Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 06 novembre 2015

Contenuti e modalità per la designazione della controllata di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 alle opzioni per la tassazione di gruppo già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime

 

Dispone:

 

TITOLO I

CONTENUTI E MODALITÀ PER LA DESIGNAZIONE DELLA CONTROLLATA

 

1. Approvazione del modello di designazione

1.1. È approvato il modello da utilizzare ai fini della designazione di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR).

1.2. Il modello di designazione (di seguito "Modello") è composto da un prospetto contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati identificativi della controllante non residente, i dati identificativi della controllata designata e l’assunzione di responsabilità di cui al successivo punto 2.3.

 

2. Ambito di applicazione

2.1. Ai fini della designazione di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del TUIR, la controllante non residente, identificata nel territorio dello Stato mediante attribuzione di codice fiscale, presenta il Modello.

2.2. Con la presentazione del Modello, la controllata di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del TUIR è designata ad esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo di cui al medesimo articolo.

2.3. Con la presentazione del Modello, la controllante non residente assume, in via sussidiaria, le responsabilità previste dall’articolo 127 del TUIR per le società o enti controllanti.

2.4. La designazione mantiene la propria validità anche nelle ipotesi di rinnovo dell’opzione per la tassazione di gruppo.

2.5. La controllante non residente può designare una sola controllata.

2.6. La controllata designata non può esercitare l’opzione con le società da cui è partecipata in posizione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1) del Codice Civile e con i requisiti di cui all’articolo 120 del TUIR.

2.7. Nelle ipotesi di cui di cui alla lettera d) del comma 2-bis dell’articolo 117 del TUIR, qualora all’atto dell’opzione non venga espresso il criterio di attribuzione delle perdite fiscali, le stesse sono attribuite proporzionalmente alle controllate che le hanno prodotte.

 

3. Reperibilità del Modello

3.1. Il Modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3.2. Il Modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3. Il Modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del Modello nel tempo.

3.4. È consentita la stampa del Modello nel rispetto della conformità grafica al Modello approvato e della sequenza dei dati.

 

4. Modalità di presentazione del Modello

4.1. Il Modello è presentato per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del predetto decreto.

4.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nel Modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "MODELLODESIGNAZIONE", reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it. entro il corrente mese di novembre.

4.3. È fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare del Modello predisposto informaticamente, nonché copia della attestazione dell’avvenuto ricevimento del modello da parte dell’Agenzia delle entrate. Tale attestazione costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

4.4. La controllante non residente dà notizia alla controllata designata dell’avvenuta presentazione del Modello che, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dalla controllante non residente, deve essere conservato a cura della controllata designata.

 

5. Termini di presentazione del Modello

5.1. Il Modello è presentato dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la controllata designata esercita l’opzione per il consolidato di cui all’articolo 117 del TUIR, fino all’esercizio dell’opzione stessa, da eseguirsi nei termini previsti.

5.2. Nelle ipotesi di cui alla lettera e) del comma 2-bis dell’articolo 117 del TUIR, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento che ha comportato la perdita del requisito del controllo nei confronti della controllata designata, la controllante non residente designa un’altra controllata appartenente al medesimo consolidato mediante la presentazione del Modello. La designazione ha effetto dal verificarsi dell’evento di cui al periodo precedente.

 

6. Modalità e termini di opzione e di designazione per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

6.1. Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del TUIR, qualora la dichiarazione del periodo d’imposta precedente debba essere presentata con scadenze entro il 31 marzo 2016, l’opzione è esercitata utilizzando l’apposito modello disponibile, con il relativo software, nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

6.2. Nelle ipotesi di cui al punto 6.1., il Modello di designazione e il suddetto modello di comunicazione dell’esercizio dell’opzione devono essere presentati entro il 31 marzo 2016.

 

TITOLO II

APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI ALLE OPZIONI GIÀ IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N. 147

 

7. Modifiche al soggetto consolidante

7.1. Nel caso in cui la consolidante del consolidato in vigenza di opzione sia designata, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ad esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo ai sensi del comma 2-bis, in relazione al consolidato preesistente non si producono gli effetti di cui all’articolo 124 del TUIR.

