Prassi - INPGI - Circolare 06 novembre 2015, n. 7

Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015 ai sensi dell’articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190

 

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, comma 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, anche "Legge di stabilità 2015") ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nell’anno 2015.

Il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI in data 27 luglio 2015 ha deliberato di riconoscere le predette agevolazioni contributive anche nei casi di assunzione di giornalisti assicurati presso questo Istituto. A seguito delle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti, il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI, con atto n. 52 del 15/10/2015, ha nuovamente deliberato in materia, recependo le condizioni poste dai Ministeri vigilanti.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con nota n. MA004.A007.11433 PG-L-71 prot. 15483 del 16/10/2015, ha definitivamente approvato la predetta delibera n. 52 del 15/10/2015.

L’esonero contributivo spetta a tutti i datori di lavoro privati a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, allo scopo di evitare un improprio utilizzo del beneficio, è esclusa l’applicazione dell’esonero medesimo nei casi in cui, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua. L’applicazione del predetto beneficio non determina nei confronti del giornalista alcuna riduzione della misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Il beneficio riguarda le nuove assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015. Saranno riesaminate d’ufficio anche le richieste di sgravio contributivo pervenute per le assunzioni effettuate dal 1/01/2015 ad oggi, ancorché riferite alle agevolazioni di cui al DPCM 30/09/2014.

L’esonero contributivo è fruibile anche da parte dei datori di lavoro che intendano stabilizzare giornalisti già presenti in azienda, che procedano con la trasformazione di un contratto di lavoro a termine o di una collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato.

 

1. DATORI DI LAVORO BENEFICIARI DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO.

 

Come già evidenziato, l’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati.

L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

 

2. RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI.

 

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata e dallo status professionale del giornalista (professionista, pubblicista o praticante).

Il beneficio è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001.

 

3. CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALL'ESONERO CONTRIBUTIVO.

 

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è finalizzato a favorire l’assunzione e risulta subordinato al rispetto dei principi generali di cui alla legge n. 92 del 2012, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché dei requisiti introdotti dall’art. 1, comma 118, della Legge di stabilità 2015.

La fruizione dell’esonero contributivo di cui si tratta è, quindi, subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, da parte del datore di lavoro che assume, di seguito elencate:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;

- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

La fruizione del diritto all’esonero contributivo triennale è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti altre condizioni:

a) il giornalista, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, comma 118, secondo periodo, legge n. 190/2014);

b) il giornalista, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (1.10.2014 - 31.12.2014), non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo (art. 1, comma 118, quarto periodo, legge n. 190/2014);

c) il giornalista non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume. Difatti, in forza delle previsioni di cui al secondo periodo del più volte citato comma 118, "L’esonero di cui al presente comma ... non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio ... sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato".

 

4. COMPATIBILITA' CON ALTRE FORME DI INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE.

 

L’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di stabilità 2015 non è cumulabile con "altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente".

Come previsto dalla suddetta delibera INPGI n. 52 del 15/10/2015, le domande di autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni contributive di cui al D.P.C.M. 30/09/2014, presentate all’Istituto in relazione alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015 (comprese quelle autorizzate in via provvisoria), che non potranno essere autorizzate in via definitiva, saranno valutate d’ufficio in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014. In presenza dei requisiti previsti ed illustrati nella presente circolare - in luogo delle agevolazioni di cui al DPCM 30/09/2014 - sarà, quindi, autorizzato l’esonero contributivo in oggetto.

Con riferimento alle assunzioni con contratto a tempo determinato avvenute nel corso del 2015, per le quali è stata presentata domanda di sgravio ai sensi del predetto D.P.C.M. 30/09/2014 e che - in base a quanto segnalato dal Dipartimento per l’Editoria e l’Informazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - difficilmente troveranno accoglimento per mancanza di finanziamento, si comunica che, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il 31/12/2015, il datore di lavoro, in presenza degli altri requisiti, potrà avanzare domanda di esonero contributivo.

 

5. ASSETTO E MISURA DELL'INCENTIVO

 

L’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione INPGI:

- i premi per l’assicurazione contro gli infortuni;

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza integrativa e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/91;

- il contributo, ove dovuto, al Fondo per gli ammortizzatori sociali, limitatamente alla quota base dello 0,50% a carico del datore di lavoro di cui alla circolare INPGI n. 9 del 2/09/2009. Rientra, invece, nell’esonero l’ulteriore quota dell’1% di cui alla circolare INPGI n. 5 del 17/10/2014;

- il contributo, ove dovuto, al Fondo integrativo contrattuale "ex fissa" e la relativa addizionale.

