Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 04 novembre 2015, n. 223650

PMI innovative - Dichiarazione autocertificazione di veridicità dell’elenco dei soci, con trasparenza rispetto a holding

 

Codesto Studio professionale ha rivolto allo scrivente un quesito in relazione alla applicazione dell’articolo 4, comma 3, lett. f), del D.L. n. 3 del 2015, con riferimento alla dichiarazione di cui in oggetto, rappresentando la seguente fattispecie:

"la società che intende iscriversi quale PMI innovativa è partecipata al 53% da un fondo di investimento, XXXX SGR SpA. Un componente della SGR fa parte del CdA composto da n. 3 soggetti. Gli altri soci detengono: socio X 7%; socio Y 15%; socio Z e W 5%; socio U 15% (amministratore delegato - AD). L'AD naturalmente ha molte deleghe ma le decisioni strategiche vengono prese dal CdA. Inoltre per decisioni significative che esulano dai poteri del CdA occorre il voto favorevole del 68% dei soci (ad esempio AD + SGR). La SGR a sua volta è partecipata sia da persone fisiche che da persone giuridiche. Né la società in oggetto né la SGR presenta un bilancio consolidato, tuttavia le chiedo se la situazione illustrata rientra comunque nel concetto di "holding presente nella compagine sociale" e di "soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse e sotto il cui controllo i soci agiscono" riportata nella norma. Inoltre le chiedo di specificare cosa va dichiarato nella domanda di iscrizione presso il Registro imprese"

La norma in parola richiede che al momento dell’iscrizione siano forniti "l’elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce".

Le società di gestione del risparmio (SGR) per loro natura sono ricomprese in gruppi, tanto che a norma del T.U.F., si precisa che "la struttura del gruppo di cui la SGR fa parte non deve pregiudicare l'esercizio della vigilanza su di essa".

Tuttavia, come ben evidenzia la lett. f), del comma 3, dell’art. 4, del D.L. 3 del 2015, l’autocertificazione, con attestazione di veridicità, deve essere riferita a tutti quei casi in cui il dato non sia reperibile attraverso l’ordinaria consultazione del registro delle imprese, principio ben ribadito dalla guida sugli adempimenti delle PMI innovative (http://startup.registroimprese.it/pminnovative/document/Guida_PMI_Innovativa.pdf).

Ora nel caso di specie, occorre tener conto di quanto precisato nel regolamento CONSOB "SIM-SGR", in tema di conflitti d’interesse infragruppo e di accordi e di quanto previsto dall’articolo 2497 bis, del Codice civile, in materia di iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese il proprio stato di soggezione a direzione o coordinamento.

Pertanto, salvo che non si ricada nella ipotesi (invero assolutamente improbabile in subjecta materia) di cui al terzo comma dell’articolo 2497 bis, di omissione dell’obbligo di iscrizione della soggezione a direzione o controllo, non è richiesto alcun adempimento aggiuntivo alle PMI innovative, in relazione a quanto indicato in oggetto.