7.2. Se in corso di opzione per la tassazione di gruppo ai sensi del comma 1 dell’articolo 117 del TUIR, la consolidante opta, ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, per la tassazione di gruppo in qualità di consolidata, congiuntamente con altra società designata residente o non residente di cui al comma 2-ter, si verifica l’interruzione della tassazione di gruppo del consolidato in cui aderiva in qualità di consolidante, con gli effetti previsti dall’articolo 124 del TUIR. Le previsioni del presente punto si applicano anche ai periodi d’imposta successivi a quello di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

7.3. Nei casi di cui al punto 7.2, se tutte le altre società aderenti alla tassazione di gruppo in qualità di controllate per le quali sussistano tutti i requisiti di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del TUIR optano anch’esse nel medesimo esercizio con la società designata per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, in relazione al consolidato preesistente non si producono gli effetti di cui all’articolo 124, commi 1, 2 e 3, del TUIR. Alle perdite fiscali di cui al comma 4 del citato articolo 124, si applicano in ogni caso le disposizioni previste dall’articolo 118, comma 2, del TUIR.

7.4. Ai sensi dell’articolo 6 del Decreto del Ministero delle Finanze del 9 giugno 2004, la comunicazione dell’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo entro il termine indicato al punto 6.1 comporta il trasferimento alla controllata designata degli obblighi di versamento dell’imposta sul reddito delle società, anche a titolo d’acconto. Se gli acconti sono stati versati, in tutto o in parte, separatamente dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, le sanzioni sono applicate alla designata consolidante se l’importo dei versamenti complessivamente eseguiti risulta insufficiente in base alle disposizioni di legge.

 

Motivazione

Il presente provvedimento è emanato in attuazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con il quale è stata estesa la possibilità di esercitare l’opzione per il regime di tassazione di gruppo anche ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, residenti in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, ancorché privi di una stabile organizzazione in Italia.

La modifica normativa interviene al fine di rendere compatibili le disposizioni in materia di accesso ai regimi di tassazione di gruppo con i principi enunciati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 12 giugno 2014 (cause n. C-39/13, C-40/13 e C-41/13), consentendo alle "sorelle", sia società residenti in Italia, sia stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati UE o SEE, di consolidare le proprie basi imponibili.

Il presente provvedimento prevede, ai sensi del comma 4 del richiamato articolo 6, i contenuti e le modalità per la designazione della società controllata e in esso è approvato il relativo Modello, da trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate. Inoltre, è disciplinata l’applicazione delle nuove disposizioni ai regimi di tassazione di gruppo già in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

La società controllante non residente, identificata nel territorio dello Stato mediante attribuzione di codice fiscale presenta il Modello di designazione, dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la controllata designata esercita l’opzione per il consolidato, fino all’esercizio dell’opzione stessa. In tal modo la controllante non residente assume, in via sussidiaria, le responsabilità previste dall’articolo 127 del TUIR per le società o enti controllanti.

Il provvedimento chiarisce che la controllante non residente può designare una sola controllata e che la designazione mantiene la propria validità anche nelle ipotesi di rinnovo dell’opzione per la tassazione di gruppo.

La controllata designata non può consolidare società da cui sia essa stessa controllata: al riguardo chiarisce la nozione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1) del Codice Civile e con i requisiti di cui all’articolo 120 del TUIR.

Nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell’opzione, qualora all’atto dell’opzione non venga espresso il criterio di attribuzione delle perdite fiscali, le stesse sono attribuite proporzionalmente alle controllate che le hanno prodotte.

Nelle ipotesi in cui il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessi per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, la nuova designazione ha efficacia dal verificarsi dell’evento.

Sono, altresì, fissate le modalità e i termini di opzione e di designazione per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

In relazione alle opzioni già in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, il provvedimento disciplina le modalità di applicazione delle stesse, attenendosi al criterio di consentire, sussistendone i presupposti di legge, l’eventuale inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti.

In particolare, qualora la consolidante sia designata ad esercitare l’opzione ai sensi del comma 2-bis, per il consolidato preesistente non si producono gli effetti di cui all’articolo 124 del TUIR.

Nell’ipotesi in cui, invece, la consolidante del consolidato in vigenza di opzione opti in qualità di consolidata unitamente a una diversa società designata, il consolidato preesistente si interrompe. Tale disposizione opera anche a regime.

Effetti diversi si producono, invece, nel caso in cui, insieme alla consolidante, esercitino l’opzione con la società designata anche tutte le altre società aderenti alla tassazione di gruppo in qualità di controllate per le quali sussistano tutti i requisiti di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del TUIR. In tali casi, si prevede che, in relazione al consolidato preesistente, non si producono gli effetti di cui all’articolo 124, commi 1, 2 e 3 del TUIR, mentre alle perdite fiscali di cui al comma 4 dell’articolo 124 del TUIR si applicano in ogni caso le disposizioni previste dall’articolo 118, comma 2, del TUIR.

 

Riferimenti normativi

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001 (ndr: Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001).

 

Disciplina normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni: approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 9 giugno 2004: disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Allegato I

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato il 6 novembre 2015 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.