La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del giornalista, che deve intervenire nell’arco dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

L’esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua. In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.

Si precisa che i rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell’art. 2 e/o dell’art. 12 del CNLG, ai fini dell’esonero contributivo in oggetto, sono equiparati ai rapporti di lavoro a tempo pieno. Di conseguenza, il datore di lavoro non deve procedere all’adeguamento in riduzione in ragione dell’orario di lavoro.

Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (€ 8.060,00 / 12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (€ 8.060,00 / 365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

L’esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi a carico del datore di lavoro, fatte salve le contribuzioni sopra indicate, fino al limite della predetta soglia mensile, opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro part-time. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 8.060,00 su base annua. Ad esempio, qualora nei primi tre mesi del rapporto agevolato l’importo dei contributi a carico del datore di lavoro sia pari ad euro 500,00 mensili e nel corso del quarto mese (ad es. dicembre), assuma il valore di euro 900,00, il datore di lavoro potrà comunque fruire dell’esonero per l’intero ammontare dei contributi previdenziali del quarto mese, dal momento che l’eccedenza (euro 228,34 = 900,00-671,66) è inferiore rispetto all’importo dell’esonero non fruito nei tre mesi precedenti (euro 514,98 = 171,66 x 3).

Per quanto non previsto nella presente circolare, in merito alle condizioni di accesso al beneficio, si rimanda alle disposizioni generali illustrate dall’INPS alla genericità dei datori di lavoro con circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 e con circolare n. 178 del 3 novembre 2015.

 

6. ESPOSIZIONE NELLA DENUNCIA CONTRIBUTIVA MENSILE DASM

 

I datori di lavoro possono usufruire dell’esonero contributivo solo dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione da parte dell’INPGI. Nel provvedimento di autorizzazione allo sgravio l’Istituto indicherà i codici di qualifica da inserire nella denuncia contributiva mensile (DASM) ai fini del calcolo della esatta contribuzione dovuta.

La domanda di esonero contributivo deve essere prodotta entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine, dovrà essere utilizzato il modello SGRV.1, disponibile nella sezione modulistica del sito internet dell’Istituto. Sono esonerati dalla presentazione della domanda di esonero contributivo i datori di lavoro che hanno già richiesto l’applicazione delle agevolazioni di cui al DPCM 30/09/2014.

Ai fini della predisposizione delle denunce contributive mensili è necessario procedere all’aggiornamento della versione procedura DASM, disponibile - entro il 30 novembre 2015 - nel sito internet dell’Istituto, nella sezione "Notizie per le aziende".

Per la corretta compilazione delle denunce contributive, all’interno della sezione DASM riferita alle retribuzioni mensili, per ogni giornalista interessato, dovranno essere valorizzati i campi relativi alla data di inizio e di fine del diritto all’esonero contributivo.

Nella sezione "Notizie per le aziende - software DASM" del sito internet dell’Istituto, sempre entro il 30/11/2015, saranno dettagliatamente indicate le modalità di compilazione della denuncia contributiva mensile DASM, con particolare riguardo all’esposizione del beneficio mensile, al recupero delle somme eventualmente spettanti per il periodo gennaio - ottobre 2015 e per l’effettuazione del conguaglio riferito ad eventuali eccedenze mensili non utilizzate.

 

Allegato

Richiesta di agevolazioni contributive

 

Il sottoscritto ____________________

legale rappresentante della Società ____________________

con sede legale in ____________________

via, cap, città ________________________________________

Indirizzo e mail ______________________________

Recapito telefonico ____________________

Numero di posizione INPGI ____________________

 

CHIEDE

 

a codesto Istituto di poter beneficiare delle seguenti agevolazioni contributive:

(Barrare la casella corrispondente)

Sgravi ex art. 8, c. 2, L. 223/1991

Sgravi ex art. 25, c. 9, L. 223/1991

Sgravi ex art. 4, c. 3, L. 236/1993

ESONERO CONTRIBUTIVO - Art 1. c. 118, L. 190/2014 (Del. INPGI n. 52/2015)

 

relativamente alla assunzione del/della giornalista:

 

Dati di riferimento del giornalista assunto:

Cognome: ____________________ Nome: ____________________

Codice Fiscale: ______________________________

Data e luogo di nascita: ______________________________

Data ____________________ Firma ____________________.

