Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 06 novembre 2015, n. 91

Sentenza TAR del Lazio n. 12457/2015 - accoglimento ricorso presentato dal Consiglio Nazionale per l'annullamento del Decreto 24 settembre 2014, n. 202

Caro Presidente,

ho il piacere di informarti che il TAR del Lazio con sentenza n. 12457 depositata il 4 novembre 2015 ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale contro i Ministeri della Giustizia, dello Sviluppo economico e dell'Economia con il quale era stato impugnato il Decreto 24 settembre 2014, n. 202 - Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il decreto ministeriale prevedendo la laurea tra i requisiti di iscrizione negli elenchi degli organismi di composizione, di fatto escludeva i ragionieri sprovvisti di laurea ma pienamente abilitati alla funzione di gestore delle crisi in quanto iscritti alla sezione A dell'Albo dei commercialisti.

Il TAR del Lazio ha evidenziato "una sostanziale omogeneità tra le funzioni che i ragionieri commercialisti possono svolgere quali iscritti all'albo e le competenze attribuite ai gestori della crisi" e che "la rilevata sovrapponibilità tra le funzioni che in via generale la legge ritiene rientrare nella competenza dei ragionieri commercialisti e quelle che il decreto legislativo attribuisce agli organismi di gestione della crisi - peraltro concernenti fattispecie meno complesse atteso che riguardano debitori non assoggettabili a procedure concorsuali o addirittura consumatori - comporta che, in assenza di puntuale previsione ad opera di una norma equiordinata alla legge n. 139/2005, l'introduzione, in sede regolamentare, di una previsione restrittiva in danno dei ragionieri commercialisti e delle competenze che la legge riconosce agli stessi, si riveli illegittima".

Grazie all'accoglimento del ricorso, pertanto, tutti i ragionieri facenti parte della sezione A dell'albo dei commercialisti potranno iscriversi agli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento.