a sua volta, si dichiara disponibile a:

- favorire la diffusione tra gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle conoscenze necessarie a garantire la qualità dei dati, attraverso la massima attenzione in sede di compilazione e trasmissione all'Istituto delle istanze e delle denunce, ai fini di una corretta gestione del rapporto assicurativo.

- sperimentare le procedure informatiche INAIL predisposte per i servizi all'utenza, segnalando le eventuali criticità riscontrate e proponendo, altresì, possibili soluzioni innovative in linea con le esigenze di semplificazione del mondo del lavoro. A tal fine viene istituito un Tavolo Tecnico Permanente presso la Direzione Generale dell'Istituto.

L'INAIL si impegna a rendere disponibili al CNDCEC i dati, aggregati a livello nazionale, regionale o territoriale, riguardanti le aziende gestite dagli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in ordine a informazioni d'interesse.

L'INAIL e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si impegnano a valorizzare i canali telematici già esistenti per la soluzione tempestiva di tutte le anomalie che si verifichino nelle posizioni assicurative aziendali.

Ulteriori accordi, in sede di Tavolo Tecnico Permanente, potranno essere raggiunti per le modalità di accesso alle banche dati.

 

Art. 5

Repressione dell'abusivismo professionale

 

Le parti riconoscono che lo svolgimento della professione unicamente a mezzo di soggetti legittimati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, oltre che rispondere al dettato normativo, costituisce un preciso interesse sia per l'Istituto che per l'utente. Per questi motivi, l'INAIL e il CNDCEC concordano di intraprendere ogni azione utile per contrastare e reprimere il fenomeno dell'abusivismo. In tale ottica, l'accesso agli uffici dell’Inail da parte degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili provvisti del tesserino professionale e dei loro collaboratori provvisti di delega del professionista, avverrà con priorità, rispetto a soggetti non professionisti. Ferma restando l'autonomia gestionale ed organizzativa delle sue strutture territoriali, l'INAIL si adopererà affinché, a livello periferico, vengano predisposte modalità di accesso preferenziale agli Uffici, anche allo scopo di prevenire e reprimere ogni attività da parte di soggetti non abilitati.

Il CNDCEC s'impegna a porre in essere ogni misura idonea, anche di carattere disciplinare, in caso di accertate infrazioni al codice deontologico, anche riferite ai rapporti con l'INAIL, e di eventuali comportamenti non conformi all'etica e al decoro professionale da parte dei propri iscritti.

Al fine di consentire all'INAIL un controllo preventivo sul rilascio delle credenziali di accesso ai servizi telematici, nonché consentire la tempestiva disabilitazione, in coincidenza con la sospensione o radiazione dall'Ordine del professionista, il CNDCEC si adopererà affinché gli Ordini territoriali si impegnino a fornire o rendere disponibili telematicamente gli elenchi degli iscritti e ogni successiva variazione con modalità tecniche da concordare.

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza dei dati acquisiti per i fini di cui al presente articolo.

 

Art. 6

Contenimento e gestione del contenzioso

 

L'INAIL e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si impegnano a contenere al massimo il contenzioso giudiziario in materia assicurativa, attivando, a tal fine, ogni opportuno strumento, fra cui le consultazioni preventive sull'applicazione di norme che potrebbero portare ad un incremento del contenzioso.

 

Art. 7

Attività di formazione e informazione

 

Le parti riconoscono l'importanza delle attività di formazione, aggiornamento e conoscenza e concordano, pertanto, sull’opportunità della partecipazione reciproca ai rispettivi momenti formativi.

In coerenza e nel quadro dell’obiettivo del miglioramento qualitativo dei servizi, l'INAIL promuove iniziative volte alla diffusione all'esterno dei propri processi produttivi e delle tecnologie utilizzate. Da parte del CNDCEC è rilevante l’interesse a conoscere tali processi e ad integrare le proprie tecnologie con quelle dell'INAIL al fine di realizzare il miglioramento del servizio offerto, rafforzando il rapporto di fiducia con gli utenti.

 

Art. 8

Diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro

 

Ai fini della più ampia diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro le parti, riconoscendo l'importanza dell’analisi del fenomeno infortunistico si impegnano a promuovere iniziative finalizzate a garantire la qualità delle informazioni contenute nelle denunce di infortunio e di malattia professionale. L'INAIL e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si impegnano ad attivare azioni comuni per diffondere la conoscenza e l'applicazione dei meccanismi premiali previsti dal sistema tariffario per gli interventi di prevenzione e protezione.

 

Art. 9

Azione sugli organi legislativi

 

Considerato il reciproco interesse a svolgere le proprie funzioni in un contesto normativo chiaro ed opportunamente funzionale, l'INAIL e il CNDCEC effettueranno scambio di informazioni e valutazioni al fine di prevedere i possibili effetti derivanti da norme in corso di approvazione e/o fornire indicazioni correttive delle norme in vigore.

Le conseguenti valutazioni potranno essere rappresentate anche congiuntamente, in caso di convergenza, ai competenti organi di governo e legislativi.

 

Art. 10

Natura dell'accordo

 

Le parti si danno atto che le richieste, le iniziative e le collaborazioni di cui al presente Protocollo d'intesa sono state concordate nell'interesse esclusivo degli utenti e, in particolare, dei soggetti assistiti dagli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella fase di versamento dei premi e dell'espletamento degli adempimenti nei confronti dell'Istituto.

Dal presente accordo non scaturisce alcun impegno economico tra le parti.

 

Art. 11

Durata

 

Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e può essere rinnovato per un ulteriore analogo periodo mediante espressa comunicazione formale tra le parti.

 

Art. 12

Trattamento dei dati personali

 

L'INAIL e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dichiarano di essere informati e di acconsentire che i "dati personali" forniti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo d'intesa vengano trattati esclusivamente per le finalità espresse nel Protocollo medesimo. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, come sopra individuati e domiciliati.