 

DATI RAPPORTO DI LAVORO

 

Decorrenza assunzione ____________________ (GG/MM/AAAA)

Periodo di Prova: dal __________ al __________

Qualifica contrattuale: ____________________

CCNL applicato: (indicare anche 00.SS. firmatarie) ________________________________________

Rapporto tempo determinato NO SI (scadenza ____________________)

Rapporto part-time NO SI (percentuale ____________________ %)

 

Il sottoscritto è consapevole che:

- per usufruire di qualsiasi sgravio o agevolazione contributiva, il datore di lavoro deve essere preventivamente autorizzato dall’INPGI;

- l’applicazione dei benefici normativi e contributivi previsti in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinata al possesso - da parte del datore di lavoro - del DURC (all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006) ed al rispetto degli accordi collettivi nazionali (oltre a quelli territoriali e/o aziendali se sottoscritti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Pertanto, l’applicazione dei benefici normativi e contributivi previsti per l’assunzione di giornalisti disoccupati, cassaintegrati o in mobilità (legge 407/1990, legge 223/1991, legge 236/1993, delibere INPGI, ecc) è subordinata - a decorrere dal 30/12/2007 - al possesso della regolarità contributiva ed al rispetto degli istituti normativi e retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva (Vedi Circolare INPGI n. 1 del 18/01/2008);

- nel contratto di lavoro e/o lettera di assunzione deve essere indicata la normativa in base alla quale il rapporto di lavoro può beneficiare di agevolazioni contributive (ad esempio: delibera INPGI 59/2011, Art. 8 comma 9 legge 407/90, ecc.):

- che per usufruire dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 118, della Legge n. 190/2014, il giornalista assunto, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (1.10.2014 - 31.12.2014), non deve risultare titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;

- che per usufruire dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 118, della Legge n. 190/2014, il giornalista assunto - nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione - non deve risultare occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ancorché di natura non giornalistica e con assicurazione presso qualsiasi altra gestione previdenziale.

Data: __________ Firma: ____________________.

 

Il sottoscritto ____________________, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali e civili previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiara:

1. di ____________________ (Rispettare / Non Rispettare) gli istituti normativi e retributivi previsti dagli accordi collettivi nazionali (oltre a quelli territoriali e/o aziendali se sottoscritti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

2. di applicare il seguente CCNL ____________________;

3. che l’azienda ha posizioni assicurative attive presso i seguenti enti/casse: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

4. che l’assunzione ____________________ (avviene/non avviene) in sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi;

In relazione alla richiesta di agevolazione contributiva comunica, inoltre, che (comunicazioni varie):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

E’ a conoscenza che i dati dichiarati saranno utilizzati dall’INPGI ai soli fini istituzionali per i quali sono stati richiesti e potranno essere comunicati ad altri Enti e/o Istituzioni nei casi previsti dalla legge (D.Lgs. 196/2003).

Data __________ Firma ____________________.

 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

 

- Copia di un valido documento di identità di chi firma il modulo;

- il DURC (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato dall’INPS o dall’INAIL e - nelle more della stipula delle convenzioni previste dall’art. 2 del citato DM 24/10/2007 - il certificato di regolarità contributiva riferito a tutte le posizioni contributive dell'azienda attive presso altri enti e/o casse.

 

Allega, inoltre:

 

A) Per i benefici ex Lege 223/91

- copia del contratto di assunzione firmato dal datore di lavoro e controfirmato per accettazione dal dipendente, con l’indicazione che il rapporto di lavoro è instaurato ai sensi della L. 223/91 art. 8, comma 2 oppure L. 223/91 art. 25, comma 9:

- copia del certificato comprovante l’iscrizione alle liste di mobilità convalidato dell’ufficio competente;

 

B) Per i benefici ex Lege 236/93

- copia del contratto di assunzione a tempo indeterminato firmato dal datore di lavoro e controfirmato per accettazione dal dipendente, con l’indicazione che il rapporto di lavoro è instaurato ai sensi della L. 236/93 art. 4, comma 3;

 

C) Per i benefici di cui Art. 1, c. 118, L. 190/2014 (Del INPGI n. 52/2015)

- copia del contratto/lettera di assunzione;

- dichiarazione del datore di lavoro in cui si evinca che l'assunzione con contratto a tempo indeterminato per la quale si richiede l’esonero contributivo non sia riferita ad un giornalista che, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (1.10.2014 - 31.12.2014), abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo (art. 1, comma 118, quarto periodo, legge n. 190/2014);

- dichiarazione del datore di lavoro in cui sia attestato che il giornalista per il quale si richiede l’esonero contributivo - nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione - non sia risultato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ancorché di natura non giornalistica con assicurazione presso qualsiasi altra gestione previdenziale (art. 1, comma 118, secondo periodo, legge n. 190/2014);